Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.Differimento al 16 dicembre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero
Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.Differimento al 16 dicembre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-12-2021
Messaggio n. 4438
OGGETTO: Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e
del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello
spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.Differimento al 16 dicembre 2021 del termine di
presentazione delle domande di esonero
L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di
conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021,
per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio,
nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a loro carico.
L’Istituto, con la circolare n. 140/2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo e, con la
successiva circolare n. 169/2021, ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle
istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto,
prevedendo che le stesse potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della predetta circolare.
In ragione del termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11
dicembre 2021 (sabato), si comunica che lo stesso, anche in considerazione della
concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021.
Con riferimento al termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’articolo 43 del decreto legge n.
73/2021 per la fruizione della misura, si precisa, come già previsto nel messaggio n.
4420/2021, che lo stesso non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di
lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì come il termine previsto
dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza
del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di
integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della
contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.
Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di
esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di
compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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