Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4468/2024
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa.
Riferimento normativo
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 27-12-2024
Messaggio n. 4468
OGGETTO: Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità
lavorativa.
L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, per accedere
alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentata all'INPS in via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevede altresì che la NASpI spetta a
decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la
domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, attuativa delle disposizioni in materia di NASpI di
cui agli articoli 1-14 del decreto legislativo n. 22/2015, in ordine alla decorrenza del termine di
presentazione della domanda, al paragrafo 2.6 è stato chiarito che, nel caso di evento di
malattia comune indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale
indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane
sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la
parte residua.
Inoltre, in merito alla decorrenza della prestazione, al paragrafo 2.7 della citata circolare n.
94/2015 è stato precisato che, in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia
professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a
decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro
tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga
presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.
Considerata l’incidenza dell’evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale
sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI e al fine di evitare ritardi
nell’istruttoria delle relative domande, gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della
capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità
operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali
(UOST).
Tuttavia, nonostante tale processo di verifica del riacquisto della capacità lavorativa abbia
ridotto significativamente i tempi di attesa per il riconoscimento della prestazione, al fine di
rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande in argomento, con il presente
messaggio si comunica che, per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che
attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall'INAIL, il certificato
definitivo rilasciato dal predetto Ente.
I suddetti certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del
richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche
successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.
Si evidenzia che le indicazioni fornite con il presente messaggio decorrono dal 1° marzo 2025.
Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni operative e procedurali per la gestione
delle domande in argomento da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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