Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024
Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30-12-2024
Messaggio n. 4479
OGGETTO: Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo
per i datori di lavoro privati che siano in possesso della
"Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del
decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di
acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di
lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di
genere” entro il 31 dicembre 2024
L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1%
dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di
lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo
46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice per le pari opportunità
tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.
Ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022, attuativo
del citato articolo 46-bis, la “Certificazione della parità di genere” viene rilasciata in conformità
alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità
accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento,
sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in
argomento[1]. Si specifica che gli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della
certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 sono solo quelli presenti nell’elenco
disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-
certificazione.
Si ribadisce, inoltre, che la “Certificazione della parità di genere” è emessa in conformità alla
prassi UNI/PdR 125:2022, ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna e del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022, e che la mera presentazione,
anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e
femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, non
consente ad un’azienda di accedere al beneficio.
Il decreto del 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in oggetto, a
decorrere dal 2022.
Con la successiva circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, alla quale si rinvia integralmente,
sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione
dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della citata legge n. 162/2021.
In particolare, la citata circolare ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori
di lavoro che avessero conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31
dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero.
Successivamente, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 è stata avviata la campagna
di acquisizione delle richieste di esonero relative alle certificazioni conseguite entro il 31
dicembre 2023.
Tanto premesso, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il presente
messaggio si rende noto che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata
“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è stato rilasciato il modulo di
istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo
da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere”
entro il 31 dicembre 2024. Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l’anno
di riferimento 2024.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, ai datori di lavoro privati
che conseguano la“Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024, le
richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile
2025. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della
certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della
“Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della
parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della
parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere
in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis,
l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione
dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di
riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa.
Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione
occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo
di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, si ribadisce, come già
precisato da ultimo nel messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, che l’indicazione della
retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione
della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento
del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta
della misura agevolata.
Al riguardo, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la
sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di
validità della certificazione.
La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni
medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare
dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da
erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il
datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca
mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella
domanda è pari a 100.000 euro e non a 2.000 euro.
Con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, si rappresenta che le domande volte al
riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di
elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo
volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2025). Al termine delle elaborazioni, verrà
comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presenteall’internodel “Portale delle
Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero e della
conseguente elaborazione massiva delle istanze, il Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei
datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della “Certificazione di parità di
genere” di cui all'articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna.
Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra
illustrati, la domanda non può trovare accoglimento.
Al riguardo, si precisa che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale
esonero in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite
massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n.
162/2021).
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1%
della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno
contrassegnate dallo stato “Accolta”.
A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario
deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state
presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale,
l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per
codice fiscale.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6,
comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell’ipotesi di insufficienza di tali
risorse, l’esonero - in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo
decreto interministeriale - sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei
beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate
dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile
procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”,
con il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n.
162/2021”.
La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a
cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per
l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto
interministeriale 20 ottobre 2022.
Inoltre, in caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il
datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva
comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del
contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it
del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3,
comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della
misura autorizzata.
Da ultimo, ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, si chiarisce che i datori di
lavoro privati che hanno presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle
richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della
parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito
dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i
36 mesi di validità della certificazione stessa.
Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento
della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la
richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2024 sarà respinta.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 saranno fornite ulteriori
indicazioni.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni
operative già fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della
misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente
campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e
delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. Al
riguardo, si evidenzia, da ultimo, che il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle
mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio
esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”) previsto nella citata
circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Le regole per il rilascio e il mantenimento della certificazione da parte degli Organismi di
certificazione accreditati sono definite dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente
per la UNI/PdR 125:2022, e riguardano la sorveglianza annuale e il rinnovo ogni tre anni.
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