Convenzione tra l’INPS e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL). Istruzioni operative e contabili
Convenzione tra l’INPS e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL). Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Roma, 26-11-2024
Messaggio n. 3969
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Regione Calabria per la disciplina delle
modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di
inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria
del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei
lavoratori (PAR GOL). Istruzioni operative e contabili
1. Premessa
La Regione Calabria, con la delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 169 del 30 aprile 2022,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) n. 67 del 5 maggio 2022, ha
adottato, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico,
dell’intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR, il Piano Attuativo
Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori
(GOL), di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, 5 novembre 2021.
Il PAR GOL Calabria, nell’ambito del “Percorso 4”, prevede la misura di “Attivazione dei tirocini
di inclusione sociale”, con i costi dell’indennità di tirocinio ai partecipanti e la promozione del
tirocinio stesso a carico del programma GOL.
La Regione Calabria ha approvato, con decreto dirigenziale n. 15029 del 20 ottobre 2023,
pubblicato nel BURC n. 231 del 23 ottobre 2023, l’avviso pubblico n. 3, finalizzato ad attivare la
procedura di selezione dei soggetti ospitanti i tirocini di inclusione sociale previsti dal PAR GOL
Calabria per il “Percorso 4” e a definire le modalità di attuazione in relazione ai diversi soggetti
coinvolti.
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 31 del 14 giugno 2024
(Allegato n. 1) è stata adottata apposita convenzione, al fine di disciplinare le modalità con cui
l’Istituto provvede a erogare, per conto della Regione Calabria, gli importi di risorse proprie a
valere sul PAR GOL Calabria, per complessivi 4.320.000,00 euro, in favore dei soggetti
individuati esclusivamente dalla Regione Calabria come destinatari delle citate misure, in
attuazione dell’avviso pubblico n. 3 del PAR GOL.
Tale importo è comprensivo del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per il
servizio di pagamento.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano gli aspetti rilevanti della convenzione.
2. Oggetto della convenzione e trattamento dei dati personali
L'attività di erogazione degli importi correlati alle misure di cui al precedente paragrafo viene
affidata all'INPS previo invio da parte della Regione Calabria dell'elenco dei beneficiari
individuati e delle informazioni utili per procedere ai pagamenti, nonché del trasferimento, a
esclusivo carico della medesima Regione, delle risorse necessarie.
La Regione Calabria può erogare ulteriori indennità, finanziate con risorse a proprio carico,
aggiuntive rispetto a quanto già stanziato, e con accredito anticipato sulla contabilità speciale
di Tesoreria.
In merito al trattamento dei dati personali le Parti stipulanti adottano le garanzie indispensabili
allo scopo di tutelare i diritti degli interessati e soddisfare i requisiti a tale fine imposti dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.
139.
3. Provvista finanziaria e rimborso oneri del servizio
Ai fini dell’erogazione delle indennità, la Regione Calabria provvede ad accreditare
preventivamente all’INPS, in più rate, sulla contabilità speciale di Tesoreria unica della
Direzione regionale Calabria, le provviste finanziarie necessarie per l’erogazione delle misure
fino a un massimo di 4.320.000,00 euro.
Tali provviste sono comprensive anche del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti
per il servizio di pagamento, come precisato nell’articolo 6 della convenzione.
L’accredito preventivo delle risorse a favore dell’INPS, comprensivo delle somme destinate al
finanziamento delle indennità e dei rimborsi dovuti all’Istituto, costituisce condizione senza la
quale non può essere effettuato il pagamento delle misure in argomento.
La Regione Calabria riconosce all'INPS 5,58 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti
dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio, da imputarsi al
capitolo del bilancio finanziario 8E1309003 “Rimborso spese per servizi vari svolto per conto di
altri enti”.
Al rimborso del costo del servizio va aggiunto altresì l’importo pari a 0,03 centesimi di euro a
titolo di rimborso del costo del bonifico SEPA su IBAN o 3,84 euro per il costo del bonifico
domiciliato su sportello postale.
Per detto importo, esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte
dell'INPS, emessa a cura della Direzione regionale Calabria.
La medesima Direzione regionale curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione degli importi
e alla conseguente fatturazione elettronica alla Regione Calabria.
4. Regime fiscale
L’Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla
normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della
Certificazione Unica dei redditi.
Considerato che le indennità a favore di persone fisiche, a qualunque titolo erogate,
costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma
1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, l'INPS, in qualità di sostituto d’imposta, opera, all’atto del pagamento, le ritenute
IRPEF, come previsto dall’articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e applica le
detrazioni fiscali relative al periodo.
5. Responsabilità delle Parti
Con riferimento alle attività che verranno svolte, la Regione Calabria manleva espressamente
l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l’Istituto da eventuali
spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla convenzione, sia durante che
dopo il termine di validità della medesima.
L’INPS non assume responsabilità alcuna nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della
medesima Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure.
Inoltre, è a carico della Regione Calabria il recupero degli importi corrisposti indebitamente
oltre che la competenza inerente alle istanze e ai reclami derivanti dall'attuazione della
convenzione in oggetto, che devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli
Uffici competenti della stessa Regione. Con riferimento a eventuali controversie giudiziarie
volte a ottenere il riconoscimento o a contestare la misura dell'indennità, la Regione Calabria è
l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.
6. Periodo di validità della convenzione
La convenzione in esame è valida dal 4 luglio 2024, data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre
2025, nel limite delle risorse finanziarie comunicate e trasferite all’INPS dalla Regione Calabria.
La convenzione può essere, inoltre, rinnovata fino al 31 dicembre 2027, su concorde volontà
delle Parti, da manifestarsi con scambio di note a mezzo posta elettronica certificata, almeno 6
mesi prima della scadenza.
L'INPS, in ogni caso, può procedere anche oltre la data di scadenza della convenzione in
oggetto a completare i pagamenti per l’erogazione delle misure ai soggetti individuati e
comunicati dalla Regione Calabria all’Istituto entro i termini di vigenza della stessa.
7. Flusso procedurale per la gestione delle domande di pagamento delle misure di
politiche attive
Attraverso il sito istituzionale www.inps.it, la Regione Calabria deve inviare i file .XML
contenenti le richieste di pagamento, accedendo all’area “Il Sistema Informativo percettori
prestazioni a sostegno del reddito” e poi “Invio Richieste di pagamento Sussidi Speciali” da cui
possono essere prelevate le “Informazioni relative all'utilizzo del servizio”, la “Struttura relativa
ai dati da inviare in formato XSD” e il Manuale per la corretta compilazione del file .XML,
contenenti le domande di misure di politica attiva.
