Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-11-2020
Messaggio n. 4254
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14
agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per
aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
1. Premessa
L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le
aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la
disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la
gestione del suddetto esonero contributivo.
Come già chiarito nella richiamata circolare, il comma 5 dell’articolo 3 specifica che la misura è
concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive
modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione.
Pertanto, nel far presente che l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 3 è subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea, si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di
aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10
novembre 2020.
Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per la richiesta
di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS,
tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e
sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di
autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio
art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020
riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto
precedente;
- l’importo dell’esonero.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata
prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui
si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente
(U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati
esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con
validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al
datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.
Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio
delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno
2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata
dei ratei di mensilità aggiuntive.
Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva
piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle
suddette mensilità.
Si rammenta, al riguardo, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base
del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non
potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda
avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero
potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove
sussista la capienza.
Si fa altresì presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in
trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori
trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto
previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori
trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva).
2. Istruzioni operative
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti,
valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento
<CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio
Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>,
indicheranno il relativo importo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante,
dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori
di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e
settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile
con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.
3. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-
legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si istituisce,
nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
– evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni
contributive), il seguente conto:
GAW37177 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero parziale dal
versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro mesi, per i datori di
lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cui all’art. 1 del D.L. 104/2020 – art. 3 del
Decreto legge 14 agosto 2020, N. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre
2020, n. 126.
Al nuovo conto gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà
contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite
nel precedente paragrafo. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso
Uniemens e riportate nel DM2013 “virtuale” al codice “L903”, avente il significato di
“Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37177
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi, derivanti dall’esonero parziale
dal versamento dei contributi previdenziali, per un
periodo massimo di quattro mesi, per i datori di lavoro
privati che non richiedono i trattamenti di cui all’art. 1 del
D.L. 104/2020 – art. 3 del Decreto legge 14 agosto 2020,
N. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126
Denominazione abbreviata SGR.CONT.DAT.LAV.PRIV.NO CIG-ART.3 DL 104/2020
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