Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3969/2024

Convenzione tra l’INPS e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL). Istruzioni operative e contabili

Pubblicato: 25/11/2024 In vigore dal: 25/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL). Istruzioni operative e contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Roma, 26-11-2024 Messaggio n. 3969 Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL). Istruzioni operative e contabili 1. Premessa La Regione Calabria, con la delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 169 del 30 aprile 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) n. 67 del 5 maggio 2022, ha adottato, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, dell’intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR, il Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 5 novembre 2021. Il PAR GOL Calabria, nell’ambito del “Percorso 4”, prevede la misura di “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale”, con i costi dell’indennità di tirocinio ai partecipanti e la promozione del tirocinio stesso a carico del programma GOL. La Regione Calabria ha approvato, con decreto dirigenziale n. 15029 del 20 ottobre 2023, pubblicato nel BURC n. 231 del 23 ottobre 2023, l’avviso pubblico n. 3, finalizzato ad attivare la procedura di selezione dei soggetti ospitanti i tirocini di inclusione sociale previsti dal PAR GOL Calabria per il “Percorso 4” e a definire le modalità di attuazione in relazione ai diversi soggetti coinvolti. Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 31 del 14 giugno 2024 (Allegato n. 1) è stata adottata apposita convenzione, al fine di disciplinare le modalità con cui l’Istituto provvede a erogare, per conto della Regione Calabria, gli importi di risorse proprie a valere sul PAR GOL Calabria, per complessivi 4.320.000,00 euro, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione Calabria come destinatari delle citate misure, in attuazione dell’avviso pubblico n. 3 del PAR GOL. Tale importo è comprensivo del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento. Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano gli aspetti rilevanti della convenzione. 2. Oggetto della convenzione e trattamento dei dati personali L'attività di erogazione degli importi correlati alle misure di cui al precedente paragrafo viene affidata all'INPS previo invio da parte della Regione Calabria dell'elenco dei beneficiari individuati e delle informazioni utili per procedere ai pagamenti, nonché del trasferimento, a esclusivo carico della medesima Regione, delle risorse necessarie. La Regione Calabria può erogare ulteriori indennità, finanziate con risorse a proprio carico, aggiuntive rispetto a quanto già stanziato, e con accredito anticipato sulla contabilità speciale di Tesoreria. In merito al trattamento dei dati personali le Parti stipulanti adottano le garanzie indispensabili allo scopo di tutelare i diritti degli interessati e soddisfare i requisiti a tale fine imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139. 3. Provvista finanziaria e rimborso oneri del servizio Ai fini dell’erogazione delle indennità, la Regione Calabria provvede ad accreditare preventivamente all’INPS, in più rate, sulla contabilità speciale di Tesoreria unica della Direzione regionale Calabria, le provviste finanziarie necessarie per l’erogazione delle misure fino a un massimo di 4.320.000,00 euro. Tali provviste sono comprensive anche del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, come precisato nell’articolo 6 della convenzione. L’accredito preventivo delle risorse a favore dell’INPS, comprensivo delle somme destinate al finanziamento delle indennità e dei rimborsi dovuti all’Istituto, costituisce condizione senza la quale non può essere effettuato il pagamento delle misure in argomento. La Regione Calabria riconosce all'INPS 5,58 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio, da imputarsi al capitolo del bilancio finanziario 8E1309003 “Rimborso spese per servizi vari svolto per conto di altri enti”. Al rimborso del costo del servizio va aggiunto altresì l’importo pari a 0,03 centesimi di euro a titolo di rimborso del costo del bonifico SEPA su IBAN o 3,84 euro per il costo del bonifico domiciliato su sportello postale. Per detto importo, esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte dell'INPS, emessa a cura della Direzione regionale Calabria. La medesima Direzione regionale curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione degli importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Regione Calabria. 4. Regime fiscale L’Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi. Considerato che le indennità a favore di persone fisiche, a qualunque titolo erogate, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'INPS, in qualità di sostituto d’imposta, opera, all’atto del pagamento, le ritenute IRPEF, come previsto dall’articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e applica le detrazioni fiscali relative al periodo. 5. Responsabilità delle Parti Con riferimento alle attività che verranno svolte, la Regione Calabria manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l’Istituto da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla convenzione, sia durante che dopo il termine di validità della medesima. L’INPS non assume responsabilità alcuna nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della medesima Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure. Inoltre, è a carico della Regione Calabria il recupero degli importi corrisposti indebitamente oltre che la competenza inerente alle istanze e ai reclami derivanti dall'attuazione della convenzione in oggetto, che devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della stessa Regione. Con riferimento a eventuali controversie giudiziarie volte a ottenere il riconoscimento o a contestare la misura dell'indennità, la Regione Calabria è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva. 6. Periodo di validità della convenzione La convenzione in esame è valida dal 4 luglio 2024, data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2025, nel limite delle risorse finanziarie comunicate e trasferite all’INPS dalla Regione Calabria. La convenzione può essere, inoltre, rinnovata fino al 31 dicembre 2027, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note a mezzo posta elettronica certificata, almeno 6 mesi prima della scadenza. L'INPS, in ogni caso, può procedere anche oltre la data di scadenza della convenzione in oggetto a completare i pagamenti per l’erogazione delle misure ai soggetti individuati e comunicati dalla Regione Calabria all’Istituto entro i termini di vigenza della stessa. 