Il servizio offre le seguenti funzioni di utilità:
Download - utilizzando questa funzione è possibile scaricare:
le istruzioni per l’utilizzo del servizio;
lo schema dati in formato .XSD;
il manuale d’uso utile alla compilazione dei file .XML relativi alla specifica tipologia di
domanda di sussidio da inviare.
Invio – utilizzando questa funzione si accede alla pagina di invio dei file .XML opportunamente
compilati come descritto nel manuale.
Visualizza Esito – utilizzando questa funzione è possibile verificare il buon esito dell’invio dei
file.
Consultazione pagamenti effettuati – utilizzando questa funzione si possono verificare i
sussidi pagati in un intervallo di tempo specifico. Viene fornita la lista dettagliata con la
specifica dei dati anagrafici del beneficiario, il periodo di competenza, nonché l’importo pagato.
Monitoraggio domande – utilizzando questa funzione è possibile estrarre la lista delle
domande respinte, la lista delle domande respinte e non ancora reinviate, nonché la situazione
complessiva delle domande di sussidio per uno specifico beneficiario individuato dal suo codice
fiscale.
Le richieste di pagamento oggetto della misura devono riferirsi sempre a periodi di svolgimento
delle attività completamente concluse.
7.1 Istruzioni per gli operatori di Sede
Per gli operatori di Sede, sul portale intranet, al percorso “Processi” > “Prestazioni a sostegno
del reddito” > “Prestazioni”, è attiva la procedura “Richieste di pagamento indennità/sussidi
pervenute da Regioni e Prov. Aut.”, che contiene tutte le funzionalità necessarie alla
validazione e lavorazione delle domande, nonché il colloquio con la procedura di pagamento
“DsWeb”.
Nella medesima procedura sono presenti anche le funzioni relative all’attestazione dei
pagamenti disposti, al fine di permettere l’invio alla Regione Calabria delle certificazioni delle
somme erogate, nonché quelle relative alla consultazione dei pagamenti effettuati.
Il tipo di prestazione è individuato con il codice: G1.
La liquidazione della prestazione avviene accedendo alla procedura “DsWeb”, con la quale si
può disporre il pagamento.
I codici con cui vengono acquisiti in “DsWeb” le indennità in argomento sono i seguenti:
Cod. Indenn.: TGOC
Regione: 18
Anno: 24 (per l’anno, anno di avvio della convenzione).
8. Indicazioni operativo-procedurali per la gestione della riemissione dei pagamenti
8.1 Riemissioni pagamenti riaccreditati
Le riemissioni dei pagamenti riaccreditati degli importi devono essere effettuate dalla
procedura “Gestione Riaccrediti”, disponibile al seguente percorso intranet: “Processi” >
“Prestazioni a sostegno del reddito” > “Prestazioni” > “Gestione Riaccrediti”, entro l’anno
fiscale del primo pagamento o, al massimo, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, con
la data che verrà comunicata tramite apposito messaggio.
Nella sezione “Ultima prestazione” in alto a sinistra è possibile selezionare la funzione
“Indennità politiche attive”. Al fine di avviare tempestivamente le attività di riemissione dei
pagamenti è attiva la funzione “RIEMISSIONI DA FARE AAAA”, che consente di visualizzare, per
la Struttura territoriale di appartenenza, l’elenco di tutti i soggetti i cui pagamenti sono stati
riaccreditati e che sono disponibili per essere eventualmente riemessi. Si ricorda che per
l’indicazione delle nuove coordinate bancarie/postali la procedura esegue in automatico la
richiesta di certificazione delle stesse agli enti pagatori del territorio nazionale. Nel caso,
invece, in cui siano state indicate le coordinate IBAN di un conto corrente estero (Paesi area
SEPA), l’interessato deve allegare un documento di identità e il Modulo di identificazione
finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un
estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o di una dichiarazione della banca
emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del
conto corrente.
8.2 Annullamenti e reintroiti
Nel caso in cui si accerti che il pagamento non deve essere riemesso (ad esempio, pagamenti
errati o duplicati), si deve procedere immediatamente all’annullamento e al reintroito contabile
del pagamento riaccreditato. In ogni caso, poiché il pagamento in oggetto deve essere
certificato nell’anno successivo, al fine di emettere certificazioni fiscali corrette, occorre
comunque effettuare entro la fine dell’anno o, al massimo, entro il mese di febbraio dell’anno
successivo, con la data che verrà comunicata tramite apposito messaggio, l’annullamento e il
reintroito contabile dei pagamenti non andati a buon fine. In entrambi i casi, per procedere, si
deve utilizzare la funzione di “ANNULLAMENTO” presente all’interno di “Gestione Riaccrediti”,
che, sulla base del codice fiscale per il quale è presente il riaccredito, permette la contestuale
chiusura contabile e fiscale.
9. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento delle indennità di cui alla
convenzione in argomento, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito della Gestione per
l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ):
GPZ00335, GPZ10335, GPZ11335, GPZ25335 e GPZ35335.
L’accreditamento della provvista finanziaria, disposto dalla Regione Calabria sulla contabilità
speciale di Tesoreria unica della Direzione regionale Calabria dell’INPS, necessaria alla
copertura dell’onere per l’erogazione delle indennità per le misure di politica attiva PAR GOL,
nonché del corrispettivo riconosciuto all’Istituto per il servizio reso, deve essere rilevato
contabilmente mediante imputazione in AVERE del nuovo conto GPZ10335.
La procedura deputata a liquidare la prestazione in argomento effettua, mediante la struttura
in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, la seguente scrittura
contabile sulla contabilità di Sede:
tipo operazione “PN”:
GPZ35335 a GPZ11335
a GPA27009 (per le ritenute erariali).
Il nuovo conto GPZ11335 è abbinato alla causale di cassa 21002.
Successivamente, viene generato il mandato di pagamento “accentrato” sulla contabilità della
Direzione generale e chiuso parallelamente il debito sulla contabilità di Sede, a seguito
dell’avvenuto pagamento delle indennità ai beneficiari.
Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di
disposizione dei pagamenti accentrati, è rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla
Regione Calabria della prestazione erogata per suo conto, mediante la seguente scrittura:
tipo operazione “PN”:
GPZ00335 a GPZ25335
per un importo pari al saldo del conto GPZ35335 sopra citato.
I saldi dei conti GPZ25335 e GPZ35335, pertanto, devono costantemente essere in pareggio.
Per agevolare la contabilizzazione delle partite di giro da trasferimenti contabili tra le Sedi che
erogano le prestazioni, si provvede a estendere l'applicazione della procedura contabile a ciò
dedicata, onde consentire la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza richiedere
l'intervento manuale degli operatori di Sede.
