Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3330/2020

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ulteriori indicazioni operative per la gestione delle domande di prepensionamento

Pubblicato: 13/09/2020 In vigore dal: 13/09/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ulteriori indicazioni operative per la gestione delle domande di prepensionamento

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 14-09-2020 Messaggio n. 3330 OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ulteriori indicazioni operative per la gestione delle domande di prepensionamento Con il messaggio n. 3227 del 4 settembre 2020 sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione della domanda di prepensionamento di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le cui istruzioni applicative sono state fornite con la circolare n. 93 del 6 agosto 2020. Con il presente messaggio si precisa che le Strutture territoriali presso le quali le domande sono state presentate dovranno procedere d’ufficio alla chiusura e al ricaricamento di tali domande, se conformi alle indicazioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020. Si chiarisce, inoltre, che le Strutture territoriali dovranno procedere al ricaricamento sia delle domande nelle quali sia stata indicata nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di cui all’articolo 1, comma 500, della legge n. 160/2019, sia delle domande alle quali sia stata allegata documentazione dalla quale possa evincersi la medesima volontà. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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