Finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto delle pensioni. Nuova funzione telematica per la rimodulazione del piano di ammortamento per estinzione anticipata parziale del debito residuo
Finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto delle pensioni. Nuova funzione telematica per la rimodulazione del piano di ammortamento per estinzione anticipata parziale del debito residuo
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-10-2021
Messaggio n. 3339
OGGETTO: Finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto delle
pensioni. Nuova funzione telematica per la rimodulazione del piano
di ammortamento per estinzione anticipata parziale del debito
residuo
1. Premessa
Nell’ambito del processo di gestione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino
al quinto della pensione è stata di recente rilasciata l’implementazione procedurale
denominata “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale”.
Oggetto di tale nuova funzione è l’esercizio della facoltà attribuita al debitore di
restituire anticipatamente una parte residuale di un finanziamento, così come previsto
dall’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inserito
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,come
successivamente sostituito dall’articolo 11-octies, comma 1, lett. c), del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, che testualmente recita: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”.
Attraverso tale implementazione procedurale, qualora il pensionato manifesti la volontà
di estinguere anticipatamente un finanziamento, gli intermediari finanziari aderenti
alla Convenzione con l’INPS possono richiedere, con modalità telematica, una
rimodulazione del contratto di finanziamento in corso di ammortamento, che può
consistere:
nella riduzione dell’importo della rata;
e/o nell’anticipazione della scadenza del piano di ammortamento.
Si sottolinea che tale nuova funzione rappresenta un ulteriore avanzamento nel più
ampio e complesso piano di ottimizzazione della qualità dei servizi assicurati ai soggetti
contraenti, pensionati cedenti e intermediari finanziari cessionari, progettato nella logica
della progressiva dematerializzazione e semplificazione dell’azione amministrativa.
Devono pertanto intendersi superate le prassi di gestione manuale, che restano
confermate per le società in regime di accreditamento, non aderenti alla Convenzione
con l’INPS.
2. Profili operativi di carattere generale
I criteri operativi sottostanti a detta implementazione procedurale mutuano in parte
quelli già in uso per la gestione dei piani di “Rinnovo cessione da parte della stessa
finanziaria”, c.d. rinnovo interno.
A differenza di quest’ultimo, tuttavia, l’estinzione parziale di un finanziamento non
implica, per la società cessionaria e per il pensionato cedente, la sottoscrizione di un
nuovo contratto, ma la rimodulazione diquello originario ai fini del rimborso della quota
residuale del debito e, nello specifico, una rimodulazione della parte relativa alle
clausole contrattuali che stabiliscono l'importo della rata e/o la scadenza del piano di
ammortamento.
Per quanto concerne la gestione delle domande telematiche, analogamente a quanto già
avviene per l’estinzione anticipata totale, non è previsto alcun adempimento
istruttorio a carico delle Strutture territoriali INPS di competenza.
Il piano rimodulato, pertanto, non deve essere validato dalla Struttura territoriale, ma
viene acquisito automaticamente dal sistema che verifica la congruità dei dati e la
correttezza formale dei requisiti.
Ciò posto, al fine di fornire una puntuale descrizione dei profili operativi della nuova
funzione si definiscono:
“piano originario”: i dati relativi al piano di ammortamento che va dalla
decorrenza prevista dal contratto di finanziamento fino al mese di notifica della
domanda di rimodulazione piano;
“piano rimodulato”:i dati relativi al piano di ammortamento del residuo debito
che va dal mese successivo alla domanda di rimodulazione del piano fino alla sua
scadenza (che deve essere minore o uguale a quella del piano originario in base
all’opzione di estinzione prescelta).
La funzione telematica “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata
parziale” è fruibile dagli intermediari finanziari all’interno dei servizi “Cessione Quinto”,
tramite Web Service e Web Applicationed è riservataesclusivamente alle società in
regime di convenzionamento.
Il contratto di finanziamento in corso di ammortamento può anche essere oggetto di
più rimodulazioni (rimodulazioni plurime).In tale ipotesi la domanda di
rimodulazione avrà ad oggetto il precedente piano rimodulato e non il piano originario,
ad eccezione del calcolo del periodo di ammortamento utile ai fini del rinnovo della
cessione.
Infatti, il decorso dei due quinti del periodo di ammortamento della cessione, necessario
ai fini dell’eventuale rinnovo, viene calcolato automaticamente con riferimento alla data
di decorrenza giuridica del piano originario.
La notifica telematica delle domande di rimodulazione è inibita durante il periodo di
estrazione dei ratei pensionistici, di cui al calendario mensile riportato nell’apposito
Avviso che viene pubblicato mensilmente sul portale INPS.
