Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3627/2020
Reddito di Cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità. Precisazioni su nuova domanda e prima domanda
Riferimento normativo
Reddito di Cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità. Precisazioni su nuova domanda e prima domanda
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 08-10-2020
Messaggio n. 3627
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al
termine del godimento delle 18 mensilità. Precisazioni su nuova
domanda e prima domanda
1. Presentazione di domanda di rinnovo
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è riconosciuto per il periodo durante il quale il nucleo familiare
richiedente si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, e, in ogni caso, per un
periodo continuativo non superiore a 18 mesi(art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019). La
normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del
beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera
invece per la Pensione di cittadinanza.
Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza
soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima
mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.
Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di
rinnovo di Rdc.
Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lett. b), punto 5), del D.L. n. 4/2019, “in
caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di
decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9”.
Si forniscono di seguito indicazioni operative relativamente al computo della completa fruizione
(18 mensilità) del Rdc, laddove il periodo massimo venga raggiunto con la fruizione di due o
più domande.
Si precisa, inoltre, che anche per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la
presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali
telematici:
- tramite il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241;
- presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di
Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più
PIN.
2. Variazione della composizione del nucleo familiare
Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il
limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare
formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i
requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla
variazione (art. 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019).
In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la
prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della
dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.
Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione
consista in un decesso o in una nuova nascita.
Si riportano, a titolo esemplificativo, due casi possibili di variazione del nucleo legata ad una
nuova nascita o all’uscita di un componente maggiorenne.
Esempio n. 1: variazione con nuova nascita
Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, composto da due coniugi e da
due figli minori, si registra a gennaio 2020 l’ingresso di un nuovo nato, correttamente inserito
in DSU.
La prestazione prosegue in questo caso fino a settembre 2020, ferma restando la verifica della
permanenza dei requisiti.
Esempio n. 2: variazione con uscita di un componente maggiorenne
Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di maggio 2019, composto da due coniugi e
da due figli, di cui uno maggiorenne, si verifica a luglio 2020 l’uscita del figlio maggiorenne,
che autodichiara un nuovo nucleo familiare avendo iniziato un’attività lavorativa in una diversa
città, con cambio di residenza.
La domanda in questo caso decade al momento della variazione del nucleo, nel mese di luglio
2020 (dopo 14 mesi di erogazione). Nel caso in cui il nucleo residuo e/o il nuovo nucleo
monocomponente presentino una nuova domanda di Rdc, avrebbero diritto ad altri 4 mesi di
prestazione, dopo i quali raggiungerebbero il diciottesimo mese di erogazione e la domanda
andrebbe in stato “Terminata”.
Si precisa che, nel caso in cui la domanda di reddito di cittadinanza venga presentata da un
nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel computo
temporale ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità si considera il periodo
di Rdc percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno
usufruito in misura maggiore.
3. Variazione della situazione economica del nucleo e mancato rispetto dei requisiti
economici
In caso di interruzione della fruizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 4/2019, il
beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al
periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni.
Nel solo caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato
da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi
dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà
essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.
Per quest’ultimo caso si riportano, a titolo esemplificativo, due possibili casi di applicazione
della norma.
Esempio n. 1
Il nucleo familiare monocomponente, beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, nel corso del
mese di marzo 2020 comunica l’avvio di un’attività lavorativa dipendente che comporta
l’interruzione del beneficio per superamento del valore del reddito familiare (dopo 12 mesi di
percezione di Rdc). A gennaio 2021, al termine dell’attività lavorativa, il nucleo presenta una
nuova domanda di Rdc. Poiché non sono trascorsi dodici mesi dalla precedente interruzione, la
domanda, se accolta, avrà una durata di sole sei mensilità (cioè fino al raggiungimento dei 18
mesi complessivi).
Esempio n. 2
A parità di condizioni, se il nucleo richiede il Reddito di cittadinanza nel corso del mese di
giugno 2021, quindi dopo il decorso di dodici mesi dall’interruzione della prima domanda, la
stessa se accolta potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità,
equivalendo a prima domanda.
4. Presentazione di domanda di Reddito di cittadinanza dopo un provvedimento di
revoca o di decadenza sanzionatoria
L’articolato sistema di sanzioni che regola il Rdc (art. 7 del D.L. n. 4/2019) prevede che, in
caso di revoca o decadenza, è possibile presentare una nuova domanda da parte del
richiedente o di un altro componente il nucleo familiare decorsi 18 mesi dalla data del
provvedimento di revoca o di decadenza. Laddove nel nucleo familiare siano presenti
componenti minorenni o con disabilità (come definita a fini ISEE), il termine è abbreviato a sei
mesi.
Tale norma, letta in combinato disposto con la previsione dell’articolo 3, comma 14, del D.L. n.
4/2019, che esclude il meccanismo di computo delle mensilità pregresse in caso di
applicazione di sanzioni, comporta che la domanda di Rdc, se presentata e accolta dopo un
provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria, dà diritto alla prestazione fino a 18
mensilità, alla stregua di prima domanda.
Si precisa che nel calcolo delle mensilità si computano anche quelle eventualmente non
riscosse per effetto di sanzioni che comportino la decurtazione di una o più mensilità (art. 7,
commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 4/2019).
Nel caso in cui l’erogazione del beneficio sia stata sospesa perché il nucleo familiare
beneficiario ha rinnovato l’ISEE dopo il 31 gennaio, si ricorda che, una volta presentato il
nuovo ISEE e verificata la persistenza dei requisiti, sono state erogate le mensilità arretrate e
pertanto la sospensione non ha influito sulla decorrenza maturata del beneficiario.
Con riferimento, infine, alle fattispecie in cui il godimento del beneficio si interrompa prima del
completamento dei 18 mesi previsti dalla normativa, ad esempio in caso di rinuncia oppure per
tutte quelle situazioni regolarmente comunicate con il modello “Rdc-com esteso” che danno
luogo alla perdita dei requisiti, si chiarisce che si terrà traccia dei periodi già fruiti per un
periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura. Conseguentemente,
decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata
come prima domanda, con erogazione del beneficio, al ricorrere dei prescritti requisiti di legge,
per un massimo di 18 mensilità.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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