Presentazione delle domande per l’esonero contributivo di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Presentazione delle domande per l’esonero contributivo di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-11-2021
Messaggio n. 3774
OGGETTO: Presentazione delle domande per l’esonero contributivo di cui agli
articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Premessa
Con la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni
operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui agli articoli 16 e 16-
bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, che dispongono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020,
dicembre 2020 e gennaio 2021.
In particolare, al paragrafo 6 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio
i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” devono utilizzare lo specifico modulo
telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, conforme
anche alle disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
1. Presentazione della domanda di esonero ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del
decreto-legge n. 137/2020
Con il presente messaggio si comunica che il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-
16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle
Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi
in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
La domanda di esonero deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente messaggio.
In attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n.
41/2021, il modulo consente al richiedente di dichiarare, ai sensi degli articoli 47 e 76 del
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea
del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, recante un “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”,
con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso Quadro Temporaneo.
Si evidenzia che in sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato
l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero che richiedono ai sensi
della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni,
la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto.
Si evidenzia che la richiesta di esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo è
vincolata al possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4 della circolare n. 131/2021.
Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo
Codice Identificativo Denuncia Aziendale (CIDA), sarà ritenuta valida la domanda inviata con
data più recente.
1.1 Datori di lavoro che presentano la domanda di esonero
Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito
positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via
definitiva, a mezzo posta elettronica certificata.
Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle
Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Al riguardo si evidenzia che l’importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell’importo
richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il massimale
individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo e della capienza delle risorse
stanziate per soddisfare le domande pervenute.
L’importo dell’esonero autorizzato non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione
datoriale da versare ed effettivamente sgravabile dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Per le aziende con CIDA, si precisa che l’esonero autorizzabile non può essere superiore alla
contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti
per il CIDA indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021.
Nel caso in cui l’importo richiesto sia diverso dall’importo risultante dai predetti flussi accolti
per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore.
Nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste risultino superiori agli
importi complessivamente destinati dal legislatore alla misura agevolativa (cfr. il paragrafo 3
della circolare n. 131/2021), l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di novembre 2020,
dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura
proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.
Per i datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero con riferimento, sia alla sezione 3.1 che alla
sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, le eventuali riduzioni saranno effettuate in via prioritaria
sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’importo
autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della
contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.
Per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi
esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di
riferimento.
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a
seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la
contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
1.2 Lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda di esonero
Il modulo di domanda esporrà gli importi precompilati con l’importo dell’esonero
separatamente per l’anno 2020 (mesi di novembre e dicembre 2020) e per l’anno 2021 (mese
di gennaio). Per i periodi inferiori al mese l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese
pari o superiori a 15 giorni.
Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito
positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione a mezzo specifica news dell’importo
autorizzato. Nella medesima news sarà comunicato l’importo residuo da versare con
riferimento alla quarta rata dell’emissione del 2020, con la scadenza originaria del 16 gennaio
2021, e l’importo autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo news, i
beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta
eccedente l’importo autorizzato.
Gli esiti delle domande saranno, in ogni caso, consultabili nei canali di “Comunicazione
bidirezionale”.
L’importo dell’esonero relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 sarà contabilizzato
nell’estratto conto con riferimento alla terza e quarta rata dell’emissione del 2020.
L’importo dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021 sarà contabilizzato nell’estratto conto
con riferimento alla prima rata dell’emissione del 2021.
Per i lavoratori autonomi che accedono all’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. la circolare n. 124/2021), l’importo dell’esonero
relativo al mese di gennaio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno
2021 (prima, seconda e terza rata).
I lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni” per i quali non è stato effettuato il calcolo della
contribuzione con l’emissione del 2021 possono, comunque, presentare la domanda di
esonero. In tal caso, per autorizzare l’esonero entro i termini previsti dal Quadro Temporaneo
(31 dicembre 2021), l’Istituto provvederà ad elaborare anche per essi il prospetto di calcolo
della contribuzione per l’emissione 2021 e a rendere disponibili le rate da versare nel
“Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura”. Il contribuente è tenuto a pagare le rate già
scadute entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo news dell’importo autorizzato in via
definitiva, riducendo l’importo della rate da versare dell’importo dell’esonero indicato nella
news.
Si evidenzia, infine, che l’importo autorizzato in via definitiva può essere ridotto a seguito di
una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza
di altri esoneri previsti per la stessa emissione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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