Pertanto, il credito rilevato al conto GPZ00335, su ciascuna Sede cui compete l’erogazione delle
indennità per la misura di politica attiva PAR GOL, viene trasferito automaticamente alla
Direzione regionale Calabria dell’INPS, che ha ricevuto la provvista, mediante biglietto tipizzato
che riporterà l’indicazione della seguente causale:
“Trasferimento del credito accertato nei confronti della regione Calabria, per oneri relativi alle
misure di politica attiva PAR GOL, di cui alla Convenzione INPS-Regione Calabria approvata con
Deliberazione del CdA, n. 31 del 14.06.2024”:
Sede territoriale – tipo operazione “00
(trasferimento del credito dalla Sede alla Direzione regionale).
Il trasferimento del credito determina, quindi, la scrittura sulla Sede con movimentazione in
DARE del conto GPA55102, già in uso per rilevare il trasferimento automatizzato tra Sedi e, in
contropartita, in AVERE del nuovo conto GPZ00335.
Conseguentemente, sulla Direzione regionale Calabria dell’INPS viene assunto il credito e
chiuso contestualmente con la provvista, mediante acquisizione automatica dei movimenti
relativi, attraverso le seguenti scritture tipizzate “Assunzione e chiusura del credito, per
l’erogazione delle indennità, di cui alla Convenzione INPS-Regione Calabria approvata con
Deliberazione del CdA n. 31 del 14.06.2024”:
Direzione regionale Calabria – tipo operazione “00”
GPZ00335 a GPA55102
(assunzione del credito presso la Direzione regionale Calabria).
E contestualmente:
GPZ10335 a GPZ00335 (addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione
regionale).
A completamento delle scritture, la Direzione regionale Calabria dell’INPS procede a rilevare il
corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso, addebitandolo alla Regione
Calabria a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura manuale:
GPZ10335 a GPA24228
(per il rimborso costi Conv. INPS - Regione Calabria - Del. Cda n.31/2024)
GPZ10335 a GPA24040 (per il recupero delle spese bancarie)
GPZ10335 a GPA24140 (per il recupero delle spese postali)
avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10335, la congruità
della provvista ricevuta che, come già illustrato, deve essere anticipata e adeguata rispetto agli
oneri per i benefici erogati e al rimborso dei costi di gestione.
Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine sono rilevate sul conto
esistente GPA10031 assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del codice bilancio di
nuova istituzione:
“3314 - Somme non riscosse dai beneficiari – misure di politiche attive (Convenzione INPS -
Regione Calabria per indennità politiche attive PAR GOL) – GPZ”.
A tale proposito l’eventuale riemissione automatizzata in pagamento delle somme riaccreditate
viene effettuata imputando le somme corrispondenti al seguente conto già in uso:
GPA10282 - Debito per la riemissione in pagamento dei riaccrediti di indennità dovute ai
beneficiari delle misure di politica attiva corrisposte a seguito di convenzioni stipulate con altri
enti - procedura automatizzata.
Si riportano nell’Allegato n. 2 le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Deliberazione N. 31
OGGETTO: Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la
Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura
“Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo
Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità
dei lavoratori.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 14 giugno 2024
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da
ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre
2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre
2022, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
21 del 30 maggio 2024;
Il Segretario Il Presidente
33, 33 SOST
Vista la delibera della Giunta Regionale Calabria n. 169 del 30 aprile 2022,
con cui, in attuazione della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente
1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma “1.1
Politiche attive del lavoro e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, è stato adottato il Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del
Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ai
sensi dell’articolo 1 del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, il quale,
nell’ambito del Percorso 4, prevede la misura di “Attivazione dei tirocini di
inclusione sociale”, con costi dell’indennità di tirocinio ai partecipanti e
promozione del tirocinio stesso a carico del programma GOL;
Preso atto che, con nota n. 418515 del 26 settembre 2023, la Regione
Calabria ha richiesto all’Istituto la disponibilità alla sottoscrizione di una
specifica Convenzione per il pagamento delle indennità di partecipazione ai
tirocini di inclusione sociale previsti nel PAR GOL;
Atteso che la Regione Calabria, al fine di attivare la procedura di selezione
dei soggetti ospitanti i tirocini di inclusione sociale e di definire le modalità di
attuazione in relazione ai diversi soggetti coinvolti, ha approvato, con Decreto
n. 15029 del 20 ottobre 2023, l’Avviso Pubblico n. 3 che trova copertura
nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata per l’anno 2022 per
l’attuazione delle misure previste dal PAR GOL pari a complessivi €
4.320.000,00;
Preso atto che la Convenzione in oggetto prevede che l’attività di erogazione
dell’importo legato alla predetta misura di politica attiva è affidata all'INPS,
previo invio da parte della Regione Calabria dell'elenco dei beneficiari dalla
stessa individuati, dei dati utili ai fini dell’effettuazione dei pagamenti e previo
trasferimento delle risorse necessarie a esclusivo carico della medesima
Regione;
Preso atto che la Regione Calabria accredita, in più rate, anticipatamente
presso l’INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale
Calabria, le provviste finanziarie necessarie per l’erogazione della misura fino
all’importo massimo di euro 4.320.000,00, comprensivo del rimborso, a
favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento;
Preso atto che la Regione riconosce all’INPS l’importo di euro 5,58 per ogni
pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a cui va aggiunto
l’importo pari a 0,03 centesimi di euro per bonifico SEPA su IBAN o euro 3,84
per pagamento tramite bonifico domiciliato su sportello postale, a titolo di
rimborso spese per l’erogazione del servizio, da imputarsi al capitolo del
bilancio finanziario 8E1309003 - Rimborso spese per servizi vari svolto per
conto di altri enti;
Atteso che tale importo è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sarà erogato previa
presentazione di fattura elettronica emessa a cura della Direzione Regionale
INPS Calabria;
Preso atto che la Regione Calabria potrà erogare ulteriori indennità,
finanziate con risorse a proprio carico, aggiuntive rispetto a quanto già
stanziato, e con accredito anticipato sulla predetta contabilità speciale di
Tesoreria;
Rilevato che nella Convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero
dell’Istituto da eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura;
Preso atto che la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al
31 dicembre 2025, nei limiti delle risorse finanziarie comunicate e trasferite
all’INPS dalla Regione, e può essere rinnovata fino al 31 dicembre 2027, su
concorde volontà delle Parti espressa attraverso scambio di note a mezzo
posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza;
Atteso che l'INPS potrà procedere a completare i pagamenti anche oltre la
data di scadenza della Convenzione, per i soggetti individuati e comunicati
dalla Regione entro i termini di vigenza della stessa;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Visto il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2
luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei
dati personali tra PP.AA.”;
Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza
dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39
del Regolamento (UE) 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale
DELIBERA
di adottare l’allegata Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione
della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano
Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di
occupabilità dei lavoratori, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
Il Direttore della Direzione regionale Calabria sottoscriverà digitalmente la
Convenzione, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto
dell’Istituto.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
Convenzione per la disciplina delle modalità di erogazione della misura
“Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano
Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia
di occupabilità dei lavoratori
tra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”) con sede in
Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale
Calabria, … , giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. … del …
e
la Regione Calabria, codice fiscale 80002770792, rappresentata dal Dirigente
Generale del Dipartimento "Lavoro", Dott. …, con sede in Viale Europa, Località
Germaneto, 88100 - Catanzaro, giusta delega del Presidente della Regione
Calabria (di seguito indicati congiuntamente come “le Parti”)
PREMESSO CHE
• la Regione Calabria, in attuazione della Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”,
Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), con la delibera di Giunta Regionale (DGR) n.
