Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Roma, 27-01-2022
Messaggio n. 425
Allegati n.2
OGGETTO: Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei
lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale
integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a
seguito del COVID-19. Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
Per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta della Regione Marche,
con le deliberazioni n. 939 del 26 luglio 2021 e n. 1174 del 4 ottobre 2021, ha stanziato
770.000,00 euro per corrispondere un bonus una tantum a integrazione delle indennità
nazionali previste a favore di lavoratori residenti nella stessa Regione, iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo e già beneficiari di misure nazionali previste dalle diverse
disposizioni normative emergenziali.
Al fine dell’erogazione dell’indennità regionale ai lavoratori anzidetti, a seguito della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021 (Allegato n. 1), è
stato sottoscritto digitalmente l’Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello
spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla
normativa nazionale a seguito del COVID-19, con il quale si è definito un procedimento
semplificato utile alla concessione e al pagamento della predetta misura regionale.
2. Oggetto e finalità dell’Accordo. Individuazione dei beneficiari della misura
regionale
L’Accordo in argomento ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra la
Regione Marche e l’INPS per l’erogazione dell’indennità regionale diretta al sostegno dei
lavoratori dello spettacolo, già beneficiari di specifiche indennità nazionali previste da diversi
provvedimenti legislativi emanati nel corso della fase emergenziale.
L’INPS provvede per conto della Regione Marche all’erogazione ai beneficiari dell’indennità
integrativa in trattazione, per la quale la stessa Regione ha stanziato le necessarie risorse
finanziarie come riportato in premessa.
In particolare, è stabilito di integrare, con un’ulteriore indennità regionale individuale pari a
585,43 euro, le seguenti indennità nazionali già erogate dall’INPS durante il periodo
emergenziale ai:
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati
requisiti contributivi e reddituali che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi
di marzo 2020 (art. 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. decreto Cura Italia), aprile e maggio 2020 (art. 84,
comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, c.d. decreto Rilancio);
- lavoratori intermittenti dello spettacolo di cui all’articolo 84, comma 8, lettera b), del
decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 che hanno
percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
- lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 15
e commi 1 e 6 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, della legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. decreto Ristori);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 10,
comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69 (c.d. decreto Sostegni);
- lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto
Sostegni bis).
L’INPS provvede, per conto della Regione Marche, all’erogazione dell’indennità integrativa
regionale ai beneficiari secondo le modalità previste nell’Accordo, senza necessità che gli stessi
beneficiari presentino un’apposita domanda. L’erogazione delle indennità viene quindi
effettuata dall’INPS ai beneficiari con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il
pagamento delle indennità previste dalle misure nazionali.
L’indennità integrativa regionale in argomento costituisce un sussidio corrisposto a titolo
assistenziale esente e pertanto non è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto
IRPEF e non è imponibile nei confronti dei percettori, in applicazione dell’articolo 10-bis del
decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, come
indicato nell’interpello n. 910-797/2021 reso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale
delle Marche.
La durata dell’Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste e, in ogni caso non
superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo tramite apposito atto scritto delle Parti stipulanti,
da comunicarsi anche a mezzo PEC.
3. Adempimenti dell’Istituto
L’INPS, sulla base delle informazioni registrate nelle proprie banche dati, fornisce
preliminarmente alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della
platea dei beneficiari come individuati nell’Accordo, affinché la Regione possa provvedere al
trasferimento all’Istituto delle risorse necessarie per procedere nei pagamenti.
L’INPS, previa costituzione della necessaria provvista finanziaria, eroga le indennità e aggiorna
la Regione Marche sullo stato di avanzamento dei pagamenti agli interessati.
Nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell’operazione di accredito su conto dotato
di IBAN sarà riportata la seguente dicitura: “Indennità integrativa lavoratori residenti nelle
Marche, DGR n. 939 del 26 luglio 2021 e DGR n.1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche -“.
Nel caso di pagamento con bonifico domiciliato all’ufficio postale la dicitura sarà la medesima.
L’INPS si impegna a inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell’utenza
telefonica cellulare il seguente SMS: “È stato disposto a suo favore il pagamento dell’Indennità
integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio e DGR n. 1174 del 4
ottobre 2021 – Regione Marche –”.
All’esito della corresponsione dell’indennità integrativa, l’INPS trasmetterà, previa richiesta alla
Regione Marche, le informazioni attestanti l’erogazione della stessa, mettendo a disposizione
dati in forma anonima e aggregata, esclusivamente per le finalità di gestione e di controllo,
secondo il quadro regolatorio nazionale ed europeo vigente e a condizione che i beneficiari non
siano identificabili, neanche indirettamente, nel rispetto di quanto disposto in materia di
protezione dei dati personali.
