Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4620/2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di rimborso e compensazione
Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di rimborso e compensazione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-12-2021
Messaggio n. 4620
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo
1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Istanze di rimborso e compensazione
Con i messaggi n. 3974 del 15 novembre 2021 e n. 4184 del 26 novembre 2021
l’Istituto ha reso nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche preliminari per la
fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta
dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-
bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gli importi concessi dall’Istituto sono
visualizzabili dagli interessati sul “Cassetto previdenziale” della gestione di riferimento a
decorrere dal 29 novembre 2021.
Facendo seguito a quanto già previsto nel citato messaggio n. 3974/2021, si precisa che
gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione dell’esonero
potranno essere compensati o rimborsati a opera delle Strutture territoriali competenti,
secondo quanto indicato con riferimento a ciascuna fattispecie.
In considerazione della circostanza che sono ancora in corso le attività di verifica dei
requisiti dell’esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di
riesame e della relativa gestione, le richieste di compensazione e rimborso potranno
essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio.
1. Istanze di rimborso
Il rimborso della contribuzione versata può essere effettuato solo dopo il completamento
di tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della
legge n. 178/2020 e dal decreto ministeriale del 17 maggio 2021.
Pertanto, le istanze presentate dai contribuenti al fine di ottenere la restituzione delle
somme versate e per le quali è stato concesso l’esonero contributivo potranno essere
accolte soltanto dopo la puntuale verifica, attualmente in corso, della presenza di tutti i
requisiti previsti:
possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il
Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015
avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al
33% rispetto a quelli dell'anno 2019
avere percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante
dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro
non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza
obbligatoria
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary
Framework).
A tale proposito, non è possibile indicare una data di completamento delle suddette
verifiche a livello centralizzato, atteso che alcune di esse dipendono dalla trasmissione
di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla loro successiva lavorazione.
Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
obbligati al versamento sul minimale di reddito, le istanze di rimborso devono essere
presentate attraverso il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, al seguente
percorso: “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”.
I soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi
professionisti possono presentare le istanze di rimborso soltanto dopo l'avvenuta
presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
Per i contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le istanze di
rimborso devono essere presentate tramite il “Cassetto previdenziale Autonomi in
agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Rimborsi”.
2. Istanze di compensazione
Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, e per quelli iscritti alla
gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati
per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021,
conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in
compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021
potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.
Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
le istanze di compensazione devono essere presentate tramite le “Comunicazioni
Bidirezionali” inserendo nell'oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020
domanda di compensazione”.
I contribuenti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i
liberi professionisti potranno presentare le istanze di compensazione soltanto dopo
l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
Per i contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le istanze di
compensazione devono essere presentate tramite il “Cassetto Previdenziale Autonomi in
agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Comp. Contributiva”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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