Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio
Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-12-2021
Messaggio n. 4624
OGGETTO: Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai
trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”.
Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio
Con messaggio n.4580 del 21 dicembre 2021 sono stati illustrati gli indirizzi e fornite le
istruzioni procedurali che attengono alla portata della norma citata in oggetto.
Le presenti indicazioni forniscono le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni
erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale.
A livello centrale verranno individuate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30
settembre 2021 e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31/12/2021 il termine
decadenziale relativo al conguaglio.
Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni esposti nei flussi con
competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura
di gestione contributiva.
In conseguenza del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale, potranno
verificarsi le seguenti casistiche:
Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio.
Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di
competenza di novembre e dicembre 2021;
Aziende che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di
scadenza originaria.
Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione
contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine
decadenziale, generando una nota di rettifica.
Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse
saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.
Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il
riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il
31 marzo 2022 all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la
chiusura dell’inadempienza.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4624/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.