Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20-11-2020
Messaggio n. 4358
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 222, comma 8, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative
agli eventuali riesami
1. Premessa
L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato in sede di conversione dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, al comma 8, la concessione, per il mese di maggio
2020, di un’indennità pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di
cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari
di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, le cui istruzioni amministrative sono state fornite con
la circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti e sulle
incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative
motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”,
servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte degli Enti di Patronato sia da
parte del cittadino con le proprie credenziali.
Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione
centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative
agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver
superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande
respinte
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle
motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore dei pescatori autonomi e la
documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione
(Allegato n. 1). Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva),
per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato
non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito
INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie a un’apposita
funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti
richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la
casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it,
istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
3. Indirizzi amministrativi sui riesami in ordine alla qualifica di pescatore autonomo
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali
devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni
amministrative.
Il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che
svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge
n. 250/1958; pertanto i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8 dell’articolo 222
destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e
non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
In merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” si precisa che questa non risulta
attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica, pertanto il richiedente, in sede di
riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del
rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, per i
soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare il codice fiscale del
lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente far
produrre al richiedente il contratto di lavoro autonomo o documentazione equipollente.
Per i soggetti associati tale documentazione può essere rappresentata, alternativamente:
- dalla copia della lettera di incarico;
- dalla copia dell’ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la
data di inizio dell’incarico).
Nel caso di pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa la
documentazione da produrre è la seguente:
- dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione
quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di
iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
- autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla
Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di
pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività
esclusiva e prevalente.
Infine, nel caso di pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in
cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:
- dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione
quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di
iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
- estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e
prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi
d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc.
4 Gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 222, comma 8, del D.L. n. 34/2020
Ai pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, per poter accedere al beneficio
relativo al mese di maggio 2020 è richiesto inoltre di:
- non essere titolari di pensione;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- non essere titolare di lavoro dipendente.
Relativamente agli ultimi due requisiti sopra elencati, si rappresenta quanto segue:
- la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (Casse/Enti extra Inps, gestione
ARTCOM, gestione CDCM) è rilevata alla data del 1° maggio 2020. Tale verifica deve essere
svolta prendendo in considerazione i dati presenti all’interno del Casellario dei Lavoratori Attivi,
dell’archivio Artigiani e Commercianti, nonché dell’archivio relativo a Coltivatori diretti, coloni e
mezzadri;
- per la verifica della condizione circa l’assenza di rapporti di lavoro dipendente, l’Istituto
prende in considerazione i dati risultanti in UNILAV e in Uniemens, verificando che non vi siano
comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto attivo alla data di titolarità del beneficio
richiesto. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari
termini di scadenza di presentazione del flusso mensile sono valutate dalla Struttura
territoriale.
Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1 e relative ai
controlli: PENSIONI, REM_NO, ILD_NO, IND_COVID), il richiedente, avverso tali provvedimenti
di reiezione, può proporre azione giudiziaria.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE DELL’INDENNITÀ COVID-19 IN FAVORE DEI PESCATORI AUTONOMI
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
La prestazione non può essere riconosciuta Autocertificazione della comunicazione della cessazione
poiché, dai dati attualmente in possesso presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
dell’Istituto, risulta iscritto alla gestione Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con
autonoma degli Artigiani e Commercianti. indicazione di data e n. protocollo.
Qualora sia in possesso di informazioni utili in Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione
merito, può inviare entro 20 giorni Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di
documentazione utile alla Sede Inps Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
competente (cfr. anche i messaggi Inps di Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione
riferimento sui riesami). della posizione Commerciante presentata all'INPS con
Avverso il presente provvedimento può indicazione della Data di cessazione, Data e numero di
ART_COM_NO
comunque proporre azione giudiziaria da protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione
notificare alla Sede Inps territorialmente autonoma Commercianti.
competente. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto
di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione
inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la
cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o
presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con
indicazione della data e numero di protocollo della
comunicazione.
La prestazione non può essere riconosciuta Comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa
poiché, dai dati attualmente in possesso professionale o ad altra gestione previdenziale obbligatoria,
dell’Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme con indicazione della Data di cessazione.
previdenziali obbligatorie.
