Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Rimessione in termini per la presentazione della domanda di pensione. Prime ist
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Rimessione in termini per la presentazione della domanda di pensione. Prime istruzioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 23-10-2020
Messaggio n. 3874
OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di
giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n.
160. Articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126. Rimessione in termini per la presentazione della domanda di
pensione. Prime istruzioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020,
n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto, all’articolo
27 del medesimo decreto-legge, il comma 3-bis, che dispone la rimessione in termini per la
presentazione delle domande di prepensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’articolo 27, comma 3-bis, ha disposto che i soggetti in possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso al prepensionamento ai sensi del citato articolo 1, comma 500, e il cui termine
decadenziale per la presentazione della domanda sia scaduto successivamente al 1° febbraio
2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020), ma non oltre il 14
dicembre 2020 (sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 126 del 2020), sono
rimessi in termini qualora presentino la domanda di pensione entro tale ultima data.
In attesa della pubblicazione della circolare applicativa del citato articolo 27, comma 3-bis, si
rappresenta che, per effetto della rimessione in termini, devono presentare la domanda di
pensione esclusivamente i soggetti che, in possesso dei prescritti requisiti di legge, non
abbiano ancora presentato la predetta domanda.
Con riferimento a tali soggetti, si rammenta che il trattamento pensionistico decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione
dell’attività da lavoro dipendente.
Le domande di pensione eventualmente respinte per il decorso del termine decadenziale
verranno riesaminate d’ufficio sulla base delle indicazioni che saranno fornite con la citata
circolare di prossima pubblicazione.
Con tale circolare, inoltre, saranno anche fornite indicazioni con riferimento al termine
decadenziale per la presentazione delle domande di pensione, ai soggetti rimessi nei termini
per la presentazione delle predette domande, agli effetti della rimessione in termini con
particolare riguardo alla decorrenza del trattamento pensionistico, nonché alle operazioni di
monitoraggio.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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