Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3951/2020

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dell’obbligo per i lavoratori di presentazione all’Inps dell’autocertificazione tramite modello “SR85”

Pubblicato: 26/10/2020 In vigore dal: 26/10/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dell’obbligo per i lavoratori di presentazione all’Inps dell’autocertificazione tramite modello “SR85”

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 27-10-2020 Messaggio n. 3951 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dell’obbligo per i lavoratori di presentazione all’Inps dell’autocertificazione tramite modello “SR85” L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, attraverso l’interpretazione autentica dell’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori. Esistono tuttavia, dei casi, tra cui la rioccupazione all’estero, in cui l’obbligo di comunicazione di nuova attività lavorativa permane in capo al lavoratore, che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 94/2011, è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare la rioccupazione tramite il modello “SR83”. Poiché la sanzione della decadenza, prevista in caso di inosservanza del predetto obbligo di comunicazione, non si è rivelata sufficiente, in taluni casi, a scongiurare il rischio di comportamenti omissivi da parte dei lavoratori, l’Istituto ha introdotto, con la citata circolare n. 94/2011 un obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendersi con l’ulteriore modello “SR85” (cfr. il messaggio n. 1615/2019) entro il 31 dicembre di ciascun anno, con la quale il lavoratore attesta di non aver svolto attività lavorativa remunerata all’estero ovvero indica i periodi eventualmente svolti a far data dall’inizio della prestazione erogata dall’Istituto. La circolare prevede, inoltre, la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto. Il grave disagio sociale che il settore sta attraversando impone l’esigenza di contemperare l’attuale meccanismo di erogazione delle prestazioni del Fondo con la sempre più forte e pressante domanda di prestazioni, attraverso una revisione di alcuni adempimenti che possono impedire di fornire una risposta rapida ed efficace alla crisi sociale ed economica generata dalla eccezionalità degli eventi in corso. Pertanto, in considerazione del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del Fondo, pervenute negli ultimi mesi in misura notevolmente superiore all’ordinario, e della conseguente necessità di pervenire ad una rapida definizione delle stesse, evitando adempimenti che aggravino l’iter istruttorio senza poter concretamente perseguire le finalità alle quali sono rivolti, la presentazione del modello “SR85” è sospesa per tutti i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale riferite all’anno 2020. Permane in ogni caso in capo al lavoratore l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011, di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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