Decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 27-11-2020
Messaggio n. 4484
OGGETTO: Decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137. Termini di trasmissione delle
domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in
deroga) e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica
da COVID-19
1. Premessa
In attesa della imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in
materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con il
presente messaggio si forniscono indicazioni in ordine ai termini di trasmissione delle domande
relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario.
2. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa
integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario
Il decreto-legge n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai
termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le
causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la quale il termine per la
presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in
deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La seconda parte del
medesimo comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine
decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione,
detto termine si colloca alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che
l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo
12 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la
trasmissione delle istanze, si precisa che le domande di trattamenti per causali collegate
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle
attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere
trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre
2020).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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