Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4184/2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di riesame. Precisazioni
Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di riesame. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-11-2021
Messaggio n. 4184
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1,
commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze
di riesame. Precisazioni
1. Premessa
Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021 l’Istituto ha reso nota la disponibilità, nel
“Cassetto previdenziale”, degli esiti delle istanze di esonero parziale della contribuzione
previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti di cui
all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, a
decorrere dal 29 novembre 2021, degli importi concessi per le istanze accolte con esito
parziale o totale.
Gli esiti, sia di accoglimento che di reiezione, tengono conto delle verifiche ex ante effettuate
sugli archivi centralizzati.
Con il predetto messaggio è stato chiarito che la richiesta di riesame dell’esito potrà essere
presentata mediante un’apposita funzionalità, attraverso la quale potranno essere esplicitati i
motivi a sostegno allegando idonea documentazione. L’istanza di riesame, per la cui
presentazione sarà assegnato un congruo termine, deve essere inoltrata, dunque,
esclusivamente mediante tale apposita funzionalità, il cui rilascio sarà comunicato con
successivo messaggio.
A seguito di alcune richieste di chiarimento relative al procedimento di concessione e verifica
dei requisiti previsti dalla legge, con il presente messaggio si forniscono le seguenti ulteriori
indicazioni, a integrazione di quelle già fornite in materia.
2. Verifica della regolarità contributiva
Tra i requisiti per fruire dell’esonero in oggetto, il decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021,
ha previsto che gli interessati debbano risultare in possesso del requisito della regolarità
contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui
al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.
Successivamente, l’articolo 47-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede
di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che, ai fini della concessione
dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-
bis, della legge n. 178/2020, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti
a fare data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai
versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non
spettanti.
Pertanto, come già indicato nel citato messaggio n. 3974/2021, gli importi si intendono
provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste
dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da
attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.
Si evidenzia che con il richiamato messaggio n. 3974/2021 è stato precisato che, in caso di
accoglimento dell’istanza, la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso
deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, data determinata applicando il termine di
trenta giorni alla data del 29 novembre 2021, giorno in cui sono resi disponibili nel “Cassetto
previdenziale” gli importi dell’esonero concesso. Ciò comporta l’esclusione dell’eccedenza da
versare fino alla predetta data del 29 dicembre 2021 dalla determinazione dell’eventuale
esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4
del D.M. 30 gennaio 2015.
In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021
che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà
richiesto con l’invito a regolarizzare di cui al citato articolo 4. L’eventuale presentazione di
richiesta di riesame non integra la fattispecie disciplinata dall’articolo 3, comma 2, lettera d),
del citato decreto.
Si specifica infine, con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni
speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei
coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che l’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione
2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità. Pertanto, restano
esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di
annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative
a ciascuna rata. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a
regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al
perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche
parziale, di accoglimento.
3. Messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Precisazioni
Con l’occasione, si ripropone l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo
“Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggion.
3974/2021 che reca un errore materiale. Tale esempio, pertanto, deve intendersi annullato e
sostituito dal seguente, che riporta una casistica più comune.
Esempio: Titolare artigiano, iscritto alla gestione per l’intero anno 2021, con 3 rate di
contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con
importo pari a € 2.877,12 (€ 959,04*3), lavoratore subordinato part time per il periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre 2021
Viene riconosciuto l’esonero per € 1.438,56 - ovvero l’importo complessivo dovuto a titolo di
esonero pari a € 2.877,12 astrattamente spettante su base annuale, riproporzionato rispetto al
numero di mesi di effettiva attività lavorativa autonoma e contemporanea assenza di status di
lavoratore subordinato, cioè (2.877,12/12)x6.
L’importo riconosciuto a titolo di esonero (€ 1.438,56) verrà utilizzato a copertura integrale
della prima rata 2021 mentre il residuo importo di € 479,52 sarà utilizzato a copertura parziale
della seconda rata 2021. Pertanto, il contribuente deve versare la differenza di € 479,52 (€
959,04 - € 479,52) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di reddito, con
F24 causale AF, entro il giorno 29 dicembre 2021. Entro il medesimo termine deve essere
versata anche la terza rata, utilizzando la codeline messa a disposizione da parte dell’Istituto
con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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