Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-11-2020
Messaggio n. 4353
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese
appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole,
cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura
1. Premessa
Con il messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020, relativo all’esonero contributivo di cui
all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state fornite le prime indicazioni relative
sia ai potenziali beneficiari sia alla contribuzione dovuta dagli stessi per il periodo dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2020, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali
e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, al quale il medesimo articolo 222 rimette la
definizione dei criteri e delle modalità attuative dell’esonero.
In particolare, il messaggio n. 3341/2020 individua la categoria dei potenziali beneficiari nelle
aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco indicati nella relazione tecnica
relativa all’esonero contributivo previsto dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n.
34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020. Inoltre, il messaggio ha
sospeso, temporaneamente, le attività di verifica della tempestività del versamento della
contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 ai fini delle attività
di recupero.
2. Estensione della platea dei destinatari dell’esonero
L’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 è stato, successivamente, modificato dall’articolo
58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13
ottobre 2020, n. 126, che ha esteso la platea dei beneficiari dell’esonero alle aziende
vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 e ha integrato le risorse
stanziate per l’esonero.
3. Decreto interministeriale del 15 settembre 2020, attuativo dell’articolo 222 del
decreto-legge n. 34/2020
Successivamente alla modifica dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020, nella Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto attuativo del medesimo
articolo 222, comma 2, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
che, essendo stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 15
settembre 2020, prima dell’entrata in vigore della legge n. 126/2020, di conversione del
decreto-legge n. 104/2020, non tiene conto delle modifiche introdotte dalla medesima legge
con l’articolo 58-quater.
Il decreto interministeriale del 15 settembre 2020 individua, infatti, i destinatari del beneficio
facendo riferimento ai codici Ateco indicati nella relazione tecnica bollinata della legge n.
77/2020, senza includere i codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dal richiamato articolo
58-quater.
Il predetto decreto interministeriale, inoltre, dispone il riconoscimento dell’esonero da parte
dell'INPS su istanza delle imprese e nei limiti delle risorse stanziate per l’esonero (cfr. l’articolo
2, comma 3) e la sospensione dei versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi
oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, per i destinatari
dell'agevolazione fino alla definizione delle istanze medesime (cfr. l’articolo 3, comma 1).
4. Verifica della regolarità contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30
giugno 2020 e rateazioni
Facendo seguito a quanto rappresentato con il messaggio n. 3341/2020, si evidenzia che la
sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020
al 30 giugno 2020, disposta dal decreto interministeriale del 15 settembre 2020, comporta
che, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla
definizione delle procedure di esonero, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica
di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco già
provvisoriamente indicati nel citato messaggio e confermati nell’elenco di cui all’Allegato 1 al
decreto interministeriale, che si allega al presente messaggio (Allegato n. 1).
Infatti, la circostanza che l’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 15 settembre
2020 abbia previsto che: “In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello
di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto
dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i
destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime” comporta,
per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’applicazione dell’articolo 3, comma
2, del D.M. 30 gennaio 2015, secondo cui la regolarità contributiva si considera sussistente in
caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
La medesima circostanza comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva,
l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei
debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza
di esonero.
Per entrambe le fattispecie (verifica della regolarità contributiva e rateazioni), successivamente
al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero, ai fini della regolarità del
periodo interessato dalla sospensione o ai fini dell’esclusione dell’esposizione debitoria dalla
rateazione, il contribuente dovrà procedere all’immediata presentazione dell’istanza di esonero
per consentire la verifica della conformità del codice Ateco.
Con riguardo alla previsione di cui all’articolo 58-quater introdotto dalla legge di conversione
n. 126/2020 del decreto-legge n. 104/2020, che ha esteso la platea dei beneficiari dell’esonero
in trattazione alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20,
verranno fornite ulteriori indicazioni con apposito messaggio, una volta intervenuto il
consolidamento della disciplina ad essi applicabile.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
o 01.11.xx - coltivazione di cereali
o 01.50.xx - coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista
o 01.28.xx - coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
o 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria
o 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette
o 01.21.00 - Coltivazione di uva
o 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
o 01.30 - Riproduzione piante
o 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
o 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne
o 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini
o 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi
o 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini
o 01.46.00 - Allevamento di suini
o 01.47.00 - Allevamento di pollame
o 01.49.10 - Allevamento di conigli
o 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
o 01.49.40 - Bachicoltura
o 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
o 01.49.30 - Apicoltura
o 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
o 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
o 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
o 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
o 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
officinali, semi oleosi, patate da semina
o 46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
o 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante
o 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
o 82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
o 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
o 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
o 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
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