169 del 30 aprile 2022, pubblicata sul BURC n. 67 del 5 maggio 2022, ha
adottato il Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma
nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ai sensi dell’art.
1 del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021;
• il PAR GOL nell’ambito del Percorso 4 prevede la misura di “Attivazione dei
tirocini di inclusione sociale”, con costi dell’indennità di tirocinio ai partecipanti
e promozione del tirocinio stesso a carico del programma GOL;
• la Regione Calabria con nota n. 418515 del 26 settembre 2023 ha richiesto
all’Istituto la disponibilità alla sottoscrizione di una specifica Convenzione al
fine di disciplinare le condizioni economiche del servizio e le modalità di
erogazione delle indennità di partecipazione ai tirocini di inclusione sociale
previsti nel PAR GOL;
• la Regione Calabria, in attuazione del Programma GOL, ha approvato, con
Decreto dirigenziale n. 15029 del 20 ottobre 2023, pubblicato sul BURC n.
231 del 23 ottobre 2023, l’Avviso Pubblico n. 3, finalizzato ad attivare la
procedura di selezione dei soggetti ospitanti i tirocini di inclusione sociale,
previsti dal PAR GOL Calabria per il Percorso 4 e a definire le modalità di
attuazione dell’intervento in relazione ai diversi soggetti coinvolti;
1
• l’obiettivo dell’Avviso n. 3 è la definizione delle procedure per l’attivazione di
tirocini di inclusione sociale, secondo la normativa della regione Calabria di
cui alla DGR n. 472 del 29 ottobre 2018, avente ad oggetto “Recepimento
Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione”, approvate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con
accordo del 22/01/2015”;
• nell’ambito della complessiva dotazione finanziaria assegnata alla Regione
Calabria per l’anno 2022, per l’attuazione delle misure previste nell’Avviso
Pubblico n. 3, sono previste complessivamente risorse finanziarie pari ad €
4.320.000,00, corrispondenti all’intero importo previsto dal PAR GOL Calabria
nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale;
• i Fondi per l’attuazione dell’Avviso Pubblico n. 3 sono a valere sulle risorse
messe a disposizione nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno
all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - considerata la
disponibilità prevista dall’Allegato B del Decreto Interministeriale del 5
novembre 2021;
• le risorse finanziarie sono state iscritte nel Bilancio della Regione Calabria
competenza esercizio anno 2023, con Delibera di Giunta regionale n. 292 del
23 giugno 2023, a valere sul capitolo di bilancio U9150301503;
VISTI
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, disciplina il
trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati),
di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
• il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito,
2
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità,
solo “Codice”;
• il provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali n.
393 del 2 luglio 2015, il quale ha definito le “Misure di sicurezza e modalità di
scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;
premesso e visto quanto sopra, le Parti concordano:
Articolo 1
Oggetto e finalità della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina le modalità di erogazione della misura
“Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” a valere sul PAR GOL Calabria,
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 169 del 30 aprile 2022, pubblicata
sul BURC n. 67 del 5 maggio 2022, con risorse pari a complessivi euro
4.320.000,00, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione
Calabria in attuazione dell’Avviso Pubblico n. 3 del PAR GOL Calabria. Detto
importo è comprensivo del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per
il servizio di pagamento.
2. La Regione Calabria si riserva di integrare la dotazione dell’Avviso
Pubblico n. 3 PAR GOL Calabria, con ulteriori stanziamenti a valere sulle risorse
assegnate dallo Stato per l’attuazione del Programma GOL per le annualità
successive al 2022. L’implementazione di ulteriori risorse per l’attuazione della
misura dei tirocini di inclusione sociale avviene secondo le modalità indicate al
successivo articolo 2, comma 4.
3. L’attività di erogazione dell’importo legato alla misura di politica attiva
viene affidata all’INPS per conto della Regione Calabria, previo invio dell’elenco
dei beneficiari e previo trasferimento delle risorse necessarie a esclusivo carico
della Regione Calabria, con l’indicazione dell’importo spettante e del periodo di
attività in base alle specifiche di cui al successivo articolo 2.
Articolo 2
Adempimenti delle Parti
1. La Regione Calabria individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa
stabiliti, i beneficiari dell’azione di politica attiva e comunica all’INPS l’elenco dei
soggetti aventi titolo e gli altri dati necessari per l’erogazione della misura in
argomento, nei limiti dell’importo indicato in premessa, secondo le modalità
telematiche di cui al successivo comma 2. La Regione Calabria, in ogni caso, si
assume l’onere di controllare la correttezza e completezza dei dati anagrafici,
comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato),
dell’indirizzo del destinatario presso il quale sarà inviato l’eventuale bonifico
3
domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario, nonché
dell’importo dell’azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e del
relativo periodo di riferimento.
2. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate secondo quanto stabilito
nell’allegato tecnico alla presente Convenzione (Allegato 1). Il predetto allegato
potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni a seguito di evoluzioni tecnico-
informatiche e sarà scaricabile dal servizio on-line “Indennità/Sussidi Enti
Autonomi” reperibile nell’ambito del “Sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali”.
3. L’INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna a effettuare le disposizioni di
pagamento inviate dalla Regione Calabria, nei limiti degli importi trasferiti, entro
30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, verificando la sola
esistenza in vita del beneficiario della misura, e non assumendosi responsabilità
alcuna relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro
indicazione della Regione Calabria. L’Istituto non svolge attività di recupero degli
eventuali indebiti, né assume responsabilità alcuna in presenza di contenzioso
amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di competenza della Regione
Calabria.
