Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”
Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28-12-2021
Messaggio n. 4696
OGGETTO: Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155”
Premessa
Con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito, anche
Codice), il legislatore è intervenuto sulle procedure concorsuali con la finalità di
sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di restare operative sul mercato.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’entrata in vigore del Codice,
inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14/2019), è stata differita, da ultimo,
al 16 maggio 2022 a opera del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
All’originaria data di entrata in vigore del decreto legislativo e alle successive proroghe
hanno fatto eccezione, in virtù dell’articolo 389, comma 2, del Codice, alcuni articoli per
i quali è stata fissata come data di entrata in vigore il 16 marzo 2019[1].
Tra tali articoli figura l’articolo 363, rubricato “Certificazione dei debiti contributivi e per
premi assicurativi”, il quale stabilisce che: “L’Istituto nazionale per la previdenza sociale
e l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale,
comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e
premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico”.
A tal fine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 363 e, dunque, entro il
14 giugno 2019, l’Istituto è stato chiamato a definire i contenuti della certificazione e i
tempi di rilascio della stessa, da sottoporre all’approvazione del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, e, per i
profili di competenza, con il Dipartimento della Funzione pubblica.
Con la determinazione del Direttore generale n. 99 del 14 giugno 2019, approvata, in
ossequio a quanto stabilito dall’articolo 363, comma 2, del Codice, dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dal
Dipartimento della Funzione pubblica, l’Istituto ha dunque provveduto a definire i
contenuti della certificazione e i tempi per il rilascio della stessa.
Alla suddetta determinazione è allegato il modello della “Certificazione dei debiti
contributivi” che, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 14/2019, potrà essere
utilizzato nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ivi
disciplinate che, come sopra evidenziato, saranno attivabili a partire dal 16 maggio
2022.
A fronte dell’attuale quadro normativo, lo stesso decreto-legge n. 118/2021, che ha
differito l’entrata in vigore del Codice alla data del 16 maggio 2022, ha introdotto,
all’articolo 2, in vigore dal 15 novembre 2021[2], una nuova procedura di composizione
negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, per consentire all’imprenditore di
affrontare le situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ancora
reversibili[3] e per l’accesso alla quale è necessario produrre la medesima certificazione.
Infatti, l’articolo 5[4] del citato decreto-legge, nel disciplinare l’accesso alla nuova
procedura e il suo funzionamento, ha disposto, al comma 3, lettera g), che
l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisca nella piattaforma
telematica, tra gli altri documenti, il certificato dei debiti contributivi e per premi
assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del Codice.
A tale proposito, si evidenzia che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente è
presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori
iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricolturamediante la compilazione di un
modello, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento
dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
Con il presente messaggio si illustra la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione
dei Debiti Contributivi”, sviluppata, fra l’altro, per dare attuazione a quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 363 del Codice e che afferisce agli adempimenti di competenza
dell’Istituto.
1. Il Certificato unico dei debiti contributivi: contenuti e termine per il rilascio
Come sopra precisato, il debitore che intenda chiedere l’accesso a una delle procedure
di regolazione della crisi o dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 39 del Codice deve
provvedere al deposito della certificazione di cui all’articolo 363.
Il tribunale, ai sensi dell’articolo 42 del Codice, può a sua volta richiedere la medesima
certificazione a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del
concordato preventivo.
Ferma l’attuale esclusione del rilascio della certificazione ai sensi delle richiamate
disposizioni, l’emissione della certificazione, a decorrere dal 15 novembre 2021, è
previsto che avvenga per consentire all’imprenditore commerciale[5] e agricolo[6] (in
condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la
crisi o l'insolvenza) di poter inserire, nella piattaforma telematica disponibile sul sito
internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, la documentazione a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un esperto
indipendente,quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
Nell’elenco della documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n.
118/2021, alla lettera g) è indicato il Certificato unico dei debiti contributivi di cui
all'articolo 363, comma 1, del Codice.
