Attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”. Indicazioni operative
Attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”. Indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-10-2020
Messaggio n. 3871
Allegati n.1
OGGETTO: Attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato
“Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato”. Indicazioni operative
1. Premessa
Con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle
somme anticipate dai datori di lavoro, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Si precisa che le seguenti istruzioni operative sono riferite alle prestazioni erogate ai lavoratori
aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per
conto dell’Istituto.
2. Quadro normativo
Come già chiarito con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, il comma 1 dell’articolo 26
dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico
previsto dalla normativa di riferimento.
Al riguardo, è stato precisato che la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di
natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della c.d.
quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione
sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26.
Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto,
viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa),
sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.
Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, come già anticipato, il lavoratore deve
produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante
dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma
3 dell’articolo 26).
Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni
relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore
interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps
mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
Ilcomma 2 dell’articolo 26 dispone invece, come illustrato sempre nel citato messaggio n.
2584/2020, una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie
oncologiche o terapie salvavita.
In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è
equiparato a degenza ospedaliera. Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps,
si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.
Infine, il comma 6 dell’articolo 26 precisa che la malattia conclamata da COVID-19 viene
gestita come ogni altro evento di malattia comune.
Gli uffici territoriali dell’Istituto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, stanno
provvedendo, come di consueto, all’accertamento del diritto dei lavoratori e, in particolare, al
riconoscimento dell’indennità c.d. quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili”. Le
certificazioni prodotte, considerate accoglibili a seguito della validazione medico legale della
Struttura territoriale Inps competente e degli ulteriori eventuali approfondimenti istruttori,
andranno ad alimentare apposite tabelle di scambio con le quali saranno fornite informazioni
necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da
parte delle aziende.
Ciò posto, i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena”
– nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di
degenza ospedaliera - laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del
monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i
Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di
lavoro, per consentire il suddetto monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli,
in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’Inps
con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020. Con successivo messaggio
saranno fornite le istruzioni per i periodi successivi alla predetta data.
3. Istruzioni operative
3.1 Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di
lavoro privati
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 26, commi 1, 2 e 6, del decreto-
legge n. 18 del 2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento
riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con
Terapie;
MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento
<CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle
settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione
“persa” a motivo dell’assenza.
È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice
PUC (protocollo univoco del certificato) e la valorizzazione dell’attributo
“TipoInfoAggEvento” con il codice “CM” (certificato medico).
Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario
giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire
correttamente l’estratto conto:
Elemento <Lavorato> = N;
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità
giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV6 / MV7 / MV8;
Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= PUC.
Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà
essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST,
nella sezione Fondo Speciale:
- se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;
dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote
analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione
corrisposta;
nei campi L.n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
- se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del
datore:
i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
nei campi L.n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a
partire dal periodo di competenza dicembre 2020, dovrà essere valorizzato l’elemento
<InfoAggcausaliContrib> che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:
- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
allo specifico evento:
S116 (evento MV6), avente il significato di “DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 –
Quarantena;
S117 (evento MV7), avente il significato di “Quarantena - DL n. 18/2020 – art. 26
comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
S118 (evento MV8), avente il significato di “DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia
accertata da COVID-19;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice PUC (Protocollo Unico
Certificato);
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata
al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi
esposti in Uniemens;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata,
relativo alla specifica competenza.
Si evidenzia che la struttura del flusso Uniemens è stata variata rendendo ricorsivo l’elemento
<IdentMotivoUtilizzoCausale>. In tal modo si permette di indicare più codici PUC nella sezione
<InfoAggCausaliContrib>, con riferimento al medesimo codice causale (<CodiceCausale>), il
periodo in cui si è verificato l’evento (<AnnoMeseRif>) e l’importo del conguaglio
(<ImportoAnnoMeseRif>). Tale esposizione è permessa nei casi in cui non sia possibile
identificare la quota di importo conguagliata riferita ad un singolo PUC, periodo e causale.
Si fa presente altresì che, in presenza di certificato non riconosciuto come appartenente alle
tipologie in argomento, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito. Ne
consegue che, nei casi in cui vengano associati più codici PUC nella sezione
<InfoAggCausaliContrib>, con riferimento al medesimo codice causale, periodo in cui si è
verificato l’evento e importo del conguaglio, l’eventuale errore su un certificato renderà
indebito l’intero importo. Si consiglia quindi di specificare singolarmente per ogni certificato la
relativa quota di conguaglio associata, evitando di raggruppare più certificati con un importo
conguaglio cumulato.
Le informazioni contenute nelle citate tabelle di scambio circa gli eventi afferenti alle predette
tutele verranno messe a disposizione dall’Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli
intermediari; quotidianamente sarà inviata una PEC all’azienda con le medesime informazioni
presenti sul Cassetto stesso – “CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta,
periodo dell’evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da
utilizzare - e una e-mail di notifica agli intermediari.
3.2 Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come
indennità di malattia
Nel caso in cui l’importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i
datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione
dell’elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice
causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento
DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l’importo
spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.
4. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, relativi alle indennità
economiche anticipate dai datori di lavoro e conguagliate tramite DM, si istituisce un nuovo
conto nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia.
La procedura di ripartizione contabile degli Uniemens, opportunamente aggiornata, imputerà
gli oneri, in relazione a tutti i codici causale dichiarati dalle aziende, secondo le indicazioni
contenute al paragrafo 3 del presente messaggio, al conto di nuova istituzione:
- GAT30164 – per rilevare l’onere per l’indennità economica riconosciuta ai lavoratori
dipendenti del settore privato in astensione dal lavoro (COVID 19) per sorveglianza attiva,
permanenza domiciliare, quarantena, malattia conclamata, anticipata dai datori di lavoro
ammessi al sistema del conguaglio – art. 26, commi 1,2 e 6 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Nel caso di restituzione dell’indennità conguagliata secondo le regole vigenti della malattia,
che comporti una sistemazione dei relativi eventi MV6, MV7 e MV8 afferenti alle fattispecie di
cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 6, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27/2020, mediante indicazione da parte dei datori di lavoro del codice causale “
E775”, la procedura imputerà gli importi restituiti al conto vigente PTP24030 – Entrate Varie –
Recuperi e reintroiti di indennità giornaliere di malattia.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione
della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAT30164
Denominazione Indennità economica riconosciuta ai lavoratori dipendenti
completa del settore privato in astensione dal lavoro (COVID 19) per
quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria, assenza per
disabile o malattia conclamata, anticipata dai datori di
lavoro ammessi al sistema del conguaglio di cui al D.M. 5
febbraio 1969 – art. 26, commi 1,2 e 6 del Decreto Legge
n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Denominazione INDEN.QUARANTENA, MALAT. COVID CONG.DM ART.26
abbreviata DL18
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