7. Flusso procedurale per la gestione delle domande di pagamento delle misure di politiche attive Attraverso il sito istituzionale www.inps.it, la Regione Calabria deve inviare i file .XML contenenti le richieste di pagamento, accedendo all’area “Il Sistema Informativo percettori prestazioni a sostegno del reddito” e poi “Invio Richieste di pagamento Sussidi Speciali” da cui possono essere prelevate le “Informazioni relative all'utilizzo del servizio”, la “Struttura relativa ai dati da inviare in formato XSD” e il Manuale per la corretta compilazione del file .XML, contenenti le domande di misure di politica attiva. Il servizio offre le seguenti funzioni di utilità: Download - utilizzando questa funzione è possibile scaricare: le istruzioni per l’utilizzo del servizio; lo schema dati in formato .XSD; il manuale d’uso utile alla compilazione dei file .XML relativi alla specifica tipologia di domanda di sussidio da inviare. Invio – utilizzando questa funzione si accede alla pagina di invio dei file .XML opportunamente compilati come descritto nel manuale. Visualizza Esito – utilizzando questa funzione è possibile verificare il buon esito dell’invio dei file. Consultazione pagamenti effettuati – utilizzando questa funzione si possono verificare i sussidi pagati in un intervallo di tempo specifico. Viene fornita la lista dettagliata con la specifica dei dati anagrafici del beneficiario, il periodo di competenza, nonché l’importo pagato. Monitoraggio domande – utilizzando questa funzione è possibile estrarre la lista delle domande respinte, la lista delle domande respinte e non ancora reinviate, nonché la situazione complessiva delle domande di sussidio per uno specifico beneficiario individuato dal suo codice fiscale. Le richieste di pagamento oggetto della misura devono riferirsi sempre a periodi di svolgimento delle attività completamente concluse. 7.1 Istruzioni per gli operatori di Sede Per gli operatori di Sede, sul portale intranet, al percorso “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Prestazioni”, è attiva la procedura “Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute da Regioni e Prov. Aut.”, che contiene tutte le funzionalità necessarie alla validazione e lavorazione delle domande, nonché il colloquio con la procedura di pagamento “DsWeb”. Nella medesima procedura sono presenti anche le funzioni relative all’attestazione dei pagamenti disposti, al fine di permettere l’invio alla Regione Calabria delle certificazioni delle somme erogate, nonché quelle relative alla consultazione dei pagamenti effettuati. Il tipo di prestazione è individuato con il codice: G1. La liquidazione della prestazione avviene accedendo alla procedura “DsWeb”, con la quale si può disporre il pagamento. I codici con cui vengono acquisiti in “DsWeb” le indennità in argomento sono i seguenti: Cod. Indenn.: TGOC Regione: 18 Anno: 24 (per l’anno, anno di avvio della convenzione). 8. Indicazioni operativo-procedurali per la gestione della riemissione dei pagamenti 8.1 Riemissioni pagamenti riaccreditati Le riemissioni dei pagamenti riaccreditati degli importi devono essere effettuate dalla procedura “Gestione Riaccrediti”, disponibile al seguente percorso intranet: “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Prestazioni” > “Gestione Riaccrediti”, entro l’anno fiscale del primo pagamento o, al massimo, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, con la data che verrà comunicata tramite apposito messaggio. Nella sezione “Ultima prestazione” in alto a sinistra è possibile selezionare la funzione “Indennità politiche attive”. Al fine di avviare tempestivamente le attività di riemissione dei pagamenti è attiva la funzione “RIEMISSIONI DA FARE AAAA”, che consente di visualizzare, per la Struttura territoriale di appartenenza, l’elenco di tutti i soggetti i cui pagamenti sono stati riaccreditati e che sono disponibili per essere eventualmente riemessi. Si ricorda che per l’indicazione delle nuove coordinate bancarie/postali la procedura esegue in automatico la richiesta di certificazione delle stesse agli enti pagatori del territorio nazionale. Nel caso, invece, in cui siano state indicate le coordinate IBAN di un conto corrente estero (Paesi area SEPA), l’interessato deve allegare un documento di identità e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o di una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente. 8.2 Annullamenti e reintroiti Nel caso in cui si accerti che il pagamento non deve essere riemesso (ad esempio, pagamenti errati o duplicati), si deve procedere immediatamente all’annullamento e al reintroito contabile del pagamento riaccreditato. In ogni caso, poiché il pagamento in oggetto deve essere certificato nell’anno successivo, al fine di emettere certificazioni fiscali corrette, occorre comunque effettuare entro la fine dell’anno o, al massimo, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, con la data che verrà comunicata tramite apposito messaggio, l’annullamento e il reintroito contabile dei pagamenti non andati a buon fine. In entrambi i casi, per procedere, si deve utilizzare la funzione di “ANNULLAMENTO” presente all’interno di “Gestione Riaccrediti”, che, sulla base del codice fiscale per il quale è presente il riaccredito, permette la contestuale chiusura contabile e fiscale. 9. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento delle indennità di cui alla convenzione in argomento, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ): GPZ00335, GPZ10335, GPZ11335, GPZ25335 e GPZ35335. L’accreditamento della provvista finanziaria, disposto dalla Regione Calabria sulla contabilità speciale di Tesoreria unica della Direzione regionale Calabria dell’INPS, necessaria alla copertura dell’onere per l’erogazione delle indennità per le misure di politica attiva PAR GOL, nonché del corrispettivo riconosciuto all’Istituto per il servizio reso, deve essere rilevato contabilmente mediante imputazione in AVERE del nuovo conto GPZ10335. La procedura deputata a liquidare la prestazione in argomento effettua, mediante la struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, la seguente scrittura contabile sulla contabilità di Sede: tipo operazione “PN”: GPZ35335 a GPZ11335 a GPA27009 (per le ritenute erariali). Il nuovo conto GPZ11335 è abbinato alla causale di cassa 21002. Successivamente, viene generato il mandato di pagamento “accentrato” sulla contabilità della Direzione generale e chiuso parallelamente il debito sulla contabilità di Sede, a seguito dell’avvenuto pagamento delle indennità ai beneficiari. Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di disposizione dei pagamenti accentrati, è rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla Regione Calabria della prestazione erogata per suo conto, mediante la seguente scrittura: tipo operazione “PN”: GPZ00335 a GPZ25335 per un importo pari al saldo del conto GPZ35335 sopra citato. I saldi dei conti GPZ25335 e GPZ35335, pertanto, devono costantemente essere in pareggio. Per agevolare la contabilizzazione delle partite di giro da trasferimenti contabili tra le Sedi che erogano le prestazioni, si provvede a estendere l'applicazione della procedura contabile a ciò dedicata, onde consentire la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza richiedere l'intervento manuale degli operatori di Sede. Pertanto, il credito rilevato al conto GPZ00335, su ciascuna Sede cui compete l’erogazione delle indennità per la misura di politica attiva PAR GOL, viene trasferito automaticamente alla Direzione regionale Calabria dell’INPS, che ha ricevuto la provvista, mediante biglietto tipizzato che riporterà l’indicazione della seguente causale: “Trasferimento del credito accertato nei confronti della regione Calabria, per oneri relativi alle misure di politica attiva PAR GOL, di cui alla Convenzione INPS-Regione Calabria approvata con Deliberazione del CdA, n. 31 del 14.06.2024”: Sede territoriale – tipo operazione “00 (trasferimento del credito dalla Sede alla Direzione regionale). Il trasferimento del credito determina, quindi, la scrittura sulla Sede con movimentazione in DARE del conto GPA55102, già in uso per rilevare il trasferimento automatizzato tra Sedi e, in contropartita, in AVERE del nuovo conto GPZ00335. Conseguentemente, sulla Direzione regionale Calabria dell’INPS viene assunto il credito e chiuso contestualmente con la provvista, mediante acquisizione automatica dei movimenti relativi, attraverso le seguenti scritture tipizzate “Assunzione e chiusura del credito, per l’erogazione delle indennità, di cui alla Convenzione INPS-Regione Calabria approvata con Deliberazione del CdA n. 31 del 14.06.2024”: Direzione regionale Calabria – tipo operazione “00” GPZ00335 a GPA55102 (assunzione del credito presso la Direzione regionale Calabria). E contestualmente: GPZ10335 a GPZ00335 (addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione regionale). A completamento delle scritture, la Direzione regionale Calabria dell’INPS procede a rilevare il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso, addebitandolo alla Regione Calabria a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura manuale: GPZ10335 a GPA24228 (per il rimborso costi Conv. INPS - Regione Calabria - Del. Cda n.31/2024) GPZ10335 a GPA24040 (per il recupero delle spese bancarie) GPZ10335 a GPA24140 (per il recupero delle spese postali) avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10335, la congruità della provvista ricevuta che, come già illustrato, deve essere anticipata e adeguata rispetto agli oneri per i benefici erogati e al rimborso dei costi di gestione. Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine sono rilevate sul conto esistente GPA10031 assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del codice bilancio di nuova istituzione: “3314 - Somme non riscosse dai beneficiari – misure di politiche attive (Convenzione INPS - Regione Calabria per indennità politiche attive PAR GOL) – GPZ”. A tale proposito l’eventuale riemissione automatizzata in pagamento delle somme riaccreditate viene effettuata imputando le somme corrispondenti al seguente conto già in uso: GPA10282 - Debito per la riemissione in pagamento dei riaccrediti di indennità dovute ai beneficiari delle misure di politica attiva corrisposte a seguito di convenzioni stipulate con altri enti - procedura automatizzata. Si riportano nell’Allegato n. 2 le variazioni al piano dei conti. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Deliberazione N. 31 OGGETTO: Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 14 giugno 2024 Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479; Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023; Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio 2024; Il Segretario Il Presidente 33, 33 SOST Vista la delibera della Giunta Regionale Calabria n. 169 del 30 aprile 2022, con cui, in attuazione della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato adottato il Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, il quale, nell’ambito del Percorso 4, prevede la misura di “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale”, con costi dell’indennità di tirocinio ai partecipanti e promozione del tirocinio stesso a carico del programma GOL; Preso atto che, con nota n. 418515 del 26 settembre 2023, la Regione Calabria ha richiesto all’Istituto la disponibilità alla sottoscrizione di una specifica Convenzione per il pagamento delle indennità di partecipazione ai tirocini di inclusione sociale previsti nel PAR GOL; Atteso che la Regione Calabria, al fine di attivare la procedura di selezione dei soggetti ospitanti i tirocini di inclusione sociale e di definire le modalità di attuazione in relazione ai diversi soggetti coinvolti, ha approvato, con Decreto n. 15029 del 20 ottobre 2023, l’Avviso Pubblico n. 3 che trova copertura nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata per l’anno 2022 per l’attuazione delle misure previste dal PAR GOL pari a complessivi € 4.320.000,00; Preso atto che la Convenzione in oggetto prevede che l’attività di erogazione dell’importo legato alla predetta misura di politica attiva è affidata all'INPS, previo invio da parte della Regione Calabria dell'elenco dei beneficiari dalla stessa individuati, dei dati utili ai fini dell’effettuazione dei pagamenti e previo trasferimento delle risorse necessarie a esclusivo carico della medesima Regione; Preso atto che la Regione Calabria accredita, in più rate, anticipatamente presso l’INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale Calabria, le provviste finanziarie necessarie per l’erogazione della misura fino all’importo massimo di euro 4.320.000,00, comprensivo del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento; Preso atto che la Regione riconosce all’INPS l’importo di euro 5,58 per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a cui va aggiunto l’importo pari a 0,03 centesimi di euro per bonifico SEPA su IBAN o euro 3,84 per pagamento tramite bonifico domiciliato su sportello postale, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio, da imputarsi al capitolo del bilancio finanziario 8E1309003 - Rimborso spese per servizi vari svolto per conto di altri enti; Atteso che tale importo è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sarà erogato previa presentazione di fattura elettronica emessa a cura della Direzione Regionale INPS Calabria; Preso atto che la Regione Calabria potrà erogare ulteriori indennità, finanziate con risorse a proprio carico, aggiuntive rispetto a quanto già stanziato, e con accredito anticipato sulla predetta contabilità speciale di Tesoreria; Rilevato che nella Convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero dell’Istituto da eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura; Preso atto che la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025, nei limiti delle risorse finanziarie comunicate e trasferite all’INPS dalla Regione, e può essere rinnovata fino al 31 dicembre 2027, su concorde volontà delle Parti espressa attraverso scambio di note a mezzo posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza; Atteso che l'INPS potrà procedere a completare i pagamenti anche oltre la data di scadenza della Convenzione, per i soggetti individuati e comunicati dalla Regione entro i termini di vigenza della stessa; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205; Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679; Vista la relazione della Direzione Generale; Su proposta del Direttore generale DELIBERA di adottare l’allegata Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Direttore della Direzione regionale Calabria sottoscriverà digitalmente la Convenzione, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell’Istituto. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Gaetano Corsini Gabriele Fava Convenzione per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale Calabria, … , giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. … del … e la Regione Calabria, codice fiscale 80002770792, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro", Dott. …, con sede in Viale Europa, Località Germaneto, 88100 - Catanzaro, giusta delega del Presidente della Regione Calabria (di seguito indicati congiuntamente come “le Parti”) PREMESSO CHE • la Regione Calabria, in attuazione della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 169 del 30 aprile 2022, pubblicata sul BURC n. 67 del 5 maggio 2022, ha adottato il Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ai sensi dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021; • il PAR GOL nell’ambito del Percorso 4 prevede la misura di “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale”, con costi dell’indennità di tirocinio ai partecipanti e promozione del tirocinio stesso a carico del programma GOL; • la Regione Calabria con nota n. 418515 del 26 settembre 2023 ha richiesto all’Istituto la disponibilità alla sottoscrizione di una specifica Convenzione al fine di disciplinare le condizioni economiche del servizio e le modalità di erogazione delle indennità di partecipazione ai tirocini di inclusione sociale previsti nel PAR GOL; • la Regione Calabria, in attuazione del Programma GOL, ha approvato, con Decreto dirigenziale n. 15029 del 20 ottobre 2023, pubblicato sul BURC n. 231 del 23 ottobre 2023, l’Avviso Pubblico n. 3, finalizzato ad attivare la procedura di selezione dei soggetti ospitanti i tirocini di inclusione sociale, previsti dal PAR GOL Calabria per il Percorso 4 e a definire le modalità di attuazione dell’intervento in relazione ai diversi soggetti coinvolti; 1 • l’obiettivo dell’Avviso n. 3 è la definizione delle procedure per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale, secondo la normativa della regione Calabria di cui alla DGR n. 472 del 29 ottobre 2018, avente ad oggetto “Recepimento Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22/01/2015”; • nell’ambito della complessiva dotazione finanziaria assegnata alla Regione Calabria per l’anno 2022, per l’attuazione delle misure previste nell’Avviso Pubblico n. 3, sono previste complessivamente risorse finanziarie pari ad € 4.320.000,00, corrispondenti all’intero importo previsto dal PAR GOL Calabria nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale; • i Fondi per l’attuazione dell’Avviso Pubblico n. 3 sono a valere sulle risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - considerata la disponibilità prevista dall’Allegato B del Decreto Interministeriale del 5 novembre 2021; • le risorse finanziarie sono state iscritte nel Bilancio della Regione Calabria competenza esercizio anno 2023, con Delibera di Giunta regionale n. 292 del 23 giugno 2023, a valere sul capitolo di bilancio U9150301503; VISTI • la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; • il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; • il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”; • il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, 2 con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, solo “Codice”; • il provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, il quale ha definito le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”; premesso e visto quanto sopra, le Parti concordano: Articolo 1 Oggetto e finalità della Convenzione 1. La presente Convenzione disciplina le modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” a valere sul PAR GOL Calabria, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 169 del 30 aprile 2022, pubblicata sul BURC n. 67 del 5 maggio 2022, con risorse pari a complessivi euro 4.320.000,00, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione Calabria in attuazione dell’Avviso Pubblico n. 3 del PAR GOL Calabria. Detto importo è comprensivo del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento. 2. La Regione Calabria si riserva di integrare la dotazione dell’Avviso Pubblico n. 3 PAR GOL Calabria, con ulteriori stanziamenti a valere sulle risorse assegnate dallo Stato per l’attuazione del Programma GOL per le annualità successive al 2022. L’implementazione di ulteriori risorse per l’attuazione della misura dei tirocini di inclusione sociale avviene secondo le modalità indicate al successivo articolo 2, comma 4. 3. L’attività di erogazione dell’importo legato alla misura di politica attiva viene affidata all’INPS per conto della Regione Calabria, previo invio dell’elenco dei beneficiari e previo trasferimento delle risorse necessarie a esclusivo carico della Regione Calabria, con l’indicazione dell’importo spettante e del periodo di attività in base alle specifiche di cui al successivo articolo 2. Articolo 2 Adempimenti delle Parti 1. La Regione Calabria individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell’azione di politica attiva e comunica all’INPS l’elenco dei soggetti aventi titolo e gli altri dati necessari per l’erogazione della misura in argomento, nei limiti dell’importo indicato in premessa, secondo le modalità telematiche di cui al successivo comma 2. La Regione Calabria, in ogni caso, si assume l’onere di controllare la correttezza e completezza dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato), dell’indirizzo del destinatario presso il quale sarà inviato l’eventuale bonifico 3 domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario, nonché dell’importo dell’azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e del relativo periodo di riferimento. 2. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate secondo quanto stabilito nell’allegato tecnico alla presente Convenzione (Allegato 1). Il predetto allegato potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni a seguito di evoluzioni tecnico- informatiche e sarà scaricabile dal servizio on-line “Indennità/Sussidi Enti Autonomi” reperibile nell’ambito del “Sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali”. 