Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4213/2022
Regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro
Riferimento normativo
Regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22-11-2022
Messaggio n. 4213
OGGETTO: Regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti
iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro
Premessa
Con la circolare n. 92 del 28 luglio 2022 sono state fornite istruzioni in merito alle prestazioni
pensionistiche e alle relative modalità di calcolo a seguito del trasferimento all’INPS, ai sensi
dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, della funzione
previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria
(INPGI/1).
In particolare, al paragrafo 11 della citata circolare è stato precisato che a decorrere dal 1°
luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o che saranno
liquidate, anche pro quota, in favore dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (FPLD), trova applicazione la disciplina in materia di cumulabilità con i redditi da
lavoro, prevista nel medesimo Fondo, anziché l’articolo 15 del Regolamento di previdenza della
Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 (di seguito,
Regolamento INPGI).
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti sul peculiare regime di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all’estero, e sui conseguenti obblighi
dichiarativi relativamente ai titolari di:
- trattamenti di invalidità;
- pensione anticipata prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato
dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021;
- pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, c.d. lavoratori precoci.
Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto
di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad
attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di
dichiarazione ai fini fiscali.
1. Trattamenti di invalidità
La menzionata circolare n. 92/2022 precisa che, alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui
all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei
limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall’articolo 72 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
In conseguenza del rinvio a tali disposizioni normative, sulle pensioni di invalidità di cui
all’articolo 8 del Regolamento INPGI e sull'assegno ordinario di invalidità, liquidato al soggetto
che presta attività lavorativa, si applicano due diverse e concomitanti discipline di
incumulabilità, come di seguito illustrato.
Prioritariamente, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n.
335/1995 (cfr. la circolare n. 234 del 25 agosto 1995, paragrafo 2), il quale dispone che:
“All’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di
impresa si applicano le riduzioni di cui all’allegata tabella G. Il trattamento derivante dal
cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo
della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca”.
Secondo la tabella G) allegata alla legge n. 335/1995, la percentuale di riduzione è pari al 25
per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte
l’importo in vigore al 1° gennaio.
La percentuale di riduzione è pari al 50 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito
superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
Detta riduzione precede l’incumulabilità prevista dall’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 e
dall’articolo 72 della legge n. 388/2000. Pertanto, sull’importo della prestazione risultante a
seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335/1995, si applica, per la sola quota
eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da
lavoro di cui al menzionato articolo 10.
L’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 e l’articolo 72 della legge n. 388/2000, quindi, trovano
applicazione nei confronti dell’importo della prestazione decurtato, qualora sia stata liquidata
con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
In particolare, le norme citate dispongono che le quote delle pensioni e degli assegni di
invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme
di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da
lavoro:
- dipendente, nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi;
- autonomo, nella misura del 30 per cento, fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da
lavoro autonomo.
1.1 Dichiarazione del pensionato
Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, l’articolo 10 del D.lgs n.
503/1992 richiama l’articolo 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dall'articolo
21 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui il lavoratore è tenuto a dichiarare per
iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l'obbligo di
detrarre dalla retribuzione una somma, pari all'importo della quota di pensione non dovuta per
incumulabilità, e di versarla all'Istituto (cfr. la circolare n. 91 del 31 marzo 1995, paragrafo
6.1).
Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a
preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.
2. Incumulabilità della pensione anticipata prevista dall’articolo 14, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera
a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234
La pensione di cui all’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4/2019, non è
cumulabile, a fare data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per
la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma
occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel
periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di
compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano
riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo (cfr. le circolari n. 11 del 29
gennaio 2019, paragrafo 1.4, e n. 117 del 9 agosto 2019).
2.1 Dichiarazione del pensionato
Riguardo agli obblighi dichiarativi del pensionato, si rinvia alle istruzioni fornite con il
messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.
3. Incumulabilità della pensione ai lavoratori c.d. precoci
A fare data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui all’articolo 1, comma 199,
della legge n. 232/2016, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per
un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo
24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del
pensionamento (periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori).
Il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87, attuativo delle disposizioni in argomento, all’articolo 8,
comma 2, ha stabilito che: “Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù
del beneficio pensionistico di cui all’articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da
lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza
fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo
al recupero delle rate di pensione già erogate”.
In ogni caso, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in argomento, è richiesto che
il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di
lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
Infine, si chiarisce che durante il periodo di sospensione del trattamento pensionistico il
pensionato mantiene la titolarità del trattamento medesimo (cfr. la circolare n. 99 del 16
giugno 2017, paragrafo 2).
3.1 Dichiarazione del pensionato
Al fine dell’applicazione della norma l’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto
i redditi da lavoro, presentando apposita domanda di ricostituzione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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