Il contratto di finanziamento può essere rimodulato a condizione che sussistano, per il
medesimo, tutti i seguenti requisiti:
a. tipologia Cessione Quinto Pensione (Gestione Pubblica/Privata);
b. presente in procedura “Quote Quinto”;
c. nello stato “validato” (anche se associato a “C.F. bloccato”);
d. in corso di ammortamento (è esclusa la fase di accodamento).
Non può essere invece rimodulato il contratto che si trovi nelle seguenti condizioni:
a. in fase di accodamento (il piano può comunque essere chiuso per estinzione totale
del residuo debito);
b. nello stato sospeso (per sentenza/sisma/COVID19);
c. qualora, nella medesima Gestione (Pubblica/Privata) del piano estinto parzialmente,
sia presente anche un piano di “rinnovo” nello stato di “proposto”;
d. con riferimento ai piani riconducibili alla Gestione Pubblica: non può essere
rimodulato il piano se, per il pensionato, risultano attivi su “Quote Quinto” (in via
residuale) due o più piani di cessione;
e. piano gestito manualmente fuori procedura “Quote Quinto” (ad esempio: piani gestiti
in “Cassa Sede”).
3. Presentazione della domanda e descrizione del flusso procedurale
All’atto della domanda la società deve inserire in via telematica nell’apposita funzione le
seguenti informazioni:
a. ID del piano originario/precedente piano rimodulato;
b. codice fiscale del pensionato;
c. importo totale rimodulato (equivalente all’importo rata costante per il numero rate
piano rimodulato);
d. importo rata piano rimodulato – deve essere digitata anche nell’ipotesi di conferma
della rata del piano originario/precedente piano rimodulato e deve essere costante per
tutto il periodo di ammortamento del piano rimodulato. Conseguentemente non è
possibile inserire rate di diverso importo (ad esempio, c.d. ratino finale);
e. numero rate totali piano rimodulato – calcolato dal mese di decorrenza giuridica del
piano rimodulato fino alla sua scadenza la quale deve essere uguale o minore alla
scadenza del piano originario (o precedente piano rimodulato);
f. data di estinzione parziale, corrispondente alla data di chiusura del “conteggio
estintivo" utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito, che deve essere uguale o
minore al mese di notifica della domanda.
Tale data non verrà gestita in alcun modo dal sistema (analogamente all’estinzione
anticipata totale).
Le possibili opzioni di variazione del piano rimodulato rispetto al piano originario (o al
precedente piano rimodulato) possono essere le seguenti:
importo rata inferiore + scadenza piano invariata;
scadenza piano anticipata + importo rata invariato;
importo rata inferiore + scadenza piano anticipata.
I dati del piano rimodulato che possono variare rispetto a quelli del piano originario (o
del precedente piano rimodulato) sono pertanto:
a. importo rata (può variare o meno in base all’opzione prescelta per la rimodulazione);
b. data fine trattenuta (può variare o meno in base all’opzione prescelta per la
rimodulazione).
Una volta attivata la domanda, la “lettera di benestare” dell’INPS può essere scaricata
attraverso il portale istituzionale sia dalla società finanziaria, nella sezione riservata, sia
dal pensionato in fase di consultazione del proprio cedolino pensione all’interno dell’area
personale MyINPS.
Il piano originario (o il precedente piano rimodulato) viene conseguentemente chiuso
automaticamente in procedura “Quote Quinto” con la causale “chiuso per
estinzione anticipata parziale” all’ultimo giorno del mese di notifica della domanda.
La decorrenza giuridica del piano rimodulato coincide con il primo giorno del mese
successivo alla data di notifica della domanda (la quale non è visualizzabile mediante
procedura internet/intranet).
Per quanto concerne la data inizio trattenuta, il mese di avvio della trattenuta del
piano rimodulato viene fissata (come per i piani di rinnovo interno) in base ai seguenti
dati:
data di notifica della domanda di rimodulazione;
data della lavorazione del batch domanda di rimodulazione;
data del calendario di estrazione della rata pensionistica.
Si specifica che l’INPS è esonerato in ordine al recupero/rimborso degli importi
trattenuti in eccedenza dal mese di decorrenza giuridica del piano rimodulato
sino al mese precedente quello di inizio trattenuta che dovranno, pertanto, essere
gestiti direttamente tra le parti contraenti (pensionato e società creditrice).
Si evidenzia che,in caso di errato inserimento della domanda, la società finanziaria deve
rivolgersi alla competente Struttura territoriale per la chiusura per annullamento del
piano rimodulato e la riapertura del piano originario (o del precedente piano
rimodulato).
La riapertura del piano originario (o del precedente piano rimodulato) non può essere
effettuata oltre la rispettiva scadenza.
Da ultimo, si precisa in merito all’applicazione degli oneri che l’importo degli oneri
applicati al piano rimodulato non subisce alcuna variazione rispetto a quelli applicati al
piano originario (sia in caso di prima rimodulazione che di rimodulazioni successive).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3339/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.