Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli “CISOA”)
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli “CISOA”)
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29-01-2021
Messaggio n. 406
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Nuove
disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Prime indicazioni
operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti
di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga,
assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli
“CISOA”)
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di seguito, anche legge di
bilancio 2021), intervenendo, tra le altre, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto un
ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga
(CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA),
che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre
l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a
prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Nelle more della pubblicazione della specifica circolare con cui verranno fornite nel dettaglio le
novità legislative della citata legge di bilancio 2021, nonché le istruzioni operative per
l’attuazione delle stesse, con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in
ordine alle predette novità, nonché le istruzioni per la presentazione delle istanze.
2. Trattamenti di cassa integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e di
assegno ordinario
Come anticipato in premessa, la legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore periodo di
trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno
ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto
interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
In particolare, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, prevede che i datori di
lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione
salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio
2021, per una durata massima di 12 settimane.
L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale
precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati,
anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati,
alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.
Si evidenzia che l’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 introduce
un’importante novità riguardo all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile
collocare i diversi trattamenti.
Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria
(CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo
2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD),
invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno
2021.
3. Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)
Per il settore agricolo, la legge di bilancio 2021, nel regolamentare il ricorso alla cassa
integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevede la concessione del trattamento
medesimo per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti
domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
4. Lavoratori a cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020
Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020, si precisa che, ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 305, della medesima legge, i trattamenti di
cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla
legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori
di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n.
178/2020).
Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze
dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi
dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già
precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai
sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa
subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è
stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
5. Contributo addizionale
Diversamente da quanto precedentemente stabilito dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e n. 137/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio
2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di
integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12
settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
6. Modalità di trasmissione delle domande
Si comunica che nel sito internet dell’Istituto sono disponibili i servizi telematici per la
trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella menzionata legge n.
178/2020, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.
Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse
specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all’Istituto, ai fini della
gestione delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono
state istituite le nuove causali di seguito indicate.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in
deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di
concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio
da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane
richieste ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 176/2020.
Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli
(CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle
precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domandecome
“deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima
autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori
di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come
“deroga INPS” (cfr. la circolare n. 86/2020).
Si sottolinea altresì che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con
riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno
chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). In quest’ultimo
caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande
accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di
eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale
“COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della
prestazione concessa. Come indicato nel richiamato messaggio, è possibile accedere al
suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla
Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata
(PEC).
Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è
possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa
integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio,
lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).
7. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa
integrazione salariale (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di
cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale
per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 1, comma 301,
della legge n. 178/2020, conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la
presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e
in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Analoga previsione è
contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa
integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
L’ultimo periodo del citato comma 301 e il penultimo periodo del citato comma 304
stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di
trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello
di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Considerato che la legge di bilancio 2021 è
entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza
ordinariamente prevista, che dunque, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese
di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021.
Si ricorda, infine, che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo
assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della
domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un
arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il
periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad
un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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