4. Previa comunicazione all’INPS, la Regione Calabria potrà erogare prestazioni
ulteriori rispetto all’importo indicato in premessa, con risorse a proprio carico e
previa costituzione di specifica provvista, comprensiva delle somme per il
rimborso degli oneri sostenuti dall'INPS per l'attività svolta in adempimento alla
presente Convenzione, da accreditare con le modalità di cui al successivo articolo
4. L’Istituto si impegna previa verifica della provvista, a effettuare le disposizioni
di pagamento inviate dalla Regione Calabria, entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta da parte della stessa, con le stesse modalità e limiti di cui al precedente
comma 2.
5. Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della
Regione Calabria non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito
dall’Istituto e comunicato alla Regione Calabria, non potranno essere imputati
all’Istituto.
6. Resta escluso, per l’Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza,
in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso.
Articolo 3
Regime fiscale
1. La misura prevista dalla presente Convenzione costituisce reddito assimilato
a quello da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR.
L'INPS, in qualità di sostituto d’imposta, provvede ad applicare il regime fiscale
stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata. In
particolare, l’Istituto è tenuto a effettuare, ove previsto, all’atto del pagamento
4
ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, le ritenute Irpef, le
detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine
anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.
Art. 4 Provvista finanziaria
1. La Regione Calabria provvede ad accreditare all’INPS, in più rate,
anticipatamente, sulla contabilità speciale di Tesoreria unica, intestato a INPS
Direzione Regionale Calabria, sezione n. 1548 (IBAN
IT08Q0100003245450200001548), con causale "Trasferimento somme per
indennità di tirocinio di inclusione sociale -Avviso Pubblico n. 3 del PAR GOL
Calabria", le provviste finanziarie necessarie per l’erogazione della misura
prevista dalla presente Convenzione fino all’importo massimo di € 4.320.000,00.
2. La Regione Calabria potrà erogare ulteriori indennità rispetto a quelle
previste nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, con risorse a
proprio carico e con accredito anticipato sulla predetta contabilità speciale di
Tesoreria.
3. Tali provviste saranno comprensive anche del rimborso, a favore dell’INPS,
degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell’articolo 6.
4. L’accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento della
misura in argomento e dei rimborsi dovuti all’INPS costituisce condizione senza
la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
5. L’INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto
alle somme necessarie a copertura delle misure e dei rimborsi degli oneri dovuti
dalla Regione.
Articolo 5
Monitoraggio e rendicontazione
1. L’INPS si impegna a fornire alla Regione Calabria, mensilmente e a richiesta,
il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente,
necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli
beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e
rendicontazione della spesa.
Articolo 6
Rimborso oneri
1. La Regione Calabria riconosce all’INPS l’importo pari a 5,58 euro, per ogni
pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a cui va aggiunto
l’importo pari a 0,03 centesimi di euro per bonifico SEPA su IBAN o € 3,84 per
pagamento tramite bonifico domiciliato su sportello postale, a titolo di rimborso
5
spese per l’erogazione del servizio. Quest’ultimo importo deriva dal costo relativo
al pagamento in contante di € 1,75 più il costo della spedizione della lettera di €
1.71 + IVA 22%. L’importo del rimborso spese complessivo così calcolato è
esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica emessa
a cura dell’Inps - Direzione Regionale Calabria.
2. L’Inps - Direzione Regionale Calabria curerà gli adempimenti relativi alla
liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
3. All’atto dei pagamenti, la Regione Calabria è tenuta a non effettuare la
verifica dell’inadempienza di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 16 ottobre 1973, n.
602 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto
previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.
4. In caso di pignoramento del credito da parte dell’Agente della riscossione,
conseguente all’inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si
considera non effettuato e il credito dell’INPS non soddisfatto per la parte
oggetto di pignoramento.
Articolo 7
Contenzioso
1. E’ demandata all’esclusiva responsabilità della Regione l’individuazione dei
soggetti destinatari della misura di cui all’articolo 1, nonché dei relativi dati
necessari per il pagamento indicati nell’articolo 2.
2. La Regione manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche
per pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi
contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche
dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 11.
3. Nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti risultati
indebiti a causa di un’errata comunicazione della Regione. Il recupero degli
importi corrisposti indebitamente spetta alla Regione.
4. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per
eventuali ritardi della Regione nell’accredito della somma occorrente per il
pagamento della misura.
5. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente
Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.
6. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento
delle misure di cui alla presente Convenzione, la Regione è l'unico soggetto
titolare della legittimazione passiva.
6
Articolo 8
Referenti della Convenzione
1. Con successivo scambio di note le Parti individueranno i referenti della
presente Convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.
Articolo 9
Disposizioni in materia di protezione dati personali
1. Per i servizi della Regione Calabria resi da INPS, Titolare del trattamento
dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
UE, nomina INPS quale “Responsabile del trattamento”, come da allegato Atto
di nomina (Allegato 2).
2. Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina il Responsabile del trattamento
designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite
istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello
stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal
Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per
quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la
sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità
nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati
personali, anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell’articolo 9
del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti
dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell’ambito delle condizioni
di liceità richiamate a fondamento della stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità e riservatezza.
5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti
dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente
in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla
tutela della riservatezza delle persone. L’INPS assicura, altresì, che i dati
medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo
riprodotti, al di fuori delle ipotesi di legge.
6. In conformità a quanto al precedente comma, assicura che il trattamento
affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso
preventivamente autorizzate. In particolare, l’INPS designa i propri dipendenti
quali “Persone autorizzate” - a norma degli articoli 29 e 4, n. 10 del
7
Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro, per
iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con
l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e
attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento. In tale ambito,
l’INPS provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso
illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
7. L’INPS, in qualità di “Responsabile del trattamento”, è autorizzato a
ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’articolo 28,
paragrafo 2, del Regolamento UE.
8. L’INPS procede al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni
che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun
operatore autorizzato.
9. Le Parti assicurano piena collaborazione e procedono allo scambio
tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o
incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti
effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo
che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data
breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto
disposto dall’articolo 33 del Regolamento UE.
Articolo 10
Misure di sicurezza
1. L’INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei
dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia
in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e
distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla
presente Convenzione.
2. In tale ambito l’INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per
l’identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati,
mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le
disposizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento UE e in conformità con il
Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza
e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”,
debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
Articolo 11
Durata
8
1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31
dicembre 2025, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate
all’INPS dalla Regione Calabria. La presente Convenzione può essere rinnovata
fino al 31 dicembre 2027, su concorde volontà delle Parti, con scambio di note
a mezzo posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza.