Con la citata determinazione del Direttore generale n. 99/2019 è stato previsto che il
Certificato unico riporti:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore;
b) il numero identificativo (protocollo) e la data di effettuazione della richiesta;
c) le esposizioni debitorie consolidate, distinte per Gestione previdenziale, il numero di
posizione contributiva, il periodo, l’importo dei contributi, l’importo delle sanzioni civili e
lo stato del credito. A tal fine il certificato sarà corredato di un prospetto riepilogativo
delle esposizioni debitorie con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli
affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione.
Per il rilascio del Certificato unico è stato fissato un termine massimo di 45 giorni
decorrente dalla data della richiesta.
Il Certificato, firmato digitalmente dal Direttore della Struttura INPS territorialmente
competente, è trasmesso al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro
il suddetto termine.
2. Procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”
La procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” costituisce l’evoluzione
della procedura denominata “VE.R.A. Verifica Regolarità Aziendale”, in uso presso le
Strutture territoriali, basata su una metodologia di analisi della posizione del
contribuente identificato attraverso il codice fiscale, nella stessa logica adottata nella
piattaforma “Durc On Line” di cui al D.M. 30 gennaio 2015 - emanato in attuazione
dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 - e successive modificazioni.
Per gli utenti interni, la procedura “VE.R.A. e Certificazione Debiti Contributivi” è
accessibile dalla intranet seguendo il percorso: “Processi” > “Gestione del credito” >
“Piattaforma della regolarità VE.R.A. e Certificazione Debiti Contributivi”.
Per l’utilizzo della procedura gli utenti interni dovranno essere autorizzati dagli operatori
IDM di Sede con il profilo di “Certificatore”.
Il Certificato unico dei debiti contributivipuò essere richiesto dall’imprenditore, profilato
all’interno del sistema INPS come legale rappresentante/lavoratore autonomo,
attraverso l’apposito servizio online “VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi”,
reso disponibile sul sito www.inps.it a partire dalla data che sarà comunicata con
successivo messaggio.
All’atto dell’accesso al servizio l’interessato deve dichiarare la volontà di effettuare una
richiesta di certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del Codice e
inserire obbligatoriamente l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le successive
comunicazioni.
Qualora per il codice fiscale indicato non risultino iscrizioni in alcuna delle Gestioni
amministrate dall’INPS, la procedura, dopo l’elaborazione, informerà il richiedente che la
verifica per il codice fiscale non è applicabile per l’Istituto.
La richiesta è contrassegnata dal sistema con un “numero ticket” che viene
contestualmente comunicato (a video) al richiedente unitamente all’avviso che
l’apposizione del numero di protocollo avverrà entro le successive 72 ore.
Il protocollo viene generato entro le 72 ore lavorative in capo alla Sede che prende in
carico l’istanza e che provvederà al rilascio della certificazione.
Entro il termine di 45 giorni dalla data della richiesta, tramite la procedura “VE.R.A. e
Certificazione dei Debiti Contributivi”, sarà generato il Certificato unico, sottoscritto con
firma digitale dal Direttore della Sede che ha in carico l’istanza in formato “pdf.A” non
modificabile e trasmesso al richiedente tramite PEC non oltre tale termine.
Il Certificato unico prodotto è reso disponibile al richiedente anche a video e potrà
essere scaricato dalla procedura, ma non avrà valore di certificazione in quanto privo di
firma digitale.
Allo scadere dei 45 giorni dalla data della richiesta, qualora la Sede competente non
provveda a validare la certificazione completando il procedimento di rilascio, la
procedura chiuderà l’istanza in stato “Non elaborata” e l’informazione circa il mancato
esito sarà resa disponibile a video all’interessato in corrispondenza dei dati della
richiesta.