3. L’INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna a effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Calabria, nei limiti degli importi trasferiti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario della misura, e non assumendosi responsabilità alcuna relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione Calabria. L’Istituto non svolge attività di recupero degli eventuali indebiti, né assume responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di competenza della Regione Calabria. 4. Previa comunicazione all’INPS, la Regione Calabria potrà erogare prestazioni ulteriori rispetto all’importo indicato in premessa, con risorse a proprio carico e previa costituzione di specifica provvista, comprensiva delle somme per il rimborso degli oneri sostenuti dall'INPS per l'attività svolta in adempimento alla presente Convenzione, da accreditare con le modalità di cui al successivo articolo 4. L’Istituto si impegna previa verifica della provvista, a effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Calabria, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, con le stesse modalità e limiti di cui al precedente comma 2. 5. Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione Calabria non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato alla Regione Calabria, non potranno essere imputati all’Istituto. 6. Resta escluso, per l’Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso. Articolo 3 Regime fiscale 1. La misura prevista dalla presente Convenzione costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR. L'INPS, in qualità di sostituto d’imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata. In particolare, l’Istituto è tenuto a effettuare, ove previsto, all’atto del pagamento 4 ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, le ritenute Irpef, le detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi. Art. 4 Provvista finanziaria 1. La Regione Calabria provvede ad accreditare all’INPS, in più rate, anticipatamente, sulla contabilità speciale di Tesoreria unica, intestato a INPS Direzione Regionale Calabria, sezione n. 1548 (IBAN IT08Q0100003245450200001548), con causale "Trasferimento somme per indennità di tirocinio di inclusione sociale -Avviso Pubblico n. 3 del PAR GOL Calabria", le provviste finanziarie necessarie per l’erogazione della misura prevista dalla presente Convenzione fino all’importo massimo di € 4.320.000,00. 2. La Regione Calabria potrà erogare ulteriori indennità rispetto a quelle previste nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, con risorse a proprio carico e con accredito anticipato sulla predetta contabilità speciale di Tesoreria. 3. Tali provviste saranno comprensive anche del rimborso, a favore dell’INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell’articolo 6. 4. L’accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento della misura in argomento e dei rimborsi dovuti all’INPS costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure. 5. L’INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e dei rimborsi degli oneri dovuti dalla Regione. Articolo 5 Monitoraggio e rendicontazione 1. L’INPS si impegna a fornire alla Regione Calabria, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa. Articolo 6 Rimborso oneri 1. La Regione Calabria riconosce all’INPS l’importo pari a 5,58 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a cui va aggiunto l’importo pari a 0,03 centesimi di euro per bonifico SEPA su IBAN o € 3,84 per pagamento tramite bonifico domiciliato su sportello postale, a titolo di rimborso 5 spese per l’erogazione del servizio. Quest’ultimo importo deriva dal costo relativo al pagamento in contante di € 1,75 più il costo della spedizione della lettera di € 1.71 + IVA 22%. L’importo del rimborso spese complessivo così calcolato è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica emessa a cura dell’Inps - Direzione Regionale Calabria. 2. L’Inps - Direzione Regionale Calabria curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione. 3. All’atto dei pagamenti, la Regione Calabria è tenuta a non effettuare la verifica dell’inadempienza di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018. 4. In caso di pignoramento del credito da parte dell’Agente della riscossione, conseguente all’inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell’INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento. Articolo 7 Contenzioso 1. E’ demandata all’esclusiva responsabilità della Regione l’individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all’articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell’articolo 2. 2. La Regione manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 11. 3. Nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un’errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente spetta alla Regione. 4. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell’accredito della somma occorrente per il pagamento della misura. 5. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione. 6. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento delle misure di cui alla presente Convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva. 6 Articolo 8 Referenti della Convenzione 1. Con successivo scambio di note le Parti individueranno i referenti della presente Convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali. Articolo 9 Disposizioni in materia di protezione dati personali 1. Per i servizi della Regione Calabria resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale “Responsabile del trattamento”, come da allegato Atto di nomina (Allegato 2). 2. Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante. 3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell’ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa. 4. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. 5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L’INPS assicura, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori delle ipotesi di legge. 