Aziende assuntrici di manodopera agricola. Ripresa dei versamenti a seguito delle sospensioni contributive collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiarimenti sulla c.d. contribuzione “convenzionale”
Aziende assuntrici di manodopera agricola. Ripresa dei versamenti a seguito delle sospensioni contributive collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiarimenti sulla c.d. contribuzione “convenzionale”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-09-2020
Messaggio n. 3407
OGGETTO: Aziende assuntrici di manodopera agricola. Ripresa dei versamenti a
seguito delle sospensioni contributive collegate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Chiarimenti sulla c.d. contribuzione
“convenzionale”
Le disposizioni contenute nei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno consentito ai
contribuenti in possesso di specifici requisiti di avvalersi della sospensione dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi e contributi dovuti all’INAIL per le assicurazioni
obbligatorie.
Per i contribuenti che si avvalgono della sospensione obbligatoria, tuttavia, il versamento delle
quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI),
compresi quelli a carattere provinciale, che l’Istituto incassa per convenzione (di seguito
contribuzione convenzionale) può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di
versamento della contribuzione obbligatoria, in quanto il versamento della contribuzione sia
convenzionale che obbligatoria è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo
codice tributo (LAS).
Al riguardo, si chiarisce che il versamento in un’unica soluzione dell’importo indicato nel
prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 (scadenza versamento 16 marzo
2020), in corrispondenza del codice tributo LAS, sarà considerato tempestivo se effettuato
entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti e, pertanto, le diverse quote di
contribuzione convenzionale saranno riversate alle Associazioni destinatarie. Analogamente,
anche i versamenti effettuati in modalità rateale dell’intero importo, secondo le modalità
previste per il versamento rateale, saranno considerati tempestivi, anche ai fini del
riversamento della contribuzione convenzionale, se effettuati entro le scadenze previste.
Si precisa che i versamenti effettuati, sia in un'unica soluzione sia in modalità rateale,
utilizzando la codeline indicata nel prospetto di calcolo della contribuzione del 3° trimestre
2019, in luogo di quella indicata nella comunicazione individuale (news) ricevuta nel cassetto
previdenziale “Aziende agricole” in prossimità della scadenza del 16 settembre 2020 (cfr. il
messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020), produrranno comunque i medesimi effetti ai fini
della verifica della tempestività anche con riferimento al riversamento della quota associativa,
ferma restando la verifica del versamento dell’intero importo.
Si evidenzia, per completezza, che l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi
per il 3° trimestre 2019 relativo al codice tributo EBAN non è gestito dall’Istituto ed è,
pertanto, escluso dalla procedura di sospensione e di ripresa dei versamenti in un’unica
soluzione o in modalità rateale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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