Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4301/2024
Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza
Riferimento normativo
Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Legale
Roma, 17-12-2024
Messaggio n. 4301
OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto
legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e
decadenza
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali,
si forniscono chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di
paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di
seguito T.U. sulla maternità e paternità).
Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si
applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n.
138, previsto per l’indennità di malattia.
L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento
nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra
l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al
richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22,
comma 2, del medesimo testo unico.
Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale
sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie
analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale
prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro,
avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa
ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in
ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di
decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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