Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili
Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 26-01-2022
Messaggio n. 403
OGGETTO: Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero
per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione
femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto
concedibili
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha, tra l’altro, disciplinato speciali
misure agevolative volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo
anno di età (articolo 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (articolo 1, commi da 16 a
19), nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1,
commi da 161 a 168).
I suddetti esoneri, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 della
legge n. 178/2020, sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni,
recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni
di cui alla medesima comunicazione; pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione
alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:
- la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con
la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
- l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la
decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;
- l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione
C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31
dicembre 2021.
Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che la Commissione europea, in data 11
gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle
agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary
Framework.
Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli
eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di
giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il
1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere
applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary
Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo
2020, è innalzato a:
- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori[1].
Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei
nuovi massimali.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione,
relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa
utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che,
anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero
donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola
dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad
esempio: 202106091234567890).
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di
qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da
un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi”, si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per
il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.
Si rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto con riferimento alle modalità di fruizione
delle misure in oggetto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Al riguardo, si rammenta che gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei
riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di
applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive
modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero
sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” -
Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative
divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a
quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66,
fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.
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