Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche
Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29-01-2021
Messaggio n. 416
OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a
titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal
servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell’emissione delle
Certificazioni Uniche
L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che: “Il reddito
di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro”.
La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta
l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al
rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa
ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali
i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come
integrazione della retribuzione.
Al riguardo, si rappresenta che l’articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, limitatamente al
periodo di imposta 2020, ha disposto la non concorrenza del valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente di
cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, fino ad un limite di euro 516,46 annui (il limite ordinario
è di euro 258,23).
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da
parte dei datori di lavoro nella trasmissione - che deve essere effettuata esclusivamente in
modalità telematica all’Istituto - dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e
stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali
l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Al riguardo, l’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che, entro
il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad
effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è
tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni
Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Tanto premesso, per consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai
quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare
telematicamente, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi per
fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2020 al personale cessato
dal servizio durante l’anno 2020.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno
essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle
Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle
annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit
Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line”
> “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”. Nel menu di
sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit
Aziendali”) che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti
opzioni:
acquisizione di una singola comunicazione;
gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati
contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
visualizzazione del manuale di istruzioni.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 416/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.