Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Proroga del periodo transitorio e nuovi controlli di accoglienza
Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Proroga del periodo transitorio e nuovi controlli di accoglienza
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-10-2021
Messaggio n. 3556
OGGETTO: Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei
trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, tramite
l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma
5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Proroga del periodo
transitorio e nuovi controlli di accoglienza
1. Premessa
Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 sono state fornite le indicazioni operative relative alla
nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale,
CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del
flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Come illustrato nella circolare citata, tale nuova modalità è stata introdotta dall’articolo 8,
comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, che ha apportato modifiche alle modalità di trasmissione dei dati
necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al
saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione
figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico, denominato “UniEmens-Cig”, per gli
eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.
Pertanto, in relazione all’innovazione normativa, con cui si prevede il superamento del modello
“IG Str Aut” (cod. “SR41”), si rammenta che rientra nel campo di applicazione del nuovo
sistema di trasmissione il flusso dei dati riferito ai trattamenti di integrazione salariale con
causale “COVID-19” a pagamento diretto decorrenti da “aprile 2021” in poi. Restano, invece,
esclusi dall’ambito di applicazione della norma i trattamenti di integrazione salariale del settore
agricolo. Conseguentemente, per detti trattamenti rimangono in vigore le modalità di
trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Nel documento tecnico allegato alla circolare n. 62/2021, a cui si rinvia per ogni utile
approfondimento, sono stati illustrati gli aspetti, le caratteristiche e gli standard del nuovo
flusso di trasmissione di dati.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica la proroga del periodo transitorio
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché si forniscono indicazioni operative per la
conclusione del periodo transitorio medesimo e si illustrano i nuovi controlli in accoglienza
introdotti sia per l’invio di flussi “UniEmens-Cig” che dei flussi Uniemens ordinari con eventi di
integrazione salariale gestiti con il sistema del Ticket.
2. Proroga del periodo transitorio
Con la circolare n. 62/2021, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le
nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale con
causale “COVID-19” a pagamento diretto, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata
semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico
“UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
La scelta viene operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di
pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”.
Alla luce delle segnalazioni pervenute finora dalle Strutture territoriali dell’Istituto, nonché
delle esigenze rappresentate da alcune aziende e intermediari, si ritiene opportuno prorogare il
periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale
presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale
decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico
“UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021
o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se
utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Si evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del
periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato
richieste di pagamento con il sistema “SR41”.
In ogni caso, si ricorda che restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema
“UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali
rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Altresì, restano escluse dal nuovo sistema le richieste di pagamento diretto dell’indennità di
mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello
“SR41” semplificato.
3. Controlli in accoglienza flusso Uniemens e flusso “UniEmens-CIG”
Nello specifico i controlli di accoglienza introdotti riguardano i seguenti elementi:
<OrarioContr> - Orario contrattuale;
<OreDaInt> - Ore da integrare;
<PercPartTime>/<PercPartTimeMese> - Percentuale part-time;
<NumMens> - Numero mensilità;
<RetrTeo> - Retribuzione mensile;
<OreLavMens> - Ore lavorabili mensili.
Qui di seguito si illustrano più nel dettaglio i controlli introdotti.
3.1 Orario contrattuale
Tale controllo verifica che l’orario indicato in <OrarioContr> sia compreso tra 1 e 48 ore; non
sono, quindi, ammessi valori che esprimono orari contrattuali settimanali inferiori a 1 ora
(valore minimo 100) e maggiori di 48 ore (valore massimo 4800).
Inoltre, a maggiore garanzia della correttezza del dato inserito, viene richiesta una conferma
nel caso in cui l’orario indicato sia inferiore alle 35 ore (pari a 3500) o maggiore di 40 (pari a
4000).
Mentre, dunque, il mancato superamento del primo controllo impedisce l’invio del flusso, il
secondo genera un mero warning che può essere superato tramite la conferma del dato
inserito.
