Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 09-11-2020
Messaggio n. 4157
OGGETTO: Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo
26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte
dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
Con il messaggio n. 2584/2020 è stata illustrata la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2
dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione
di particolare fragilità.
Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità
con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di
condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di
disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio
viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato
articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico-
legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato
dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020).
Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente
prorogato al 31 luglio 2020 dall’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il
riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i
limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica
e il settore lavorativo di appartenenza.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il comma 1-bis dell’articolo 26 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 con gli attuali commi 2 e
2-bis.
In particolare, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga
al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale,
risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per
periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo
ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per
l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n.
104/1992.
Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di
malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli
estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di
rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali
territorialmente competenti.
Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e
fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività
lavorativa in modalità agile anche“attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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