Regolarizzazione della contribuzione correlata. Corresponsione di emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata
Regolarizzazione della contribuzione correlata. Corresponsione di emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 18-12-2020
Messaggio n. 4771
OGGETTO: Regolarizzazione della contribuzione correlata. Corresponsione di
emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto
di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della
retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione
correlata
Con la circolare n. 119/2013 e con il messaggio n. 2326/2020 l’Istituto ha fornito le indicazioni
per la determinazione della contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a
pensione e per la determinazione della sua misura.
L’importo da corrispondere, a totale carico del datore di lavoro, è dovuto per i periodi di
erogazione della prestazione, prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n.
92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”, a favore dei lavoratori interessati; contestualmente sono state fornite le indicazioni
per la gestione dei flussi di regolarizzazione relativi ad emolumenti corrisposti successivamente
alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo ed il relativo regime
sanzionatorio.
Tali emolumenti determinano un aumento della retribuzione media da porre a base del calcolo
della contribuzione correlata.
La contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi quattro anni (cfr. il messaggio n. 3096/2015 e n. 4704/2015).
Il versamento della contribuzione correlata - calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento
del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente - è effettuato
per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti
minimi richiesti per il diritto a pensione.
Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni in merito alla modalità di
regolarizzazione dei maggiori imponibili, determinati dalla corresponsione di emolumenti
corrisposti ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
I flussi regolarizzativi dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contraddistinta dal
codice di autorizzazione “6E”.
Per l’anno in corso, il datore di lavoro interessato procederà ad esporre sul flusso del mese nel
quale effettua la regolarizzazione, nell’elemento imponibile, la somma dell’imponibile del mese
più i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno.
Per differenze da imputare ad anni precedenti, il datore di lavoro interessato invierà flussi
regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno, utilizzando le modalità correnti già in uso.
Dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione il datore di lavoro
indicherà il solo imponibile corrente rideterminato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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