6. In conformità a quanto al precedente comma, assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. In particolare, l’INPS designa i propri dipendenti quali “Persone autorizzate” - a norma degli articoli 29 e 4, n. 10 del 7 Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento. In tale ambito, l’INPS provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti. 7. L’INPS, in qualità di “Responsabile del trattamento”, è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento UE. 8. L’INPS procede al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato. 9. Le Parti assicurano piena collaborazione e procedono allo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall’articolo 33 del Regolamento UE. Articolo 10 Misure di sicurezza 1. L’INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione. 2. In tale ambito l’INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento UE e in conformità con il Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia. Articolo 11 Durata 8 1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione Calabria. La presente Convenzione può essere rinnovata fino al 31 dicembre 2027, su concorde volontà delle Parti, con scambio di note a mezzo posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza. 2. L’Istituto potrà comunque procedere, anche oltre tale data, al completamento dei pagamenti a favore dei i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente Convenzione. Per la Regione Calabria * Per l’INPS * * Firmato Digitalmente 9 Allegato 1 Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILE con i dati delle richieste di pagamento dei trattamenti economici di politica attiva Tirocinio Programma GOL Calabria Azioni di Politica Attiva risorse PAR Gol Calabria nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale 10 Contenuti del documento Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILE con i dati delle richieste di pagamento dei trattamenti economici di politica attiva Modalità di compilazione e trasmissione dei dati ........................................................................................... 12 Caratteristiche generali dei FILE da produrre .................................................................................................. 12 Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILE all’INPS ................................................................................. 12 Tipi di FILE ammessi ......................................................................................................................................... 12 Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati .............................................................................. 12 Composizione del File ...................................................................................................................................... 12 Nome e lunghezza del file ............................................................................................................................... 12 TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento - Trattamento economico di politica attiva con risorse PAR Gol Calabria nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale .......... 13 11 Modalità di compilazione e trasmissione dei dati La “TABELLA_01” inclusa in calce al presente documento riporta il tracciato dei record cui Regioni e Province Autonome devono attenersi per la generazione dei FILE contenenti i dati delle Richieste di pagamento per la prestazione di Politica attiva con fondi propri regionali. Il tracciato record è corredato delle opportune specifiche tecniche. Caratteristiche generali dei FILE da produrre - per FILE si intende la sequenza completa dei vari tag previsti per l’esposizione dei dati aziendali e individuali così come indicato nel tracciato .XSD e descritto in Tabella_01. Tali FILE sono destinati a contenere i dati delle richieste di pagamento per la prestazione di Politica Attiva; - Il FILE potrà contenere una o più occorrenze (record), potrebbero essere anche un migliaio, ciascuna riferita ad un beneficiario, secondo il tracciato in Tabella_01; - Ogni occorrenza in ciascun FILE sarà relativa ad un singolo lavoratore. - Le richieste devono riguardare la prestazione di Politica Attiva con fondi PAR GOL Calabria nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale, per la quale la Regione ha eseguito l’invio. Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILE all’INPS I FILE in argomento devono essere inoltrati all’INPS per via telematica, tramite Internet, utilizzando il servizio Online “Invio Richieste di pagamento Sussidi Speciali” accessibile dal sito internet dell’Istituto www.inps.it nell’area “Il Sistema Informativo percettori prestazioni a sostegno del reddito”. Tipi di FILE ammessi Saranno presi in considerazione e accettati solo ed esclusivamente i FILE predisposti e inviati secondo le modalità descritte in questo documento e nella specifica sezione del sito www.inps.it sopra indicata. In ogni caso, si precisa ulteriormente che, i FILE devono essere in formato XML e devono riportare tutti i tag secondo il tracciato record standard Tabella_01 inoltre devono essere predisposti esclusivamente tenendo conto delle indicazioni riportate in questo documento. Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati - I campi definiti “obbligatori” devo essere obbligatoriamente valorizzati. - Tutti i tag vanno inseriti nel file .XML, anche qualora non siano valorizzati i relativi campi. - Tutti i campi destinati a contenere date sono lunghi 10 caratteri, le date devono essere espresse nella forma gg/mm/aaaa. - I dati numerici che prevedono decimali devono avere la virgola come separatore (formato nnnnnnn,nn). Nel caso in cui detti campi contengano un importo, questo deve essere espresso nel formato n.nnn.nnn,nn: devono avere la virgola come separatore dei decimali ed eventualmente il punto come separatore delle migliaia. Composizione del File Ciascun File si compone dei record e dei relativi campi così come elencati nella successiva Tabella_01. Nome e lunghezza del file Il nome del file può avere una lunghezza massima di 50 caratteri ovvero completo di tutto il percorso di allocazione sul file system del PC massimo 255 caratteri. Il nome deve essere di tipo mnemonico onde poter avere cognizione immediata del contenuto. Ad esempio “LAZIO_Politica Attiva_ con fondi propri regionali_ Febbraio 2018.xml” 12 TABELLA 01 - Tracciato record Richieste di pagamento - Trattamento economico di politica attiva con risorse PAR GOL Calabria nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale Si fornisce, nel prospetto qui di seguito riportato, il tracciato dei dati che la Regione dovrà trasmettere per effettuare il pagamento della prestazione di Politica Attiva con risorse PAR GOL Calabria nell’ambito del Percorso 4 per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale. Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione i dati anagrafici le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per ritirare l’importo a lui assegnato), il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di Politica Attiva per detto periodo. I beneficiari riceveranno dall’Inps, mediante le già menzionate modalità di pagamento, la prestazione, determinata e calcolata dalla Regione, con cadenza mensile. Le descrizioni contenute nella prima colonna (nome) non possono essere modificate; pertanto, resteranno nella loro originaria formulazione. Sono invece modificate le descrizioni dei campi come da richiesta delle Regioni. TRACCIATO DEI DATI DA INVIARE PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE Sussidi PAR GOL Calabria, Versione 1 del 29/01/2024 Lung Obbligatorio/ NOME TAG Descrizione Tipo Controllo Annotazioni . Facoltativo Si noti che la data effettiva di presentazione della Data di invio della domanda Formato: domanda sarà in ogni caso data_domanda_prestazione di pagamento sul sistema Data 10 gg/mm/aa Obbligatorio quella di arrivo del file con INPS aa le richieste di pagamento sul sistema INPS Può essere rilevato dalla CODICE REGIONE/PROV. String codice_ente_autonomo 100 Obbligatorio pagina principale del AUTONOMA a servizio DESCRIZIONE Può essere rilevato dalla String descrizione_ente_autonomo REGIONE/PROV. 120 Obbligatorio pagina principale del a AUTONOMA servizio matricola_inps_azienda_ben Matricola Inps dell'Azienda String 24 Facoltativo eficiario che ospita il tirocinante a Il CF o Piva dell’Azienda che ospita il tirocinante può Facoltativo essere utile, in futuro, per codice_fiscale_azienda_benef Codice Fiscale/Partita Iva String (Partita IVA) eventuali report statistici iciario dell’Azienda che ospita il 16 a Facoltativo che tengano conto di tale tirocinante (CF) informazione. (ad esempio, rilevare quanti tirocinanti ha ospitato una certa Azienza) ragione_sociale_azienda_del Ragione Sociale dell'Azienda String _beneficiario 100 Facoltativo che ospita il tirocinante a numero_delibera_ente_auto Numero provvedimento Nume Obbligatorio nomo Regione/Prov. Autonoma rico 13 anno_delibera_ Anno provvedimento Nume 4 Obbligatorio ente_autonomo Regione/Prov. Autonoma rico Il dato è indispensabile, ai fini del trattamento fiscale, Formato: data_esito_delibera_ Data Esito provvedimento per la corretta applicazione Data 10 gg/mm/aa Obbligatorio ente_autonomo Regione/Prov. Autonoma della tassazione corrente o aa separata e delle detrazioni fiscali Formato: data_inizio_prestazione Data Inizio della prestazione Data 10 gg/mm/aa Obbligatorio aa Formato: gg/mm/aa aa; Non data_fine_prestazione Data Fine della prestazione Data 10 deve Obbligatorio essere una data futura Numero di giornate di Numero Giornate Nume Tirocinio svolte dal durata_prestazione Facoltativo Prestazione rico Tirocinante nel periodo indicato in domanda Deve String essere G1 tipo_prestazione Tipo di prestazione 2 Obbligatorio Assume valore ‘G1’ a Tirocinio PAR GOL String Cognome Cognome Beneficiario 50 Obbligatorio a String Nome Nome Beneficiario 50 Obbligatorio a Formato: Data di nascita del data_di_nascita Data 10 gg/mm/aa Obbligatorio beneficiario aa Codice Fiscale del String codice_fiscale 16 Obbligatorio beneficiario a Comune di nascita del String Nome Comune in chiaro comune_nascita 50 Obbligatorio beneficiario a (es. MILANO) Provincia di nascita del String provincia_nascita 2 Obbligatorio Sigla provincia beneficiario a Stato di nascita del String Nome Stato in chiaro (es. stato_nascita 50 Obbligatorio beneficiario a ITALIA) L’indicazione del domicilio/residenza è Indirizzo di String necessaria anche ai fini indirizzo residenza/domicilio del 250 Obbligatorio a della domiciliazione del beneficiario bonifico (cfr. premessa al presente tracciato) Cap di residenza/domicilio String cap 5 Obbligatorio beneficiario a Comune di String Nome Comune in chiaro comune residenza/domicilio del 50 Obbligatorio a (es. MILANO) beneficiario Provincia di String provincia residenza/domicilio del 2 Obbligatorio Sigla provincia a beneficiario numero_di_telefono_del_be Numero di telefono del String 50 Facoltativo neficiario beneficiario a 14 indirizzo_email_del_beneficia Indirizzo e-mail del String 150 Facoltativo rio beneficiario a Se l’IBAN non viene indicato il pagamento avverrà a mezzo Bonifico domiciliato; se si vuole Due l’accredito bancario è Coordinata Bancaria CC String lettere necessario indicare l’iban. iban_nazione_lavoratore 2 Facoltativo beneficiario a maiuscole Si rammenta che, ai sensi =IT della vigente normativa dal 1° gennaio 2023 il limite per l’utilizzo di denaro contante è pari ad € 5.000. Codice di 2 caratteri Coordinata Bancaria CC String iban_controllo_lavoratore 2 numerici Facoltativo == beneficiario a di controllo Coordinata Bancaria CC String cin_lavoratore 1 Facoltativo == beneficiario a Coordinata Bancaria CC String abi_lavoratore 5 Facoltativo == beneficiario a Coordinata Bancaria CC String cab_lavoratore 5 Facoltativo == beneficiario a Nel caso il codice sia più corto di 12 caratteri Coordinata Bancaria CC String conto_corrente_lavoratore 12 dovrà Facoltativo == beneficiario a essere preceduto da una serie di zeri importo_lordo_giornaliero_p Importo lordo giornaliero Nume Assume Non Non Compilare restazione della prestazione rico valore = 0 Compilare Di regola l’importo è riferito ad una mensilità di tirocinio interamente trascorsa. Il importo_lordo_complessivo_ Importo lordo complessivo Nume Obbligatorio periodo indicato in da_erogare_al_beneficiario della prestazione rico domanda è preferibile che non intersechi anni contigui. NOTE Il tracciato è stato delineato per eseguire pagamenti successivi al periodo considerato (una o più mensilità già trascorse); pertanto per eventuali periodi di sospensioni o revoche, la regione non comunicherà all’Istituto l’ammontare dell’indennità corrispondente ai predetti periodi. Regole di sicurezza L’accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell’Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale 15 e non cedibile a terzi. L’accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale e un PIN fornito dall’INPS, ovvero attraverso lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza. Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l’uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell’Ente; anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l’Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico. Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all’autore degli accessi a particolari dati. 16 Allegato 2 ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO 17 Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento La Regione Calabria - Dipartimento "Lavoro e Welfare" – rappresentata dal Dirigente Generale dr …, (di seguito, per brevità, solo la “Regione Calabria”) VISTO • Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”; • Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito “Codice”; • Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393; CONSIDERATO • che l’articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento; • il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che “Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (…) L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali 18 e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato. (…) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”. • che l’articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”; • che l’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”; • che l’articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell’ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile “garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”; • che l’articolo 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona; PREMESSO • che la Regione Calabria, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all’oggetto della Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Calabria per la disciplina delle modalità di erogazione della misura “Attivazione dei tirocini di inclusione sociale” prevista dal Piano Attuativo 19 Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori; • che, per l’espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali; • che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; • che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare; tutto ciò premesso, la Regione Calabria, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalla Regione con risorse proprie (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”), DESIGNA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento UE, l’INPS, quale “Responsabile del trattamento” (di seguito, per brevità, solo il “Responsabile”) per l’espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalla Regione con risorse proprie; INPS, rappresentato da …, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il “Garante”). Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento ARTICOLO 1 Compiti del Responsabile del trattamento 20 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE - di cui all’articolo 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima. 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati. 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all’incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento. 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’articolo 5 del Regolamento UE. ARTICOLO 2 Modalità di espletamento dei compiti 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate 21 nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare. 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante. 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia. 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento UE. 2.5 L’INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE. ARTICOLO 3 Persone autorizzate al trattamento 3.1 Il Responsabile assicura che il trattamento affidato – fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate”, nel rispetto degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di 22 comportamento. 3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le “Persone autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza. 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti. 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell’articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri. ARTICOLO 4 Controlli e tracciamento degli accessi 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile. 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle “Persone autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta. ARTICOLO 5 Registro dei trattamenti e nomina RPD 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE. 23 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell’articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell’INPS n. 2 del 28 marzo 2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale. ARTICOLO 6 Comunicazione e diffusione dei dati 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del Titolare. ARTICOLO 7 Obblighi di collaborazione con il Titolare 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto. 7.2 Il Responsabile, a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali. 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie. ARTICOLO 8 Ulteriori disposizioni 24 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare. ARTICOLO 9 Disposizioni finali 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali. 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del servizio oggetto della Convenzione. 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare INPS per accettazione dell’incarico 25 ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Variazione Piano dei Conti Tipo variazione I Codice conto GPZ00335 Credito verso la Regione Calabria per gli oneri derivanti dall’erogazione delle indennità per l’attuazione di misure di politica attiva: “Tirocinio di inclusione Denominazione sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma completa nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori” – Convenzione INPS e Regione Calabria- Del. CdA n.31 14/06/24 Denominazione CRD.V/REG.CALABRIA ON.IND. PAR GOL 3 abbreviata Validità Mese 11 Validità Anno 2024 Movimentabilità P10 Capitolo 3E4122011 Tipo variazione I Codice conto GPZ10335 Debito per le anticipazioni ricevute dalla Regione Calabria per l’erogazione di indennità per l’attuazione di misure di politica attiva: “Tirocinio di inclusione Denominazione sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma completa nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori” – Convenzione INPS e Regione Calabria - Del. CdA n.31 14/06/24 Denominazione DEB.ANTIC.REG.CALABRIA IND. PAR GOL 3 abbreviata Validità Mese 11 Validità Anno 2024 Movimentabilità S Capitolo PNE112015/8U2220099/8E2320099 Tipo variazione I Codice conto GPZ11335 Debito verso soggetti beneficiari dell’erogazione di indennità finanziate dalla Regione Calabria per l’attuazione di misure di politica attiva: “Tirocinio di Denominazione inclusione sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria del completa Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori” – Convenzione INPS e Regione Calabria - Del. CdA n.31 14/06/24 Denominazione DEB. BENEF.POL.ATT. REG.CALABBRIA PAR GOL 3 abbreviata Validità Mese 10 Validità Anno 2024 Movimentabilità P10 Capitolo 3U4121011 Tipo variazione I Codice conto GPZ25335 Addebitamento alla Regione Calabria degli oneri derivanti dall’erogazione per suo conto delle indennità per l’attuazione di misure di politica attiva: “Tirocinio di Denominazione inclusione sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria del completa Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori” – Convenzione INPS e Regione Calabria - Del. CdA n.31 14/06/24 Denominazione ADDEB. REG.CALABRIA ON.IND POL. ATT. PAR GOL 3 abbreviata Validità Mese 11 Validità Anno 2024 Movimentabilità P10 Capitolo 3E4122011 Tipo variazione I Codice conto GPZ35335 Oneri derivanti dall’erogazione delle indennità per l’attuazione di misure di politica attiva: “Tirocinio di inclusione sociale” Piano Attuativo Regionale Calabria Denominazione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità completa dei lavoratori” – Convenzione INPS e Regione Calabria - Del. Cda n.31 14/06/24 Denominazione ON.IND.POL.ATT. - FIN.REG.CALABRIA PAR GOL 3 abbreviata Validità Mese 11 Validità Anno 2024 Movimentabilità P10 Capitolo 3U4121011

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