Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4079/2021

Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Pubblicato: 21/11/2021 In vigore dal: 21/11/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 22-11-2021 Messaggio n. 4079 OGGETTO: Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. In attuazione della richiamata disposizione, l’Istituto ha fornito le relative istruzioni applicative con la circolare n. 76/2020. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 68, comma 15-septies, ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 94 del decreto Rilancio si applicano fino alla data del 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, la richiamata disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, in ragione della previsione di cui all’articolo 68, comma 15-septies, del decreto Sostegni-bis, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa. Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello “NASpI-Com”) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, questi presta l’attività lavorativa. Qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL. Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, si richiamano le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015 per quanto attiene agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione durante la fruizione, rispettivamente, delle indennità NASpI e DIS- COLL. Si fa presente, altresì, che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione. L’articolo 68 del decreto Sostegni-bis al successivo comma 15-octies dispone, infine, che agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 4079/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768