Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. Presentazione domande telematiche e precisazioni
Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. Presentazione domande telematiche e precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 28-10-2020
Messaggio n. 3960
OGGETTO: Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del
diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali,
ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. Presentazione
domande telematiche e precisazioni
1. Premessa
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno
2020, ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448
(c.d. “incremento al milione”), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi
civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di
inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i
diciotto e i sessanta anni.
Con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni operative
in merito all’attuazione della nuova norma.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relativamente alle modalità di pagamento
dell’incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi.
2. Riconoscimento d’ufficio della maggiorazione economica
Come indicato nella citata circolare n. 107/2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi
titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi
necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.
L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre
2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20
luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto
dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e
14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).
3. Domanda di ricostituzione
Se i redditi personali dei soggetti indicati nel paragrafo precedente hanno subito una variazione
nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati
all’INPS attraverso le previstemodalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento
della maggiorazione.
In tali casi, l’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione
reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla
Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a
prestare tale servizio di assistenza.
Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica
del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del
beneficio.
4. Importi superiori ai mille euro
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro
devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto
postale o su carta prepagata abilitata.
Pertanto, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della
maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove
non ne siano già titolari, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un
libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al
titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.
Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle
modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello
bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell’Ente pagatore, come da
contratto in essere, comunicare la variazione all’INPS tramite il Data Base condiviso.
In alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online
“Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” o rivolgendosi ad un
intermediario abilitato.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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