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Messaggio INPS 4589/2020

Prime indicazioni sulle indennità previste dal decreto-legge 30 ottobre 2020, n. 157. Termini di presentazione delle domande

Pubblicato: 03/12/2020 In vigore dal: 03/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prime indicazioni sulle indennità previste dal decreto-legge 30 ottobre 2020, n. 157. Termini di presentazione delle domande

Testo normativo

Roma, 04-12-2020 Messaggio n. 4589 OGGETTO: Prime indicazioni sulle indennità previste dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. Termini di presentazione delle domande Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto - in continuità con le misure di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, e di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In attesa della pubblicazione dell’apposita circolare dell’Istituto, con la quale verranno fornite nel dettaglio le novità legislative del richiamato decreto-legge n. 157 del 2020, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, con il presente messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge medesimo, nonché in ordine ai termini - previsti a pena di decadenza dallo stesso decreto - di presentazione delle domande per l’accesso alle indennità a favore dei lavoratori tutelati. L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020 ha previsto l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020. In ragione di detta previsione, l’Istituto provvederà ad erogare automaticamente – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda - la predetta indennità a favore dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell’indennità di cui al richiamato articolo 15, comma 1: lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. Il medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 ha altresì previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto- legge n. 137 del 2020, prevedendo per ciascuna categoria requisiti specifici per l’accesso alle indennità di cui trattasi, nonché la presentazione di apposita domanda all’INPS. Considerato, infine, che il decreto-legge n. 157 del 2020 ha fissato i termini di presentazione delle domande per l’accesso alle indennità dallo stesso introdotto e ha altresì previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si riportano di seguito tutti i termini entro i quali è possibile presentare le domande per l’accesso alle indennità di cui al decreto-legge n. 157 del 2020, di cui al decreto-legge n. 137 del 2020, nonché per l’accesso alle indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. 1. Domande indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto. 2. Domande indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020. 3. Domande indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020. Con riferimento ai servizi telematici di presentazione delle domande di cui ai precedenti punti 2 e 3, si fa presente che gli stessi sono già attivi e disponibili nel sito internet dell’Istituto. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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