Qualora sia in possesso di informazioni utili in
CASS_ATT merito, può inviare entro 20 giorni
documentazione utile alla Sede Inps
competente (cfr. anche i messaggi Inps di
riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La prestazione non può essere riconosciuta Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli
poiché, dai dati attualmente in possesso imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione
dell’Istituto, Lei risulta iscritto alla gestione della comunicazione della cessazione presso la Camera di
autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione
mezzadri. della data e del numero di protocollo della comunicazione.
Qualora sia in possesso di informazioni utili in Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera di
merito, può inviare entro 20 giorni Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione
documentazione utile alla Sede Inps di presentazione della domanda di cessazione della posizione
competente (cfr. anche i messaggi Inps di di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della
CDCM_NOT riferimento sui riesami). data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta
Avverso il presente provvedimento può di cancellazione alla gestione agricola autonoma.
comunque proporre azione giudiziaria da Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD):
notificare alla Sede Inps territorialmente Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
competente. n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto
titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del
coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in
CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo
della comunicazione.
La prestazione non può essere riconosciuta Reiezione forte
poiché risulta essere beneficiario della
indennità Covid-19 per lavoratori domestici.
ILD_NO Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La prestazione non può essere riconosciuta Reiezione forte
poiché il richiedente percepisce già un’altra
IND_COVID indennità prevista per fronteggiare
l’emergenza conseguente alla pandemia da
Covid-19.
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La Sua domanda non può essere accolta Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro,
poiché, dai dati attualmente in possesso integrata con documentazione a comprova (copia della lettera
dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si
lavoro dipendente. evince la data di cessazione del rapporto di lavoro), altrimenti
Qualora sia in possesso di informazioni utili in produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro
merito, può inviare entro 20 giorni “autonomo”. Ad esempio, copia della lettera di incarico da cui
LAV_DIP documentazione utile alla Sede Inps risulti la natura “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo
competente (cfr. i messaggi Inps di documento relativo al pagamento dei compensi, da cui si
riferimento sui riesami). evinca la data di inizio dell’incarico.
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La sua domanda non può essere accolta Reiezione forte
poiché Lei risulta titolare di pensione diretta /
ape sociale.
PENSIONI Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
La sua domanda non può essere accolta Se associato in cooperativa e’ possibile produrre la copia del
poiché, dai dati attualmente in possesso contratto attestante la natura del lavoro “autonomo”. Ad
dell’Istituto, Lei non risulta essere un esempio, copia della lettera di incarico da cui risulti la natura
pescatore autonomo, anche socio di “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo documento
cooperative, che esercita professionalmente relativo al pagamento dei compensi, da cui si evinca la data
PESC
la pesca in acque marittime, interne e di inizio dell’incarico.
lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. - Se pescatore addetto alla pesca marittima costiera non
250. associato in cooperativa è possibile:
Qualora sia in possesso di informazioni utili in a) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione
merito, può inviare entro 20 giorni della domanda di iscrizione all’INPS della posizione
CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)
documentazione utile alla Sede Inps quale pescatore autonomo di cui alla legge n.
competente (cfr. anche i messaggi Inps di 250/1958, con indicazione della data di iscrizione,
riferimento sui riesami). data e numero di protocollo della richiesta di
Avverso il presente provvedimento può iscrizione.
comunque proporre azione giudiziaria da b) produrre autocertificazione di iscrizione nelle
notificare alla Sede Inps territorialmente matricole della gente di mare di 3° categoria tenuti
competente. Capitaneria di Porto, denominazione della matricola
del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi
della licenza di pesca e infine dichiarazione di
esercizio della pesca come attività esclusiva e
prevalente;
- Se pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non
associato in cooperativa è possibile:
a) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione
all'INPS della domanda di iscrizione della posizione
quale pescatore autonomo di cui alla legge n.
250/1958, con indicazione della data di iscrizione,
data e numero di protocollo della richiesta di
iscrizione.
b) estremi della licenza di pesca, dichiarazione di
esercizio della pesca come attività esclusiva e
prevalente, dichiarazione di non lavorare alle
dipendenze di terzi come concessionari di specchi
d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, ecc.
La sua domanda non può essere accolta Reiezione forte
poiché Lei risulta titolare del Reddito di
Emergenza di cui all’articolo 82 del Decreto-
legge 34 del 2020.
REM_NO
Avverso il presente provvedimento può
comunque proporre azione giudiziaria da
notificare alla Sede Inps territorialmente
competente.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4358/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.