Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. Modalità operative. Precisazioni relative al rilascio del Durc nei settori del turismo e della cultura ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 157/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. Modalità operative. Precisazioni relative al rilascio del Durc nei settori del turismo e della cultura ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 157/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-12-2020
Messaggio n. 4840
Allegati n.1
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei
versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 30
novembre 2020, n. 157. Modalità operative. Precisazioni relative al
rilascio del Durc nei settori del turismo e della cultura ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 157/2020. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
Premessa
Con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020 sono state fornite indicazioni di carattere
generale relative alle misure contenute nella previsione normativa di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157.
Con il presente messaggio vengono fornite le istruzioni operative con riferimento alle diverse
Gestioni interessate e le correlate istruzioni contabili, nonché precisazioni relative al rilascio dei
documenti unici di regolarità contributiva (Durc) per l’erogazione dei contributi a favore dei
settori del turismo e della cultura previsti dall’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-
legge.
1. Aziende con dipendenti e natura giuridica privata
1.1 Aziende con dipendenti iscritti alla Gestione privata
Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 157/2020
Ai fini della sospensione le aziende, mediante l’inserimento dei codici sotto indicati all’interno
del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 157/2020 o dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà centralmente all’attribuzione del codice di
autorizzazione “4X”, che assume il più ampio significato di “Azienda interessata alla
sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art.13, c. 1 e 2, D.L 149/2020 e art.2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020”.
L’Istituto comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono
della sospensione de qua, ai fini della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti prescritti
dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione ai sensi
dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020, sono quelli con scadenza nel mese
di dicembre 2020.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2020, le
aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:
“N975”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c.1”;
“N976”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c. 2”.
Nell’elemento <SommeACredito> dovrà essere indicato l’importo dei contributi sospesi.
Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge n. 157/2020
Alle posizioni contributive relative alle aziende rientranti nella previsione normativa di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020, verrà attribuito il codice di
autorizzazione “4X”, che assume il più ampio significato di “Azienda interessata alla
sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art.13, c. 1 e 2, D.L 149/2020 e art.2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020”.
Il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito in automatico a cura della Direzione
generale e potrà essere visualizzato sul “Cassetto previdenziale Aziende”.
I contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, del decreto-legge n. 157/2020, sono quelli dovuti per la competenza del mese di
novembre 2020.
Per il periodo di paga novembre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le
aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, il codice già in uso “N974”, che assume il più
ampio significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e
decreto-legge n. 157/2020 art.2 comma 3”; nell’elemento <SommeACredito> andrà inserito
l’importo dei contributi sospesi.
Si precisa che l'importo dei contributi da dichiarare con i codici di sospensione N974, N975,
N976 non possono eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad
un credito in favore dell’Inps da versare con le consuete modalità (modello F24) ovvero ad un
credito azienda o ad un saldo pari a zero.
1.2 Aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Le aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, cui è
stato attribuito centralmente il codice autorizzativo “4X”, dovranno trasmettere nei termini il
flusso Uniemens ListaPosPA del mese di novembre 2020, valorizzando i campi degli imponibili
e dei contributi con i relativi importi, indicando altresì la quota di contributi sospesi nei
rispettivi elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di
iscrizione del lavoratore.
In particolare:
<ContributoSospesoCalam>, se il contributo sospeso si riferisce alla gestione
pensionistica;
<ContributoSospesoPrev>, se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale
(ad esempio, ex INADEL);
<ContributoSospesoCred>, se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
<ContributoSospesoENPDEP>, se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex
ENPDEP.
Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 30
novembre 2020.
1.3 Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera
agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (FPLD)
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola la sospensione riguarda i versamenti
relativi alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020 il cui termine ordinario di
scadenza è il 16 dicembre 2020.
Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 157/2020
Le aziende agricole che si avvalgono della sospensione dei versamenti ai sensi dell’articolo 2,
commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020, sono tenute a presentare apposita domanda
utilizzando i servizi on-line. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con
specifica comunicazione (news) nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.
A tali aziende verrà attribuito centralmente il codice autorizzazione “4Y”, che assume il
significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 157/2020”.
Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge n. 157/2020
Alle posizioni contributive relative alle aziende agricole rientranti nella previsione normativa di
cui all’articolo 2, comma 3, sarà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “4X”, che
assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. 157/2020”. Il
codice è visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.
