Decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge n. 205/2017, che dispone la soppressione di FONDINPS. Istruzioni operative
Decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge n. 205/2017, che dispone la soppressione di FONDINPS. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 08-10-2020
Messaggio n. 3600
OGGETTO: Decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge n.
205/2017, che dispone la soppressione di FONDINPS. Istruzioni
operative
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2020, n. 85,
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, che dispone la soppressione della forma pensionistica complementare residuale
denominata “Fondo pensione complementare I.N.P.S.”, in forma abbreviata “FONDINPS”.
FONDINPS è stata costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs 5
dicembre 2005, n. 252, quale forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione
definita, alla quale far confluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8,
comma 7, lett. b), n. 3, del medesimo decreto legislativo.
Il decreto interministeriale n. 85/2020 disciplina la procedura di liquidazione del suddetto
Fondo pensione e, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la COVIP,
con delibera del 19 agosto 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2020) ha
nominato il Commissario liquidatore.
L'articolo 2 del citato decreto interministeriale dispone che FONDINPS "è chiusa alle nuove
adesioni" a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in
vigore del suddetto cedreto.
Pertanto, a decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a
FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non
hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l'adesione ad alcuna forma
pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui
all'articolo 2120 c.c.
Al riguardo, si ricorda che devono essere destinate alla forma pensionistica complementare
residuale, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lett. b), del D.lgs n.
252/2005, le quote di TFR maturando di quei lavoratori[1] che non hanno manifestato, entro
sei mesi dalla data di assunzione[2], la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di
previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro[3].
Si ricorda altresì che soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro
può essere successivamente revocata e che il lavoratore può conferire il TFR maturando ad
una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta[4].
Per le ipotesi di sussistenza dell’obbligo contributivo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile” (Fondo di Tesoreria), in relazione alle quote di TFR che i lavoratori non hanno destinato
(in maniera esplicita o tacita) alla previdenza complementare, si rinvia a quanto indicato nella
circolare n. 70/2007 e si ricorda che i datori di lavoro per i quali sussiste il suddetto obbligo
sono comunque tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fino al momento
del conferimento del TFR maturando (in maniera esplicita o tacita) alla forma pensionistica
complementare (decreto 30 gennaio 2007, art. 3, lett. b), pubblicato nella G.U. n. 26 del 1°
febbraio 2007).
A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti
“affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e
dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione
tenuto dalla COVIP” (art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 85/2020).
Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020
prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d’intesa con il Fondo COMETA, un
apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali
dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove
adesioni (art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 85/2020).
Il decreto contiene inoltre specifiche disposizioni al fine di assicurare un’adeguata tutela dei
soggetti già iscritti a FONDINPS.
In particolare, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che ai datori di lavoro di
lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un’informativa con una sintetica descrizione delle
disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi
del Fondo COMETA.
Agli iscritti a FONDINPS, oltre all’informativa di cui sopra, è previsto che venga anche
comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri
(individuato all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 85/2020, nella linea a
contenuto più prudenzialetale “da garantire la restituzione del capitale e rendimenti
comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di
rivalutazione del TFR” ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del D.lgs n. 252/2005), nonché la
possibilità di esercitare il diritto di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica
complementare entro i termini di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto
interministeriale n. 85/2020.
Istruzioni operative
I datori di lavoro si atterranno alle modalità operative già in uso di cui al messaggio n. 19165
/2007.
Si precisa tuttavia che, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere
più validato all’interno dell’elemento <SceltaPrevCompl>/<FormaPrevCompl> il codice “9999”,
avente il significato di “FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS”, ma dovrà essere
utilizzato il codice “61”, avente il significato di “COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
[2] Al riguardo, si rinvia, anche per quanto attiene ai lavoratori che abbiano un rapporto di
lavoro già in essere al 31 dicembre 2006, alle disposizioni del decreto 30 gennaio 2007 (G.U.
n. 26 del 1-2-2007), adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante ”Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale
presso l'INPS (FONDINPS)”, del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze. Come noto, ai sensi del sopra citato decreto, la
manifestazione di volontà del lavoratore avviene attraverso la compilazione dell’apposito
modulo (TFR1/TFR2), che deve essere messo a disposizione del lavoratore da parte del datore
di lavoro nel semestre di riferimento. L’originale del modulo sottoscritto dal lavoratore è
conservato agli atti del datore di lavoro, mentre una copia è consegnata al lavoratore,
controfirmata dal datore per ricevuta. Con decreto ministeriale del 22 marzo 2018 è stato
modificato il Modulo TFR 2, concernente la “Scelta per la destinazione del trattamento di fine
rapporto”, al fine di tenere conto della modifica dell’articolo 8, comma 2, del D.lgs n.
252/2005, introdotta dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. L’attuale modello è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018.
[3] Ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del D.lgs n. 252/2005: “Prima dell'avvio del periodo di
sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate
informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili
ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato
alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma
pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del
semestre”.
[4] Sul punto, cfr. la deliberazione COVIP del 21 marzo 2007, “Direttive recanti chiarimenti
operativi circa l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, e la deliberazione del 24
aprile 2008, “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei
lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”, nonché le deliberazioni del 25 ottobre
2017 e del 15 novembre 2017.
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