Proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021
Proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-10-2021
Messaggio n. 3340
OGGETTO: Proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno
temporaneo per i figli minori ai sensi del decreto-legge 30 settembre
2021, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30
settembre 2021
L’Assegno temporaneo per i figli minori (AT) è stato introdotto, quale misura temporanea
“ponte”, dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2021, n. 112, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’assegno unico
previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare,
semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e
universale”.
Con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 sono state fornite indicazioni in ordine alle
caratteristiche della misura, ai requisiti per accedere alla stessa, alle incompatibilità previste,
alle modalità e ai termini di presentazione delle domande.
In particolare, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il decreto-legge
richiamato aveva previsto che fossero corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di
luglio 2021; successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura doveva
corrispondere al mese effettivo di presentazione della domanda (cfr. l’art. 3, comma 1, del
decreto-legge n. 79/2021, nella versione in vigore fino al 29 settembre 2021).
Con il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia
e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 234 del 30 settembre 2021, il termine sopra
indicato del 30 settembre 2021 è stato prorogato al 31 ottobre 2021 (cfr. l’art. 4, rubricato
“Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori”, del decreto-legge n.
132/2021, che ha modificato l’art. 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 79/2021).
Pertanto, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità
arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno
temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno
temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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