Trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegno di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Chiarimenti
Trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegno di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25-11-2024
Messaggio n. 3952
OGGETTO: Trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi
Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegno di esodo di cui
all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Chiarimenti
Con il presente messaggio, anche a seguito dei quesiti pervenuti in materia, si forniscono i
seguenti chiarimenti.
1. Trasferimento oneroso nel FPLD delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai
soppressi Fondi speciali Telefonici ed Elettrici
L’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuto sulla normativa
specifica dei soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici:
disponendo l’abrogazione delle norme che disciplinano, d’ufficio o a domanda e a titolo
gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (FPLD) in favore degli iscritti ai soppressi Fondi speciali;
prevedendo che il trasferimento dei periodi contributivi maturati in tali Fondi speciali deve
avvenire esclusivamente a titolo oneroso, secondo le modalità previste dall’articolo 12,
comma 12-septies, del decreto-legge n. 78/2010.
Con la circolare n. 142 del 5 novembre 2010 è stato chiarito che i commi 12-octies e 12-novies
dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, nel prevedere l’abrogazione delle norme che
disciplinano la costituzione della posizione assicurativa in favore dei lavoratori iscritti ai
soppressi Fondi speciali in argomento, abbiano previsto differenti regole da applicare ai casi di
trasferimento delle posizioni al FPLD, configurando tale operazione come nuova modalità di
costituzione della posizione assicurativa e non come effettiva ricongiunzione, fermo restando
l’onere a carico dei richiedenti, calcolato secondo i criteri indicati nell’articolo 12, comma 12-
septies, del medesimo decreto-legge. L’operazione di trasferimento in argomento resta, quindi,
nella sua struttura e nella sua ratio, una “costituzione di posizione assicurativa”.
Con la circolare n. 97 del 22 luglio 2011 è stato, infine, precisato che il trasferimento oneroso
delle posizioni assicurative dai rispettivi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD riguarda i
lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010. Conseguentemente, i
lavoratori cessati dal servizio dal 31 luglio 2010, che intendano trasferire, ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate, la contribuzione dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici
al FPLD, possono esercitare tale facoltà a titolo oneroso, con le modalità descritte nella citata
circolare n. 142/2010 e dunque a domanda, a condizione che il richiedente non sia più iscritto
al Fondo speciale e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo
medesimo.
2. Prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-
ter, della legge n. 92/2012
I lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici che intendano accedere alla
prestazione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
finalizzata al pensionamento a carico del FPLD, ma che non possano ancora esercitare la facoltà
di trasferimento di cui al citato articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del decreto-legge n.
78/2010, in quanto iscritti ai soppressi Fondi speciali, possono comunque presentare - ai fini
del rilascio della certificazione per l’erogazione dell'indennità di cui al citato articolo 4, commi
da 1 a 7-ter - una dichiarazione circa la propria intenzione di inoltrare la domanda di
trasferimento, ricorrendone le condizioni, alla data di cessazione dal servizio. Tale dichiarazione
deve essere presentata utilizzando il modulo “AP157”, disponibile sul sito istituzionale
www.inps.it nella sezione “Moduli” categoria "Assicurato/Pensionato". Il modulo deve essere
inviato alla casella istituzionale prestazioniarticolo4@inps.it e alla Struttura dell’INPS
territorialmente competente, che deve provvedere ad acquisirlo in procedura (WEBDOM).
In questi casi, per consentire l’elaborazione della certificazione del diritto e dell’importo della
prestazione di esodo finalizzata al pensionamento a carico del FPLD, i periodi di contribuzione
di pertinenza dei soppressi Fondi speciali sono accreditati provvisoriamente nell’Assicurazione
generale obbligatoria (AGO) utilizzando il “codice cessazione 44”. La costituzione della
posizione assicurativa nell’AGO con i contributi di pertinenza dei soppressi Fondi speciali
Elettrici e Telefonici è fittizia e temporanea, tesa unicamente alla verifica della maturazione dei
requisiti di accesso all’esodo.
L’efficacia della certificazione di esodo è, comunque, subordinata all’effettiva presentazione
della domanda di trasferimento oneroso ai sensi dell’articolo 12, commi 12-octies o 12-novies,
del decreto-legge n. 78/2010 e all’accettazione del relativo onere. Per consentire la tempestiva
presentazione della relativa domanda, la stessa può essere utilmente inoltrata anche nei trenta
giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro comportante l’iscrizione ai
soppressi Fondi speciali; la domanda viene acquisita e definita come se fosse presentata alla
data di cessazione dal servizio (data di perfezionamento del requisito richiesto). La domanda di
trasferimento oneroso deve essere presentata attraverso il sito istituzionale dell’INPS, tramite il
seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica
“Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Ricongiunzione, Computo e
Trasferimento riscatto inoccupati” > “Ricongiunzione”. La liquidazione della prestazione di
esodo deve essere effettuata in presenza della domanda di ricongiunzione da parte
dell’assicurato.
La certificazione rilasciata per l’accesso all’esodo contiene la seguente avvertenza: “I periodi
contributivi esistenti nei Fondi speciali Elettrici e Telefonici, che non possano essere trasferiti
nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai sensi dei commi 12octies e 12novies dell’articolo 12
della legge n. 122/2010, in conseguenza del permanere dello stato di iscritto ai predetti Fondi
Elettrici e Telefonici, sono provvisoriamente riconosciuti nel FPLD ai soli fini della verifica del
diritto a pensione per applicazione art. 4, legge 92/2012. L’efficacia della presente
certificazione è quindi subordinata alla presentazione della domanda di trasferimento della
posizione assicurativa e all’accettazione del relativo onere. La relativa domanda deve essere
presentata nei trenta giorni precedenti la data di cessazione del servizio comportante
l’iscrizione al Fondo speciale. In assenza della domanda, la prestazione di accompagnamento la
pensione non potrà essere liquidata”.
Qualora i lavoratori non presentino la dichiarazione preventiva di cui sopra, e la prestazione di
cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 sia finalizzata al pensionamento a
carico dei soppressi Fondi speciali Elettrici o Telefonici, non sarà più possibile presentare la
domanda di trasferimento oneroso alla scadenza della prestazione. Nella fattispecie
rappresentata, gli interessati hanno scelto di accedere alla prestazione di esodo di cui alla legge
n. 92/2012 in qualità di iscritti ai Fondi speciali; l’erogazione della prestazione è subordinata al
perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico dei medesimi Fondi
speciali, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della
prestazione di esodo e il datore di lavoro si è obbligato a corrispondere una prestazione di
importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti nei
soppressi Fondi speciali e a versare all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento. Il ricorrere di tali circostanze vanifica e neutralizza la
funzione propria dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa, finalizzato a ricondurre
alle regole comuni dell’AGO l’eterogeneità degli ordinamenti pensionistici “alternativi”. Resta,
invece, impregiudicata la possibilità di esercitare, alla scadenza della prestazione di esodo e
qualora ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, la ricongiunzione ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Diversamente, coloro che non abbiano usufruito dell’assegno di esodo possono continuare ad
avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del decreto-legge
n. 78/2010, alle condizioni previste dalla circolare n. 142/2010, ossia a condizione che abbiano
cessato il servizio comportante l’iscrizione ai soppressi Fondi speciali e che in loro favore non
sia stata liquidata la pensione a carico dei medesimi Fondi speciali.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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