3. Rilascio del Certificato unico dei debiti contributivi: verifica e consolidamento
delle esposizioni debitorie
Il Certificato unico deve riportare le esposizioni debitorie presenti, alla data della
richiesta, in tutte le Gestioni previdenziali amministrate dall’INPS e riconducibili al codice
fiscale del debitore, evidenziando i crediti in fase amministrativa che presentano la
condizione di azionabilità del recupero. Inoltre, deve contenere l’indicazione dei crediti
affidati all’Agente della Riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il
pagamento ovvero un provvedimento di sgravio/discarico/annullamento.
Al fine di semplificare il procedimento di richiesta della certificazionee agevolare il
procedimento di verifica e di consolidamento delle esposizioni debitorie, il nuovo servizio
denominato “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” fornisce alla Sede
competente un esito automatizzato riferito al codice fiscale del debitore, proponendo
l’evidenza delle esposizioni debitorie in fase amministrativa per ciascuna Gestione
previdenziale (Gestione Uniemens - Gestione ex Enpals - Gestione Autonomi Artigiani e
Commercianti - Gestione Agricoltura - Gestione Separata, Gestione Dipendenti Pubblici)
per le successive attività di verifica con riferimento alla correttezza, completezza e
legittimità delle stesse, nonché per la conferma dei debiti contributivi da certificare e
l’eventuale integrazione correlata allo stato del credito all’atto della richiesta.
In proposito, si evidenzia che attualmente le situazioni debitorie da vigilanza
documentale correttamente notificate e per le quali sia scaduto il termine di
contestazione non vengono rilevate dalla procedura. Pertanto, le relative esposizioni
debitorie dovranno essere oggetto di integrazione da parte della Sede competente.
Con riguardo ai crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, in attesa
della definizione delle attività per il colloquio in cooperazione applicativa con l’Agenzia
delle Entrate-Riscossione, la procedura fornirà l’esito rilevato dagli archivi della
procedura Gestione AVA.
Sono in corso di definizione le attività che consentiranno, attraverso la cooperazione
applicativa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di completare il predetto esito con i
dati aggiornati relativi all’importo delle sanzioni maturate successivamente alla scadenza
del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso di addebito.
Si segnala, peraltro, che nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la
soluzione della crisi d’impresa è previsto che l'imprenditore, al momento della
presentazione dell'istanza, inserisca nella piattaforma telematica anche la situazione
debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (cfr. l’articolo 5,
comma 3, lettera f), del decreto-legge n. 118/2021). Tale circostanza, nelle more del
perfezionamento del colloquio in cooperazione applicativa con l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, consentirà la puntuale rappresentazione dell’esposizione debitoria presso il
predetto Agente, comprensiva anche della quota dei crediti di pertinenza dell’Istituto.
A tale fine, l’apposita sezione del Certificato unico risulta temporaneamente integrata
con la seguente indicazione: “certificazione da integrare ai sensi dell’articolo 5, comma
3, lettera f), del decreto-legge n. 118/2021”.
I crediti, avviati alle attività prodromiche alla consegna agli Agenti, che risultino ancora
in stato “formato”, ai fini della certificazione, saranno rilevati come esposizione debitoria
in fase amministrativa.
Nella fase di validazione della certificazione l’operatore dovrà verificare nella procedura
Gestione AVA se l’avviso di addebito abbia subito una modifica dello stato; in tal caso, il
credito dovrà essere registrato nella sezione dei crediti affidati per il recupero all’Agente
della Riscossione.
Qualora la procedura non rilevi la presenza di esposizioni debitorie la Sede dovrà
comunque effettuare una ricognizione sul codice fiscale tesa a confermare l’assenza di
evidenze non ancora registrate negli archivi gestionali.
Tutte le richieste in entrata sono canalizzate in back office alla Sede ricevente
individuata secondo i criteri già in uso per la definizione della competenza nell’ambito
delle interrogazioni sulla piattaforma “Durc On Line”.