Al riguardo, si precisa che per le aziende agricole assuntrici di manodopera, le quali svolgono
le attività identificate dai codici Ateco 56.10.12 - “Attività di ristorazione connesse alle aziende
agricole” e Ateco 55.20.52 - “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”, il suddetto
codice di autorizzazione verrà attribuito all’attività agricola principale.
2. Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini
della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n.
157/2020, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso
Uniemens.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi
dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020, sono quelli con scadenza legale
nel mese di dicembre 2020, secondo le specifiche fornite con la circolare n. 145/2020
(compensi erogati nel mese di competenza novembre 2020).
I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, nel flusso Uniemens
riferito ai periodi di sospensione, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di
<Collaboratore>, il valore 32, avente il significato di “Sospensione contributiva emergenza
epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1; mese di competenza
novembre 2020; validità dal 01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021”.
I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, nel flusso Uniemens
riferito ai periodi di sospensione dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di
<Collaboratore>, il valore 33, avente il significato di “Sospensione contributiva emergenza
epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2; mese di competenza
novembre 2020; validità dal 01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021”.
I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, nel flusso Uniemens
riferito ai periodi di sospensione dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di
<Collaboratore>, il valore 34, avente il significato di “Sospensione contributiva emergenza
epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3; mese di competenza
novembre 2020; validità dal 01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021”.
L’Istituto comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono
della sospensione de qua, ai fini della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti prescritti
dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.
3. Ulteriori indicazioni
Si ricorda, infine, che per le Gestioni sopra indicate e per tutte le altre per le quali nel periodo
di sospensione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 157/2020 non sono previste
scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente, la sospensione opera per i
versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, secondo quanto precisato nella
circolare n. 145/2020.
4. Articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 157/2020. Durc per l’erogazione dei
contributi a favore dei settori del turismo e della cultura
L’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 157/2020 ha disposto per i settori del turismo e
della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4 del medesimo articolo
12, che i documenti unici di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità alla data del 29
ottobre 2020 conservino la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31
gennaio 2021.
La norma - essendo preordinata alla possibilità di consentire alle imprese appartenenti ad uno
dei settori individuati l’accesso ai contributi elencati al comma 4 dello stesso articolo 12 - non
ha effetti con riguardo all’attività istruttoria relativa alle richieste di verifica di regolarità che,
nel corso del periodo indicato dall’articolo 12, comma 5, interessino un soggetto che opera nei
settori indicati. Pertanto, le medesime continueranno ad essere effettuate nel rispetto delle
condizioni fissate dal D.M. 30 gennaio 2015.
5. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con i codici elemento
“N975” e “N976”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 1.1 del presente
messaggio, devono essere imputati rispettivamente ai conti di nuova istituzione GPA00148 e
GPA00149.
L’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020, estende l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 11 del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; pertanto è stata variata la denominazione del codice
causale “N974”. Di conseguenza, verrà opportunamente ridenominato il conto GPA00142, ad
esso abbinato ed istituito in occasione della pubblicazione della circolare n. 129 del 13
novembre 2020.
Il programma di ripartizione della procedura automatizzata di ripartizione DM provvede, tra
l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni
aziendali ammesse alla sospensione.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, dei
liberi professionisti e dei committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende con natura giuridica
privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e delle aziende agricole assuntrici di
manodopera saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA00148
Denominazione Crediti per contributi sospesi alle aziende a causa
completa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 2, c. 1,
del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157
Denominazione CRED.CON.SOSP.AZ.EM.COVID-19 ART.2 C.1 DL 157/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA00149
Denominazione completa Crediti per contributi sospesi alle aziende a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 2, c. 2,
del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157
Denominazione abbreviata CRED.CON.SOSP.AZ.EM.COVID-19 AR.2 C.2 DL 157/20
Tipo variazione V
Codice conto GPA00142
Denominazione completa Crediti per contributi sospesi alle aziende a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 13,
comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; art. 11
del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; art. 2, c. 3, del
decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157
Denominazione abbreviata CR.CON.SOSP.AZ.C19 AR13DL137-DL149-AR2 C3
DL157/20
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