2. L’Istituto potrà comunque procedere, anche oltre tale data, al
completamento dei pagamenti a favore dei i nominativi pervenuti entro i termini
di vigenza della presente Convenzione.
Per la Regione Calabria * Per l’INPS *
* Firmato Digitalmente
9
Allegato 1
Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILE con i dati delle
richieste di pagamento dei trattamenti economici di politica attiva
Tirocinio Programma GOL Calabria
Azioni di Politica Attiva risorse PAR Gol Calabria
nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale
10
Contenuti del documento
Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILE con i dati delle richieste di pagamento dei
trattamenti economici di politica attiva
Modalità di compilazione e trasmissione dei dati ........................................................................................... 12
Caratteristiche generali dei FILE da produrre .................................................................................................. 12
Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILE all’INPS ................................................................................. 12
Tipi di FILE ammessi ......................................................................................................................................... 12
Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati .............................................................................. 12
Composizione del File ...................................................................................................................................... 12
Nome e lunghezza del file ............................................................................................................................... 12
TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento - Trattamento economico di politica attiva con
risorse PAR Gol Calabria nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale .......... 13
11
Modalità di compilazione e trasmissione dei dati
La “TABELLA_01” inclusa in calce al presente documento riporta il tracciato dei record
cui Regioni e Province Autonome devono attenersi per la generazione dei FILE
contenenti i dati delle Richieste di pagamento per la prestazione di Politica attiva con
fondi propri regionali. Il tracciato record è corredato delle opportune specifiche tecniche.
Caratteristiche generali dei FILE da produrre
- per FILE si intende la sequenza completa dei vari tag previsti per l’esposizione dei dati
aziendali e individuali così come indicato nel tracciato .XSD e descritto in Tabella_01.
Tali FILE sono destinati a contenere i dati delle richieste di pagamento per la
prestazione di Politica Attiva;
- Il FILE potrà contenere una o più occorrenze (record), potrebbero essere anche un
migliaio, ciascuna riferita ad un beneficiario, secondo il tracciato in Tabella_01;
- Ogni occorrenza in ciascun FILE sarà relativa ad un singolo lavoratore.
- Le richieste devono riguardare la prestazione di Politica Attiva con fondi PAR GOL
Calabria nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale, per
la quale la Regione ha eseguito l’invio.
Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILE all’INPS
I FILE in argomento devono essere inoltrati all’INPS per via telematica, tramite Internet,
utilizzando il servizio Online “Invio Richieste di pagamento Sussidi Speciali”
accessibile dal sito internet dell’Istituto www.inps.it nell’area “Il Sistema Informativo
percettori prestazioni a sostegno del reddito”.
Tipi di FILE ammessi
Saranno presi in considerazione e accettati solo ed esclusivamente i FILE predisposti e
inviati secondo le modalità descritte in questo documento e nella specifica sezione del
sito www.inps.it sopra indicata.
In ogni caso, si precisa ulteriormente che, i FILE devono essere in formato XML e
devono riportare tutti i tag secondo il tracciato record standard Tabella_01 inoltre
devono essere predisposti esclusivamente tenendo conto delle indicazioni riportate in
questo documento.
Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati
- I campi definiti “obbligatori” devo essere obbligatoriamente valorizzati.
- Tutti i tag vanno inseriti nel file .XML, anche qualora non siano valorizzati i relativi
campi.
- Tutti i campi destinati a contenere date sono lunghi 10 caratteri, le date devono essere
espresse nella forma gg/mm/aaaa.
- I dati numerici che prevedono decimali devono avere la virgola come separatore
(formato nnnnnnn,nn). Nel caso in cui detti campi contengano un importo, questo deve
essere espresso nel formato n.nnn.nnn,nn: devono avere la virgola come separatore
dei decimali ed eventualmente il punto come separatore delle migliaia.
Composizione del File
Ciascun File si compone dei record e dei relativi campi così come elencati nella
successiva Tabella_01.
Nome e lunghezza del file
Il nome del file può avere una lunghezza massima di 50 caratteri ovvero completo di
tutto il percorso di allocazione sul file system del PC massimo 255 caratteri. Il nome
deve essere di tipo mnemonico onde poter avere cognizione immediata del contenuto.
Ad esempio “LAZIO_Politica Attiva_ con fondi propri regionali_ Febbraio 2018.xml”
12
TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento - Trattamento economico
di politica attiva con risorse PAR GOL Calabria nell’ambito del Percorso 4 per
l’attivazione di tirocini di inclusione sociale
Si fornisce, nel prospetto qui di seguito riportato, il tracciato dei dati che la Regione dovrà trasmettere per
effettuare il pagamento della prestazione di Politica Attiva con risorse PAR GOL Calabria nell’ambito del
Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale.
Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione i dati anagrafici le modalità di pagamento
richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato,
(cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per ritirare
l’importo a lui assegnato), il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di
Politica Attiva per detto periodo.
I beneficiari riceveranno dall’Inps, mediante le già menzionate modalità di pagamento, la prestazione,
determinata e calcolata dalla Regione, con cadenza mensile.
Le descrizioni contenute nella prima colonna (nome) non possono essere modificate; pertanto, resteranno
nella loro originaria formulazione. Sono invece modificate le descrizioni dei campi come da richiesta delle
Regioni.
