Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra
Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16-11-2021
Messaggio n. 3979
OGGETTO: Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di
terra
1. Quadro normativo
La legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, entrata in vigore il 25 luglio 2021, ha ulteriormente innovato
l’assetto normativo del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, attraverso l’introduzione di nuove misure aventi la finalità di
mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica sul settore
aeroportuale.
Le nuove disposizioni ampliano la platea dei destinatari delle prestazioni integrative
erogabili dal Fondo, consentendone l’accesso anche a soggetti che, secondo la
normativa vigente del settore, sarebbero rimasti esclusi.
In particolare, l’articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, inserito, in
sede di conversione, dalla legge n. 106/2021, prevede che le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, si applichino anche ai trattamenti di integrazione
salariale in deroga (CIGD) destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il
periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
Lo stesso articolo 40-ter, al comma 2, demanda a un successivo decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di erogazione del suddetto
trattamento.
Il presente messaggio, recependo le previsioni del decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali del 10 settembre 2021, n. 179, in applicazione del sopra citato
articolo 40-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, fornisce le istruzioni operative
per la presentazione on-line delle domande relative alla prestazione in argomento.
2. Presentazione della domanda: condizioni, termini e modalità
La domanda di accesso alla prestazione in esame deve essere presentata dal datore di
lavoro o da un suo Intermediario, esclusivamente in via telematica, e deve contenere:
1) i dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante;
2) gli estremi dell’istanza o delle istanze di CIGD, rispetto alla quale o alle quali si
richiede l’integrazione del Fondo;
3) la stima dell’importo complessivo;
4) l’elenco analitico dei beneficiari contenente: i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto
di lavoro (Qualifica – Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento e al numero
medio di ore mensili;
5) la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in
ordine alla veridicità dei dati retributivi dei singoli lavoratori dichiarati in allegato alla
domanda, resa ai sensi degli articoli 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, e successive modificazioni.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 179/2021, la
domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre 2021.
Le domande presentate oltre il termine indicato saranno sottoposte al Comitato
amministratore del Fondo con proposta di reiezione.
3. Istruzioni operative per la presentazione delle domande
La procedura per l’invio della domanda è disponibile sul portale www.inps.it, in
“Prestazioni e servizi” > “Servizi” accessibili per la tipologia di utente “Aziende,
consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Assegno
Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.
Si accede alla procedura autenticandosi tramite codice fiscale e PIN rilasciato
dall’Istituto per quei soggetti per i quali sia ancora utilizzabile oppure, alternativamente,
tramite:
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Il Manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle
domande nonché per l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno
dell’applicazione stessa, nella sezione “Area di Download”.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà selezionare il “Fondo Trasporto Aereo”
e scegliere il tipo di prestazione “Prestazioni integrative CIGD”.
La domanda può essere salvata in uno stato di “bozza” e poi recuperata
successivamente, rientrando nel sito dell’Istituto, per permettere l’acquisizione degli
allegati in momenti differenti, ma non potrà essere inviata e quindi protocollata senza
tutti gli allegati richiesti.
Al momento della compilazione della domanda, la procedura proporrà, tramite un menu
a tendina, tutte le domande di CIGD disponibili, consentendo all’azienda di selezionare
quelle rispetto alle quali è possibile richiedere l’integrazione al Fondo.
Alla luce dell’ultimo intervento normativo sopra descritto, nella procedura di invio della
domanda è stata pertanto introdotta una nuova causale “Legge 106/2021”, che
identificherà tutte le domande di CIGD riferite al periodo compreso tra il 1° marzo 2020
e il 31 dicembre 2020.
Le causali opzionabili in procedura sono pertanto le seguenti:
“Legge 178/20”;
“DL 41/2020”;
“Legge 106/2021”.
La domanda può riguardare solo istanze di CIGD riferite a eventi contraddistinti dalla
medesima causale. Pertanto, in presenza di domande di CIGD collegate a eventi
riconducibili a causali differenti, l’azienda dovrà presentare al Fondo domande distinte
per gruppi di istanze di CIGD aventi la medesima causale.
Qualora le istanze di CIGD da integrare si riferiscano a periodi differenti, la procedura in
automatico imposterà, come inizio periodo della domanda di prestazione integrativa, la
data d’inizio del primo periodo di sospensione in ordine di tempo e, come fine, la data
di fine dell’ultimo periodo, tra quelli richiesti con le domande di CIGD per le quali
l’azienda richiede l’integrazione.
Esempio 1
Domanda di CIGD per unità produttiva 01: dal 10/03/2020 al 10/04/2020;
Domanda di CIGD per unità produttiva 02: dal 20/03/2020 al 10/06/2020;
Domanda di CIGD per unità produttiva 03: dal 15/10/2020 al 30/11/2020.
Periodo della domanda di integrazione al Fondo: dal 10/03/2020 al 30/11/2020.
Esempio 2
Domanda di CIGD per unità produttiva 01: dal 27/02/2020 al 10/04/2020;
Domanda di CIGD per unità produttiva 02: dal 20/04/2020 al 10/06/2020;
Domanda di CIGD per unità produttiva 03: dal 16/12/2020 al 31/01/2021.
Periodo della domanda di integrazione al Fondo: dal 01/03/2020 al 31/12/2020.
Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l’integrazione di istanze di CIGD
riguardanti periodi che si collocano solo parzialmente nel periodo integrabile ai sensi
dell’articolo 40-ter del decreto-legge n. 73/2021, il periodo della domanda di
prestazione integrativa verrà in automatico rimodulato affinché possa rientrare nell’arco
temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
Nel caso “Esempio 2”, l’azienda sarà tenuta a indicare in domanda la stima dell’importo
e l’elenco dei lavoratori in relazione esclusivamente al periodo rideterminato secondo le
modalità sopra illustrate.
Completata l’acquisizione della domanda ed effettuato l’invio, la stessa verrà
protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto
dei dati trasmessi.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente on-line con le modalità sopra
indicate e sono prese in considerazione dall’INPS secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
Tutte le domande eventualmente pervenute prima della pubblicazione del presente
messaggio dovranno essere ritrasmesse, secondo i criteri e le modalità sopra illustrate e
saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Il trattamento integrativo in oggetto viene erogato dall’INPS direttamente ai lavoratori e
la sua durata è pari a quella dell’ammortizzatore sociale di CIGD integrato.
4. Disposizioni in materia di limiti di spesa
L’articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106/2021, prevede, altresì, che l’accesso alla prestazione avvenga nel
limite massimo di spesa di 12 milioni di euro, per l'anno 2021.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale n. 179/2021, qualora le
predette risorse non risultino sufficienti a erogare gli importi richiesti, l’accesso alla
prestazione in oggetto verrà definito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
istanze.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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