In base alla determinazione del Direttore generale n. 99/2019, la competenza ad
effettuare la verificadelle esposizioni debitorie è individuata in capo alla Sede -
Direzione provinciale, Filiale metropolitana, Filiale provinciale (ove istituita), Agenzia
complessa - che ha in carico la gestione delle posizioni riconducibili al codice fiscale del
debitore.
In caso di pluralità di Sedi coinvolte, il consolidamento delle esposizioni debitorie
compete alla Direzione provinciale, Filiale metropolitana, Filiale provinciale (ove istituita)
presso cui risulta il debito di maggiore importo, il cui Direttore è competente a
sottoscrivere il Certificato unico.
A tal fine, è stata prevista l’apposita funzione di “Cambio Sede”, che potrà essere
attivata, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, nell’arco delle 72 ore lavorative
successive all’inserimento della richiesta. L’attivazione di tale funzione viene comunicata
sia al Direttore della Sede che ha operato il trasferimento sia al Direttore della Sede
individuata come destinataria della richiesta.
Stante la previsione del termine di 45 giorni dalla data della richiesta per il rilascio del
Certificato unico, la procedura, a partire dal 13° giorno dalla medesima data e a seguire
ogni 10 giorni, invierà un warning al Direttore che evidenzierà che la richiesta non è
stata ancora definita.
Come sopra specificato, il Certificato unico, concluse le attività tese al consolidamento
dell’esposizione debitoria sulla base delle indicazioni sopra fornite, è sottoscritto
digitalmente dal Direttore della Sede competente e sarà trasmesso tramite la procedura
all’indirizzo PEC indicato all’atto dell’inserimento della richiesta.
Allo scadere dei 45 giorni dalla data della richiesta, qualora la Sede competente non
provveda a validare la certificazione completando il procedimento di rilascio, la
procedura chiuderà l’istanza in stato “Non elaborata” e l’informazione circa il mancato
esito sarà comunicata al Direttore con una mail di warning.
In ragione della finalità rivestita dalla certificazione nell’ambito della procedura di
composizione negoziata illustrata al paragrafo 1 e, a regime, con l’entrata in vigore del
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019,
nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ivi disciplinate, si
sottolinea la necessità che tutte le richieste siano definite nel rispetto dei termini del
procedimento fissati con la determinazione direttoriale n. 99/2019, al fine di escludere
che il ritardo possa incidere sulle fasi di svolgimento delle predette procedure rendendo
necessaria la reiterazione della richiesta.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, era stato previsto entrasse in vigore il 15
agosto 2020, salvo gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377,
378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono entrati in vigore il 16 marzo 2019.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, ha successivamente disposto che il decreto legislativo n. 14/2019 entrasse in vigore il
1° settembre 2021.
Il decreto-legge n. 118/2021 ha successivamente disposto che il decreto legislativo n. 14/2019
entrerà in vigore il 16 maggio 2022, salvo il titolo II della Parte prima che entrerà in vigore il
31 dicembre 2023.
[2] Articolo 27 del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
147/2021: “1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a
decorrere dal 15 novembre 2021”.
[3] Articolo 2 del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
147/2021: “1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può
chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto
indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La
nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti
interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al
comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa”.
[4] Articolo 5 del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
147/2021:“1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma
telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile,
contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte
dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma
telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione
patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione
dell'istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano
finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e
dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di
fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale
attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio decreto n.
267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto
comma del predetto articolo 182-bis;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1,
del decreto legislativo n. 14 del 2019;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia
non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.
4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della
disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi
dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente
inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà
comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.
L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza
di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte
dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa
personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento
sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e
prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica
ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o
in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare
osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le
circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione
della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione
adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può
proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi
acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso
dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o
nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre
dall'accettazione del primo esperto nominato.
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e
comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui
agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della
crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza,
di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può
presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa”.
[5] Articolo 2082 c.c.: “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
[6] Articolo 2135 c.c.: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
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