Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3674/2020
Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte dall’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Riferimento normativo
Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte dall’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-10-2020
Messaggio n. 3674
OGGETTO: Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca
Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte dall’articolo 57
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
L’articolo 46, comma 2, lett. d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i
Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta, per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente
circoscritti al 2017 e al 2018 ai sensi del comma 4 del citato articolo 46, erano stati prolungati,
da ultimo, dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 759, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Nello specifico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali era stato esteso, sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime
de minimis in materia di aiuti di stato, anche ai periodi di imposta 2019 e 2020.
L’Istituto, con la circolare n. 48/2019, ha reso note le predette previsioni dettate per la zona
franca urbana di cui si tratta e ha disciplinato altresì, in applicazione dell’articolo 1, comma
759, lettera c), della citata legge n. 145/2018, la modalità di restituzione dei contributi non
dovuti dai soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni.
Tanto premesso, si rappresenta che l’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (Suppl. Ordinario n. 30), ha modificato il dettato
dell’articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017, prevedendo una ulteriore estensione dei periodi
di imposta per i quali è concessa l’esenzione de qua.
In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza
dei presupposti di legge e fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione
complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per i
periodi di imposta 2021 e 2022.
Per completezza, si rammenta che il Ministero dello Sviluppo economico – che per espressa
previsione normativa nell'utilizzare, con appositi bandi, le risorse stanziate a tale scopo, può
prevedere clausole di esclusione per le imprese che abbiano già ottenuto le relative esenzioni –
è l’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in
oggetto.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato
Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori
dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2022). In ordine alla modalità
di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative
riportate nella citata circolare n. 48/2019.
Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la
riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
(ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo
modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate
ha istituito, con le Risoluzioni n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018 e n.
78/E del 30 agosto 2019, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150” e “Z162”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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