Sia l’INPS che la Regione Marche, per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del
trattamento dei dati personali oggetto dell’Accordo, per la sua attuazione si vincolano
all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e successive modificazioni, con particolare riferimento a ciò che concerne la
sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e
del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, la Regione Marche e l’INPS si impegnano, nei termini di cui agli articoli 13 e 14
del Regolamento UE citato, ad informare gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di
trattamento in esecuzione dell’Accordo e a garantire loro l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli
articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.
4. Provvista finanziaria e rimborso degli oneri del servizio
La Regione Marche provvede ad accreditare anticipatamente all’INPS la provvista finanziaria
necessaria per l’erogazione dell’indennità integrativa di cui all’Accordo in argomento, oltre
quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.
L’accredito preventivo delle risorse finanziarie costituisce presupposto per il pagamento che,
diversamente, non potrà essere effettuato.
La Regione Marche riconosce all’INPS un importo pari a 2,14 euro per ogni pagamento
effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a
0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso
Poste Italiane S.p.A., a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio.
Detto importo è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
La Direzione regionale Marche dell’INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione delle
somme previste e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
5. Responsabilità delle Parti
Nell’Accordo in oggetto sono previste specifiche clausole di esonero per l’INPS dalle eventuali
responsabilità derivanti dall’attuazione della misura.
In particolare, la Regione Marche manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità,
anche per pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi
contenzioso e azione riconducibili all’Accordo, durante e anche successivamente al suo termine
di validità.
Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione Marche.
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della
Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure.
Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione dell’Accordo sono di competenza esclusiva della
Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della
Regione.
6. Istruzioni contabili
Il contributo economico della Regione Marche destinato al sostegno del reddito dei lavoratori,
come individuati dalla normativa nazionale riferita nel paragrafo 1 del presente messaggio, si
sostanzia mediante il riconoscimento di un’indennità integrativa di quelle riconosciute a livello
nazionale ed è erogata dall’INPS, nei limiti delle risorse anticipate dalla stessa Regione,
mediante accredito diretto sulla contabilità speciale n. 1528 presso la Tesoreria provinciale di
Ancona, sul conto intestato INPS - Direzione Regionale Marche: - IBAN
IT96I0100003245330200001528.
Ai fini della rilevazione contabile delle misure di sostegno in argomento, si istituiscono una
serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti
(evidenza contabile GPZ).
I conti che vengono appositamente istituiti, come riportato nell’Allegato n. 2, sono i seguenti:
- GPZ10296 – per contabilizzare l’anticipazione ricevuta dalla Regione Marche per
l’erogazione dell’indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale
ai lavoratori dello spettacolo dal vivo - Deliberazione CdA n. 172/2021;
- GPZ00296 – per rilevare il credito verso la Regione Marche per gli oneri derivanti
dall’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello
nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo residenti nella Regione - Deliberazione CdA n.
172/2021;
- GPZ11296 – per rilevare il debito verso i lavoratori dello spettacolo dal vivo per
l’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello
nazionale, finanziata dalla Regione Marche – Deliberazione n. 172/2021;
- GPZ25296 – per contabilizzare l’addebitamento alla Regione Marche degli oneri
derivanti dall’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno ai lavoratori dello
spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172/2021;
- GPZ35295 – per contabilizzare gli oneri per l’erogazione dell’indennità integrativa
delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo,
finanziata dalla Regione Marche – Deliberazione CdA n. 172/2021.
L’accredito sarà imputato, a titolo di provvista, da parte della Direzione regionale Marche, che
curerà il monitoraggio finanziario, al conto di nuova istituzione GPZ10296, in sezione AVERE.
L’erogazione dell’indennità avverrà con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente
attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN”, che
consentirà l’assunzione del debito, in AVERE, al conto GPZ11296 (causale FC 21002) e
dell’onere, in DARE, al conto GPZ35296, entrambi di nuova istituzione, effettuando sulla
contabilità della sede territoriale competente la seguente scrittura contabile:
GPZ35296 a GPZ11296
Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di
disposizione dei pagamenti accentrati, verrà rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla
Regione Marche della prestazione erogata per suo conto, mediante la seguente scrittura:
GPZ00296 a GPZ25296,
per un importo pari al saldo del conto GPZ35296 sopra citato.
I saldi dei conti GPZ25296 e GPZ35296, pertanto, dovranno costantemente concordare.