3.2 Ore da integrare
In fase di compilazione dell’elemento <OreDaInt> viene verificato che il numero di ore inserito
non sia maggiore di quelle indicate nell’elemento <OreLavMens>.
Se il dato non è congruo, il flusso non può essere inviato.
3.3 Controllo sulla percentuale part-time
Il controllo verifica che l’elemento <PercPartTime> esprima un valore compreso tra 1% e
99%, impedendo l’invio del flusso ove il valore si collochi al di fuori di tale intervallo, a
eccezione dei casi in cui sia valorizzato anche l’elemento <PercPartTimeMese>.
Viene invece richiesta una conferma nel caso in cui il valore inserito esprima un part-time
inferiore al 10% o superiore al 90%.
3.4 Numero mensilità
Il controllo verifica che il valore inserito nell’elemento <NumMens> esprima un numero di
mensilità compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 16 (valore minimo 12000 – valore
massimo 16000), estremi inclusi.
In presenza di valori che si pongono al di fuori di questo intervallo viene impedito l’invio del
flusso.
3.5 Retribuzione mensile
Il controllo verifica che il valore inserito nell’elemento <RetrTeo> sia compreso tra 250 e
4500; ove inferiore o maggiore rispetto all’intervallo indicato viene chiesto di confermare il
dato inserito.
3.6 Ore lavorabili mensili
Il controllo verifica che il valore inserito nell’elemento <OreLavMens> non sia inferiore al
prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l’orario
contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time, ove indicata.
Il mancato superamento del controllo, che si attiva solo in presenza di mesi interamente
lavorati, vale a dire di flussi in cui l’elemento <NumGgServ> non è inferiore al numero dei
giorni del mese, impedisce l’invio del flusso.
Parimenti, il flusso non può essere inviato se le ore lavorabili indicate esprimono un valore
superiore al prodotto tra 5 e l’orario contrattuale indicato.
Nel caso in cui il numero dei giorni riportati nell’elemento <NumGgServ> è inferiore al numero
dei giorni del mese, viene richiesto di confermare il dato se il valore espresso nell’elemento
<OreLavMens> risulta inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un
mese, pari a 4, e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-
time, rapportato al numero dei giorni di servizio.
Parimenti viene richiesta una conferma del dato, nel caso in cui il valore indicato nell’elemento
<OreLavMens> è maggiore del prodotto tra 4,7 settimane e l’orario contrattuale settimanale
riparametrato con la percentuale di part-time.
3.7 Categorie integrabili
Non sarà possibile l’invio dei flussi per le seguenti qualifiche in quanto escluse dal campo di
applicazione delle integrazioni salariali: Q1=9-A-I-S-T-U-V-Z.
4. Controlli logici
I c.d. controlli logici verificano le risultanze di calcoli effettuati sulla base dei valori inseriti in
alcuni degli elementi sopra richiamati.
In particolare, nel caso in cui il risultato del rapporto tra le ore lavorabili mensili e il divisore
orario contrattuale non sia ricompreso nell’intervallo 0,9 – 1,1, viene chiesto di verificare la
correttezza dei dati inseriti negli elementi <OreLavMens> e <DivisoreOrarioContr> e
confermare l’esito del calcolo.
Viene, inoltre, verificato che il valore della “retribuzione oraria”, calcolata dividendo la
Retribuzione teorica, riparametrata su 12 mensilità, per le ore lavorabili mensili, non presenti
dati anomali, considerata la qualifica (Q1) del lavoratore, secondo i cluster qui di seguito
riportati:
Tra 7 e 35 se Q1= E-F-G-H-L-M-N;
Tra 10 e 25 se Q1= Q-3-P;
Tra 5 e 20 se Q1= 7-8-2-R-C-1-4-W-D;
Tra 4 e 12 se Q1= 5-6-B.
Nel caso in cui il valore della retribuzione oraria si ponga al di fuori degli intervalli sopra
indicati per classi di qualifica, viene chiesto di verificare la correttezza dei dati inseriti negli
elementi <RetribTeoricaMese> e <OreLavMens> e confermare l’esito del calcolo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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