TRACCIATO DEI DATI DA INVIARE PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE Sussidi PAR GOL Calabria, Versione
1 del 29/01/2024
Lung Obbligatorio/
NOME TAG Descrizione Tipo Controllo Annotazioni
. Facoltativo
Si noti che la data effettiva
di presentazione della
Data di invio della domanda Formato:
domanda sarà in ogni caso
data_domanda_prestazione di pagamento sul sistema Data 10 gg/mm/aa Obbligatorio
quella di arrivo del file con
INPS aa
le richieste di pagamento
sul sistema INPS
Può essere rilevato dalla
CODICE REGIONE/PROV. String
codice_ente_autonomo 100 Obbligatorio pagina principale del
AUTONOMA a
servizio
DESCRIZIONE Può essere rilevato dalla
String
descrizione_ente_autonomo REGIONE/PROV. 120 Obbligatorio pagina principale del
a
AUTONOMA servizio
matricola_inps_azienda_ben Matricola Inps dell'Azienda String
24 Facoltativo
eficiario che ospita il tirocinante a
Il CF o Piva dell’Azienda
che ospita il tirocinante può
Facoltativo essere utile, in futuro, per
codice_fiscale_azienda_benef Codice Fiscale/Partita Iva
String (Partita IVA) eventuali report statistici
iciario dell’Azienda che ospita il 16
a Facoltativo che tengano conto di tale
tirocinante
(CF) informazione. (ad esempio,
rilevare quanti tirocinanti ha
ospitato una certa Azienza)
ragione_sociale_azienda_del
Ragione Sociale dell'Azienda String
_beneficiario 100 Facoltativo
che ospita il tirocinante a
numero_delibera_ente_auto Numero provvedimento Nume
Obbligatorio
nomo Regione/Prov. Autonoma rico
13
anno_delibera_ Anno provvedimento Nume
4 Obbligatorio
ente_autonomo Regione/Prov. Autonoma rico
Il dato è indispensabile, ai
fini del trattamento fiscale,
Formato:
data_esito_delibera_ Data Esito provvedimento per la corretta applicazione
Data 10 gg/mm/aa Obbligatorio
ente_autonomo Regione/Prov. Autonoma della tassazione corrente o
aa
separata e delle detrazioni
fiscali
Formato:
data_inizio_prestazione Data Inizio della prestazione Data 10 gg/mm/aa Obbligatorio
aa
Formato:
gg/mm/aa
aa; Non
data_fine_prestazione Data Fine della prestazione Data 10 deve Obbligatorio
essere una
data
futura
Numero di giornate di
Numero Giornate Nume Tirocinio svolte dal
durata_prestazione Facoltativo
Prestazione rico Tirocinante nel periodo
indicato in domanda
Deve
String essere G1
tipo_prestazione Tipo di prestazione 2 Obbligatorio Assume valore ‘G1’
a Tirocinio
PAR GOL
String
Cognome Cognome Beneficiario 50 Obbligatorio
a
String
Nome Nome Beneficiario 50 Obbligatorio
a
Formato:
Data di nascita del
data_di_nascita Data 10 gg/mm/aa Obbligatorio
beneficiario
aa
Codice Fiscale del String
codice_fiscale 16 Obbligatorio
beneficiario a
Comune di nascita del String Nome Comune in chiaro
comune_nascita 50 Obbligatorio
beneficiario a (es. MILANO)
Provincia di nascita del String
provincia_nascita 2 Obbligatorio Sigla provincia
beneficiario a
Stato di nascita del String Nome Stato in chiaro (es.
stato_nascita 50 Obbligatorio
beneficiario a ITALIA)
L’indicazione del
domicilio/residenza è
Indirizzo di
String necessaria anche ai fini
indirizzo residenza/domicilio del 250 Obbligatorio
a della domiciliazione del
beneficiario
bonifico (cfr. premessa al
presente tracciato)
Cap di residenza/domicilio String
cap 5 Obbligatorio
beneficiario a
Comune di
String Nome Comune in chiaro
comune residenza/domicilio del 50 Obbligatorio
a (es. MILANO)
beneficiario
Provincia di
String
provincia residenza/domicilio del 2 Obbligatorio Sigla provincia
a
beneficiario
numero_di_telefono_del_be Numero di telefono del String
50 Facoltativo
neficiario beneficiario a
14
indirizzo_email_del_beneficia Indirizzo e-mail del String
150 Facoltativo
rio beneficiario a
Se l’IBAN non viene
indicato il pagamento
avverrà a mezzo Bonifico
domiciliato; se si vuole
Due l’accredito bancario è
Coordinata Bancaria CC String lettere necessario indicare l’iban.
iban_nazione_lavoratore 2 Facoltativo
beneficiario a maiuscole Si rammenta che, ai sensi
=IT della vigente normativa dal
1° gennaio 2023 il limite
per l’utilizzo di denaro
contante è pari ad € 5.000.
Codice di
2 caratteri
Coordinata Bancaria CC String
iban_controllo_lavoratore 2 numerici Facoltativo ==
beneficiario a
di
controllo
Coordinata Bancaria CC String
cin_lavoratore 1 Facoltativo ==
beneficiario a
Coordinata Bancaria CC String
abi_lavoratore 5 Facoltativo ==
beneficiario a
Coordinata Bancaria CC String
cab_lavoratore 5 Facoltativo ==
beneficiario a
Nel caso il
codice sia
più corto
di 12
caratteri
Coordinata Bancaria CC String
conto_corrente_lavoratore 12 dovrà Facoltativo ==
beneficiario a
essere
preceduto
da una
serie di
zeri
importo_lordo_giornaliero_p Importo lordo giornaliero Nume Assume Non
Non Compilare
restazione della prestazione rico valore = 0 Compilare
Di regola l’importo è riferito
ad una mensilità di tirocinio
interamente trascorsa. Il
importo_lordo_complessivo_ Importo lordo complessivo Nume
Obbligatorio periodo indicato in
da_erogare_al_beneficiario della prestazione rico
domanda è preferibile che
non intersechi anni
contigui.
NOTE
Il tracciato è stato delineato per eseguire pagamenti successivi al periodo considerato (una o più mensilità
già trascorse); pertanto per eventuali periodi di sospensioni o revoche, la regione non comunicherà
all’Istituto l’ammontare dell’indennità corrispondente ai predetti periodi.
Regole di sicurezza
L’accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell’Ente. Agli
operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale
15
e non cedibile a terzi. L’accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale e un PIN fornito dall’INPS,
ovvero attraverso lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che
potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.
Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l’uso di postazioni di lavoro connesse
alla rete IP dell’Ente; anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso
sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l’Ente
si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.
Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all’autore degli accessi a
particolari dati.
16
Allegato 2
ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO
17
Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento
La Regione Calabria - Dipartimento "Lavoro e Welfare" – rappresentata dal
Dirigente Generale dr …, (di seguito, per brevità, solo la “Regione Calabria”)
VISTO
• Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
• Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, di seguito “Codice”;
• Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2
luglio 2015 n. 393;
CONSIDERATO
• che l’articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il
«Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali
per conto del Titolare del trattamento;
• il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che “Per
garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento
riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire
per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di
trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento
dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza
specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e
organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche
per la sicurezza del trattamento. (…) L’esecuzione dei trattamenti da parte
di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un
contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli
Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del
trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali
18
e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità
specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da
eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato.
(…) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del
trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare
del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto
dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del
trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”.