Sulle Sedi sulla cui contabilità è disposta l’erogazione del contributo, detti saldi saranno
automaticamente concordanti, senza necessità di effettuare ulteriori scritture; infatti, per
agevolare il lavoro connesso alle particolari modalità di contabilizzazione delle partite di giro
che generano i trasferimenti contabili tra le Strutture che erogano le prestazioni e la Direzione
regionale che governa la provvista, si estende la rilevazione automatizzata delle partite
viaggianti, senza richiedere l’intervento manuale degli operatori.
La chiusura del debito sulle Sedi, a seguito del pagamento, avverrà con le consuete modalità
in uso.
Si comunica, inoltre, che il credito rilevato al conto GPZ00296, su ciascuna Sede cui compete
l’erogazione dell’indennità integrativa regionale di sostegno al reddito, sarà trasferito
automaticamente alla Direzione regionale Marche, che ha ricevuto la provvista, mediante
biglietto tipizzato che riporterà l’indicazione della seguente causale:
“Trasferimento del credito nei confronti della Regione Marche, per le indennità di sostegno al
reddito ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, di cui all’Accordo INPS-Regione Marche (Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021)”:
Sede territoriale – tipo operazione “00”
(trasferimento del credito dalla Sede alla Direzione Regionale)
GPA55102 a GPZ00296.
Conseguentemente, sulla Direzione regionale Marche sarà assunto il credito:
Direzione regionale Marche – tipo operazione “00”
(assunzione del credito presso la Direzione regionale Marche)
GPZ00296 a GPA55102
E contestualmente:
GPZ10296 a GPZ00296
(addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione regionale).
La Direzione regionale Marche, a completamento delle scritture automatizzate, procederà a
rilevare il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso e al recupero degli altri
oneri bancari e postali, addebitandolo alla Regione Marche a valere sulla provvista, mediante
la seguente scrittura manuale:
GPZ10296 a GPA24150
(per il rimborso dei costi a carico della Regione Marche)
GPZ10296 a GPA 24040
(per il rimborso dei costi bancari a carico della Regione Marche)
GPZ10296 a GPA 24140
(per il rimborso dei costi postali a carico della Regione Marche)
avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10296, la congruità
della provvista ricevuta che dovrà essere sufficiente a coprire gli oneri per i benefici erogati e il
rimborso dei costi di gestione.
Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine,
rilevati sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno
imputate al conto di interferenza GPA55180, già in uso, movimentabile soltanto da procedura
automatizzata.
La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Sedi, avverrà in contropartita del conto
esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice
bilancio:
“3276 - Somme non riscosse dai beneficiari – misure di sostegno al reddito dei lavoratori dello
spettacolo dal vivo (Accordo INPS - Regione Marche, Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.172 del 24 novembre 2021) – GPZ”.
Si riportano nell’Allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPZ10296
Denominazione completa Debito per le anticipazioni ricevute dalla Regione
Marche, per l’erogazione della misura integrativa di
sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo -
Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021
Denominazione abbreviata DEB.ANT.REG.MARCHE–SOST.LAV.SPET.VIVO-
DEL.CDA.172/21
Validità e Movimentabilità Mese 1 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPZ00296
Denominazione completa Credito verso la Regione Marche, per l’erogazione della
misura integrativa di sostegno ai lavoratori dello
spettacolo dal vivo - Deliberazione CdA n. 172 del 24
novembre 2021
Denominazione abbreviata CRED.V/REGIONE MARCHE-SOST.LAV.SPET.VIVO-
DEL.CDA.172/21
Validità e Movimentabilità Mese 1 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPZ25296
Denominazione completa Addebitamento alla Regione Marche, per l’erogazione
della misura di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal
vivo - Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021
Denominazione abbreviata ADDEB.REG.MARCHE-PER.SOT.LAV.SPET.VIVO-
DEL.CDA.172/21
Validità e Movimentabilità
Mese 1 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPZ11296
Denominazione completa Debito verso i beneficiari della misura di sostegno per i
lavoratori dello spettacolo dal vivo finanziata dalla
Regione Marche, per l’erogazione della misura di
sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo -
Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021
Denominazione abbreviata DEB./BENEF.SOST.REG MARCHE-
DEL.CDA.172/21.DM388/21
Validità e Movimentabilità Mese 1 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPZ35296
Denominazione completa Misura di sostegno per i lavoratori dello spettacolo dal
vivo, finanziata dalla Regione Marche, per l’erogazione
della misura di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal
vivo - Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021
Denominazione abbreviata SOST.LAV.SP.VIVO.FINAZ.REG.MARCHE-
DEL.CDA.172/21.DM388/21
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. P
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