Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti. Precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti. Precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-10-2020
Messaggio n. 3729
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre 2020
dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di
integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.
Precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore
periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di
cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
1. Proroga termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di
cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario,
nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti
Nella G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Tra le disposizioni contenute nel provvedimento - entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione – e con riferimento alle materie di competenza dell’Istituto, si
evidenzia la previsione declinata dall’articolo 3 con cui si prorogano al 31 ottobre 2020 le
scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione
(ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi
pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto
2020 e al 30 settembre 2020, rispettivamente dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto–
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126.
Tanto rappresentato, facendo seguito a quanto illustrato ai paragrafi 6 e 7 della circolare n.
115 del 30 settembre 2020, si rende noto che le domande e la documentazione utile per i
pagamenti diretti, riferite alle richiamate disposizioni di cui al citato decreto-legge n.
104/2020, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30
settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del
31 ottobre 2020.
In considerazione del susseguirsi delle disposizioni che hanno riguardato, modificandoli, i
termini decadenziali di cui trattasi, in allegato si fornisce un riepilogo delle scadenze (Allegato
n. 1), come da ultimo prorogate dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 125/2020.
Si comunica altresì che l’Istituto sta provvedendo - tramite invio centralizzato massivo - a
notificare, a mezzo PEC, anche le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga
INPS (decreto convenzionale n. 33195).
A tal fine si fa presente che, con riguardo ai termini decadenziali relativi alla trasmissione dei
dati necessari al pagamento, come illustrati nell’allegato al presente messaggio, deve ritenersi
valida come data di notifica quella di invio della PEC; conseguentemente devono ritenersi così
intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in
data precedente alla pubblicazione del presente messaggio.
2. Ulteriore periodo di nove settimane di trattamenti di cassa integrazione
(ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsto dal decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104. Precisazioni in ordine all’invio delle istanze
Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 sono state illustrate le novità apportate
all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 dal decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 126/2020.
Tale decreto prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18
settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Con riguardo al secondo periodo di nove settimane di trattamenti, con il messaggio n. 3525
del 1° ottobre 2020 sono state rese note le modalità operative che aziende e intermediari
devono seguire per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione
(ordinaria e in deroga) e assegno ordinario.
In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14
settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, si precisa che la stessa trasmissione è
già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio, a prescindere
dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture
territoriali dell’Istituto.
Il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020,
ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9
settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che detto periodo
sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e
costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Termine decadenziale invio domande di
Periodi Scadenza originaria Riferimento normativo
Cassa Covid
entro la fine del mese successivo a quello Art. 1, c. 2 DL 52/20
in cui ha avuto inizio il periodo di Art. 1, c. 5 del DL 104/20, convertito, con
A regime
sospensione o di riduzione dell’attività modificazioni, dalla legge 13 ottobre
lavorativa 2020, n. 126
Considerata l’entrata in
vigore del DL 52/20
17/7/2020 (30°giorno
(17/6/2020), la norma ha
successivo a quello di entrata
introdotto un regime
in vigore del DL n. 52/2020)
particolare, in sede di
1 se tale ultima data è
prima applicazione della
posteriore a quella prevista
disposizione, che copre i
per la scadenza dell’invio
periodi di Art. 1, c. 2 DL 52/20
delle domande.
sospensione/riduzione Art. 1, comma 9, del DL 104/20
entro il 31/10/2020
iniziati a “maggio 2020” (L.126/20)
Domande riferite ai Art. 3 del DL 125/20
periodi di sospensione o
riduzione dell’attività
2 entro il 15/7/2020
lavorativa che hanno
avuto inizio tra il
23/2/2020 e il 30/4/2020,
3 Periodi di sospensione/riduzione iniziati a
“giugno 2020”
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione
Art. 1, c. 10, DL 104/20 (L.126/20),
4 dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio a entro il 31/10/2020
Art. 3 del DL 125/20
“luglio 2020”
Termine decadenziale invio modelli di
Periodi Scadenza originaria Riferimento normativo
pagamento SR41/SR43
entro la fine del mese successivo a quello
in cui termina il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa Art. 1, c. 3 DL 52/20
ovvero Art. 1, c. 6 del DL 104/20, convertito, con
1 A regime
entro 30 giorni dalla notifica della PEC modificazioni, dalla legge 13 ottobre
contenente l’autorizzazione, qualora 2020, n. 126.
questo termine sia più favorevole
all’azienda
Periodi riferiti a
sospensioni o riduzioni
Art. 1, c. 3 DL 52/20
dell’attività lavorativa che
Art. 1, comma 9, del DL 104/20
2 terminano a marzo, aprile, entro il 31/07/2020 Termine differito al 31/10/2020
(L.126/20)
maggio e giugno 2020
Art. 3 del DL 125/20
(domanda presentata dopo
il 18 giugno)
Periodi di sospensione o Art. 1, c. 3 DL 52/20
riduzione dell’attività Art. 1, comma 10, del DL 104/20
3 Entro il 31/08/20 Termine differito al 31/10/2020
lavorativa che terminano a (L.126/20)
“luglio 2020” Art. 3 del DL 125/20
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