Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4191/2020
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO Lavoro)
Riferimento normativo
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO Lavoro)
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-11-2020
Messaggio n. 4191
OGGETTO: Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO
Lavoro)
Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione
dell’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) volto all’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi
dell’articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, effettuate in Regioni “meno sviluppate”,
“in transizione” o “più sviluppate”, come disciplinato dal decreto direttoriale dell’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) n. 52 dell’11 febbraio 2020 e successive
rettifiche.
Come ampiamente illustrato nella suddetta circolare, l’incentivo spetta per l’assunzione di
persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia “i soggetti privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro
per l’impiego”.
Inoltre, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi
come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti
disoccupato. Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione/trasformazione
incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori
svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi
precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un
rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di
lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a
un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
A seguito dell’invio delle istanze relative alla sopra richiamata agevolazione, è emersa la
necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine
di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale
verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non
accolta”. Tali istanze potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno
comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite.
Si precisa, a tale proposito, che nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata
non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette
istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare n.
124/2020.
Come già illustrato nella circolare n. 124/2020, si conferma quanto segue: per le richieste
pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo
telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle
trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il
rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle
assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico
(27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio
generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10,
commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).
Inoltre, al fine di agevolare l’invio delle istanze, si comunica che per le richieste trasmesse nel
periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno
successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità
nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1°
gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020).
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal
giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020,
saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di
presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).
Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020,
per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico
di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.
Si ribadisce, da ultimo, che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione
trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l’onere di comunicare – a
pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020) - l’avvenuta
assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva
di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme,
ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra
richiesta.
L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere
fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le
indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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