Gestione separata committenti: nuovo “codice rapporto” per le pubbliche Amministrazioni. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi dell’ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Gestione separata committenti: nuovo “codice rapporto” per le pubbliche Amministrazioni. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi dell’ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-11-2020
Messaggio n. 4147
OGGETTO: Gestione separata committenti: nuovo “codice rapporto” per le
pubbliche Amministrazioni. Rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati ai sensi dell’ordinanza 24 ottobre 2020, n.
709, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile
Con l’ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 27
ottobre 2020), il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha disposto – su base regionale – il reperimento di 1.500 operatori sanitari e 500
addetti ad attività amministrativa a supporto di Regioni e Province autonome per l’operatività
del sistema di contact tracing, di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19.
In riferimento alle figure amministrative, il reclutamento avviene in deroga a quanto disposto
dall’articolo 7 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, in tema di contratti di lavoro autonomo o di
collaborazione coordinata e continuativa alle dipendenze della pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, si rammenta che i compensi erogati a seguito di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prodotti ai sensi dell’articolo 50 c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR), sono anche assoggettati a contribuzione presso la Gestione separata ai sensi
dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e vengono denunciati all’Inps
tramite il flusso telematico Uniemens. Resta invece l’obbligo previdenziale presso le Casse
professionali autonome per gli operatori sanitari per i quali è prevista l’iscrizione all’Albo
professionale e presso la relativa Cassa professionale corrispondente (quali medici o infermieri
o psicologi).
Al fine della corretta individuazione della contribuzione dovuta, con il presente messaggio
viene introdotto un nuovo “Tipo rapporto” da inserire nel flusso Uniemens, specifico per le
pubbliche Amministrazioni obbligate al versamento della contribuzione in virtù degli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa conferiti in attuazione dell’ordinanza sopra indicata.
Pertanto, nella sezione <ListaCollaboratori>, dovrà essere inserito il nuovo codice “20”
all’interno dell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>, che assume il significato di
“collab.coord.e contin. Covid19- Ordinanza 24 ott.2020 PdCM protezione civile”; nell’elemento
<TipoAttività> è necessario inserire il codice “20”, attività amministrativa da contact tracing.
Si ricorda che le modalità di dichiarazione delle denunce Uniemens dei collaboratori sono
illustrate nel “Documento tecnico UNIEMENS” e nell’“Allegato tecnico UNIEMENS”, disponibili
sul sito dell’Istituto www.inps.it nella scheda prestazione denominata “Trasmissione UNIEMENS
per datori di lavoro di aziende private”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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