• che l’articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che “Qualora
un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del
trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi
i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato”;
• che l’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che “I
trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati
da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o
degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare
del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del
trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali
e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento”;
• che l’articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che,
nell’ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto
precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile “garantisca che
le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;
• che l’articolo 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati
personali” i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona;
PREMESSO
• che la Regione Calabria, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento UE, è
Titolare del trattamento dei dati personali di cui all’oggetto della
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione
Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura
“Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo
19
Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità
dei lavoratori;
• che, per l’espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare
intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;
• che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
• che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali,
anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, ai sensi
dell’articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi
ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;
tutto ciò premesso, la Regione Calabria, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali di cui alla Convenzione per l’erogazione degli importi relativi
all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015
finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalla Regione con risorse proprie (di
seguito, per brevità, solo il “Titolare”),
DESIGNA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento UE, l’INPS, quale
“Responsabile del trattamento” (di seguito, per brevità, solo il “Responsabile”)
per l’espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione per l’erogazione degli
importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo
n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalla Regione con
risorse proprie;
INPS, rappresentato da …, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara
espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per
effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal
Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del
Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il
“Garante”).
Disciplina dei trattamenti:
compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento
ARTICOLO 1
Compiti del Responsabile del trattamento
20
1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati
personali - anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE - di cui all’articolo 1 della
Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.
1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli
obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel
Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea
ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto
delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si
impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario
per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento
UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle
garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all’incertezza del
mantenimento delle stesse, con riferimento all’adozione delle misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato,
considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente
nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse
rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile
e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non
potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi
anche quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi
dell’articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella
Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità e riservatezza, sanciti dall’articolo 5 del Regolamento UE.
ARTICOLO 2
Modalità di espletamento dei compiti
2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i
tempi strettamente necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del
Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della
normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento
UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate
21
nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive
comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate
dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza
dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei
confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni
impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve
tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori
misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà
tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la
protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la
disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al
minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile
adotta un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione ed autenticazione
dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure
tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di
cui all’articolo 32 del Regolamento UE.
2.5 L’INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere
ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2,
del Regolamento UE.
ARTICOLO 3
Persone autorizzate al trattamento
3.1 Il Responsabile assicura che il trattamento affidato – fermo restando
quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto
esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile
si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al
trattamento dei dati quali “Persone autorizzate”, nel rispetto degli artt.
29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice,
scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua
diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di
trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo
loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative
mansioni, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico
profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di
22
comportamento.
3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone
autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle
responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle
funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le
“Persone autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso
l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell’ambito dei percorsi formativi
predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica
formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali
nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale di
riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
3.4 Il Responsabile, in osservanza dell’articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento
UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati
personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
ARTICOLO 4
Controlli e tracciamento degli accessi
4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati
ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al
Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla
normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino
l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire
l’accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque
giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non
interferire con la regolare attività del Responsabile.
4.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle
“Persone autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui
quest’ultimo ne faccia richiesta.
ARTICOLO 5
Registro dei trattamenti e nomina RPD
5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al
trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui
all’articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
23
5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell’articolo 37 del Regolamento UE, ha
designato, con determinazione del Presidente dell’INPS n. 2 del 28 marzo
2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto
sono pubblicati sul sito internet istituzionale.
ARTICOLO 6
Comunicazione e diffusione dei dati
6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non
può comunicare e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del
Titolare.
ARTICOLO 7
Obblighi di collaborazione con il Titolare
7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare
qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi
degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei
termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di
ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del
Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente
richiesto.
7.2 Il Responsabile, a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve
informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso
di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi
nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano
avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare
medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d.
“data breach” al Garante per la protezione dei dati personali.
7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle
informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto
di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In
particolare, conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del
Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell’esecuzione della valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.
ARTICOLO 8
Ulteriori disposizioni
24
8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le
funzioni di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento
Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base
al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa
individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni
assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti
in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni
previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del
soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori
di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora
richiesto, comunica tale elenco al Titolare.
ARTICOLO 9
Disposizioni finali
9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina
attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in
materia di protezione di dati personali.
9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina
cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del
servizio oggetto della Convenzione.
9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella
Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
Il Titolare INPS
per accettazione dell’incarico
25
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Variazione Piano dei Conti
Tipo variazione I
Codice conto GPZ00335
Credito verso la Regione Calabria per gli oneri derivanti
dall’erogazione delle indennità per l’attuazione di
misure di politica attiva: “Tirocinio di inclusione
Denominazione
sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma
completa
nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori”
– Convenzione INPS e Regione Calabria- Del. CdA n.31
14/06/24
Denominazione
CRD.V/REG.CALABRIA ON.IND. PAR GOL 3
abbreviata
Validità Mese 11
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ10335
Debito per le anticipazioni ricevute dalla Regione
Calabria per l’erogazione di indennità per l’attuazione
di misure di politica attiva: “Tirocinio di inclusione
Denominazione
sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma
completa
nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori”
– Convenzione INPS e Regione Calabria - Del. CdA n.31
14/06/24
Denominazione
DEB.ANTIC.REG.CALABRIA IND. PAR GOL 3
abbreviata
Validità Mese 11
Validità Anno 2024
Movimentabilità S
Capitolo PNE112015/8U2220099/8E2320099
Tipo variazione I
Codice conto GPZ11335
Debito verso soggetti beneficiari dell’erogazione di
indennità finanziate dalla Regione Calabria per
l’attuazione di misure di politica attiva: “Tirocinio di
Denominazione
inclusione sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria del
completa
Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei
lavoratori” – Convenzione INPS e Regione Calabria - Del.
CdA n.31 14/06/24
Denominazione DEB. BENEF.POL.ATT. REG.CALABBRIA PAR GOL 3
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo 3U4121011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ25335
Addebitamento alla Regione Calabria degli oneri derivanti
dall’erogazione per suo conto delle indennità per
l’attuazione di misure di politica attiva: “Tirocinio di
Denominazione inclusione sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria del
completa Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei
lavoratori” – Convenzione INPS e Regione Calabria - Del.
CdA n.31 14/06/24
Denominazione ADDEB. REG.CALABRIA ON.IND POL. ATT. PAR GOL 3
abbreviata
Validità Mese 11
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ35335
Oneri derivanti dall’erogazione delle indennità per
l’attuazione di misure di politica attiva: “Tirocinio di
inclusione sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria
Denominazione
del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità
completa
dei lavoratori” – Convenzione INPS e Regione Calabria -
Del. Cda n.31 14/06/24
Denominazione ON.IND.POL.ATT. - FIN.REG.CALABRIA PAR GOL 3
abbreviata
Validità Mese 11
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo 3U4121011
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