Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-10-2021
Messaggio n. 3390
OGGETTO: Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14
settembre 2015, n. 148. Fondo bilaterale di solidarietà per il
sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui
all’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha
riordinato la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40,
abrogando la previgente normativa di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.
92.
Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201
del 16 dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro
delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi)
garantite dai Fondi di solidarietà già operativi.
Relativamente a questi ultimi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito
che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato
amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’articolo
30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni
prima della medesima data.
In data 7 agosto 2020, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in
attuazione della disposizione di cui all’articolo 36, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, è
stato nominato il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il
sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, istituito presso
l’INPS con D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019.
Tale Fondo, pertanto, sulla scorta del citato chiarimento, è pienamente operativo dalla
data del 7 agosto 2020.
Con la circolare n. 86 del 17 giugno 2021 è stato illustrato l’ambito di applicazione del
D.I. n. 103594/2019 e sono state fornite le istruzioni operative in ordine all’obbligo
contributivo e alla disciplina dell’assegno straordinario, mentre con successiva circolare
sarà illustrata la disciplina dell’assegno ordinario e della prestazione integrativa ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lett. a) e b), del D.I. citato.
Con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle domande
di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo in argomento.
2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Neutralizzazione dei termini
A norma dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso
all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente
competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine
di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, sulla base delle
indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto
degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di
presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di
presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della
prestazione. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’articolo 15,
comma 3, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale l’eventuale trattamento di
integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana
rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina
del Comitato amministratore, in data 7 agosto 2020 e che le domande possono essere
presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività
lavorativa, stanti anche le indicazioni contenute nel citato chiarimento ministeriale, le
prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 luglio 2020.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini
di presentazione su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima
applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il
23 luglio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15
giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di
pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di
inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto
Adige, come precisato nella circolare n. 86/2021, i datori di lavoro non sono più
soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo
giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo bilaterale di solidarietà per il
sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (cfr. l’art. 2, comma
5, dei D.I. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016), ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, i medesimi
datori di lavoro, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo,
comprese quelle con causale "COVID-19”.
Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di
applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del Fondo, assolve
all’obbligo, previsto dall’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, di previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a
carico dei Fondi di solidarietà.
3. Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale “COVID-19”
Con le circolari n. 28 e n. 72 del 2021 è stato chiarito, su conforme avviso del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, che i datori di lavoro iscritti al Fondo bilaterale di
solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, in
ragione del periodo transitorio legato all’avvio della piena operatività del Fondo
medesimo, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per
l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino
e di Bolzano-Alto Adige (per i datori di lavoro che hanno deciso di aderire al Fondo in
commento, cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 86/2021), mentre le eventuali
domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano essere
presentate al Fondo di appartenenza.
Ciò premesso, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di
lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “1Z”, dovranno presentare,
al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”, secondo i termini
disposti, da ultimo, con la circolare n. 72/2021.
4. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario
La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio
telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per
l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è
possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai
servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti”
nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente
percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare, nel menu interno al servizio
“CIG e Fondi di solidarietà”, “Fondi di solidarietà”.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.
Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alle circolari n. 122/2015 e
n. 201/2015 sopra richiamate.
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro consulenti/intermediari è
associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve
essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online
e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo
nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3390/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.