Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4272/2020
Esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Prime indicazioni
Riferimento normativo
Esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-11-2020
Messaggio n. 4272
Allegati n.1
OGGETTO: Esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre
2020, n. 149. Prime indicazioni
1. Esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137
L’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 28 ottobre 2020 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2020, dispone ai commi 1 e 2: “1.
Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle
aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità
relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al
netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza
obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di
novembre 2020”.
L’articolo in epigrafe ha previsto per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico
dei datori di lavoro, dovuti per il mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi
INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è
riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai
coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 16 del decreto-legge n.
137/2020, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (imprese appartenenti alle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra),
si configura quale misura selettiva e, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della
Commissione europea.
Al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha precisato, con nota
prot. n. 9294689 del 5 novembre 2020, che la misura dell’articolo 16 del decreto-legge n.
137/2020 è da ritenersi autorizzata nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla
Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante “Misure a sostegno delle imprese attive
nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse
ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020.
La misura è concessa nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo
2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il
mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 800.000 euro per impresa (al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 100.000 euro per impresa operante nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli o 120.000 euro per impresa operante nel settore della
pesca e dell’acquacoltura;
- gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che
abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a
seguito dell’epidemia da COVID-19;
- in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese che
risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure
concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- gli aiuti siano concessi entro il 30 giugno 2021.
Inoltre, rilevato che l’aiuto di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 è riconosciuto in
conformità a quanto disposto dal Temporary Framework citato, trova applicazione la previsione
normativa di cui all’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di
agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione
europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza
di restituzione dei primi (c.d. Clausola “Deggendorf”), “accedono agli aiuti previsti da atti
legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella
vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863,
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”.
2. Esonero contributivo di cui all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre
2020, n. 149
Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 279 del 9
novembre 2020 ed entrato in vigore il 9 novembre 2020, dispone all’articolo 21, ai commi 1 e
2: “1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le
attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il
medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020. 2. L'esonero è
riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato”.
Al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha precisato, con nota
prot. n. 9307811 dell11 novembre 2020, che la misura dell’articolo 21 del decreto-legge n.
137/2020 è da ritenersi autorizzata nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla
Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante “Misure a sostegno delle imprese attive
nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse
ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020.
Per tale misura valgono le medesime indicazioni formulate con riferimento alla misura
dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020.
3. Disposizioni transitorie in attesa della disponibilità del modulo di
istanza e della definizione della procedura di esonero
Ai fini dell’ammissione al beneficio dell’esonero contributivo di cui agli articoli 16 del decreto-
legge n. 137/2020 e 21 del decreto-legge n. 149/2020 i contribuenti devono inoltrare all’Inps
la domanda telematica che sarà resa disponibile dall’Istituto.
Al riguardo si evidenzia che le aziende interessate dall’esonero di cui all’articolo 21 del
decreto-legge n. 149/2020, sono quelle la cui attività è identificata dai codici Ateco indicati
nell’Allegato 3 del medesimo decreto. Per l’individuazione delle aziende destinatarie
dell’esonero di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 si fa riferimento ai codici Ateco
indicati per la quantificazione dei relativi oneri nell’atto parlamentare presentato per la
conversione del decreto-legge n. 137/2020. I codici Ateco di riferimento dei predetti articoli
sono i medesimi e sono riportati nell’Allegato n. 1 al presente messaggio.
Per la presentazione dell’istanza e per le modalità di fruizione dell’esonero da parte delle
aziende private assuntrici di manodopera agricola iscritta alla contribuzione agricola unificata e
delle aziende con dipendenti, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni con successivi atti.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura, considerato che il comma 4, ultimo periodo,
dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 prevede che: “Per i contribuenti iscritti alla
«Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020,
nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL”, si forniscono le indicazioni di riferimento.
In attesa di disporre dell’istanza di esonero, i lavoratori autonomi in agricoltura che intendono
avvalersi dell’esonero già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potranno detrarre dalla
rata i seguenti importi corrispondenti alla misura dell’esonero - un dodicesimo della
contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in
relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore:
FASCIA DI REDDITO ESONERO LAVORATORE ESONERO LAVORATORE ULTRA65 PENSIONATI
fascia1 194,95 € 97,79 €
fascia2 256,78 € 128,70 €
fascia3 318,60 € 159,61 €
fascia4 380,43 € 190,53 €
Per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero è determinato moltiplicando l’importo indicato in
corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti
del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020.
Si evidenzia, infine, che per i lavoratori autonomi per i quali la contribuzione previdenziale ed
assistenziale relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in misura ridotta, l’importo relativo
all’esonero da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Codici ateco
Articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2020 n.137
Articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020 n.149
• 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali,
caccia e servizi connessi
• 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
• 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
• 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
• 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
• 11.05.00 Produzione di birra
• 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il
bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
• 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
• 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
• 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi,
semi e fertilizzanti
• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
• 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
• 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini
e aiuole.
• 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4272/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2020
Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili …
Risoluzione AdE 633
Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta…
Interpello AdE 2020
Rettifica del 14/12/2020
Interpello AdE 2138217
Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo …
Interpello AdE 34
Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R…
Interpello AdE 600