Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 54/2020
Istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100. Pubblicazione dei moduli AP139 e AP140
Riferimento normativo
Istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100. Pubblicazione dei moduli AP139 e AP140
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-01-2020
Messaggio n. 54
OGGETTO: Istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100. Pubblicazione
dei moduli AP139 e AP140
1. Premessa
L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle
forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata,
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il
diritto alla pensione anticipata, definita pensione Quota 100, al perfezionamento, nel periodo
compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità
contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per l’apertura della c.d.
finestra, di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14.
Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione Quota 100 non è cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Come già precisato con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, i redditi derivanti da qualsiasi
attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e
fino alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti
nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100 comportano la
sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di percezione dei predetti
redditi e il recupero delle rate eventualmente già corrisposte, ai sensi dell’articolo 2033 del
codice civile.
Con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019 sono state fornite indicazioni dettagliate in merito
alla disciplina dell’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro. In
particolare, è stata esclusa l’incumulabilità per i redditi percepiti nel periodo di godimento della
pensione Quota 100 derivanti da attività lavorativa svolta prima della decorrenza della
pensione e sono state indicate tipologie di redditi considerati cumulabili, in virtù di specifiche
disposizioni normative. Con riferimento all’attività di lavoro autonomo occasionale, è stato
precisato che i redditi che ne derivano sono cumulabili solo se di importo complessivo pari o
inferiore a 5.000 euro lordi annui.
Ferma restando la validità delle dichiarazioni reddituali già rese dai richiedenti in sede di
domanda di pensione o dai pensionati, successivamente alla decorrenza della stessa, per
facilitare l’adempimento dichiarativo derivante dal dettato normativo, sono stati resi
disponibili, accedendo alla sezione “Prestazione e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato
Pensionato” del sito istituzionale, i moduli per effettuare la dichiarazione dei redditi in
argomento; conseguentemente, con il presente messaggio, si forniscono indicazioni in merito
alle modalità di utilizzo dei moduli medesimi.
2. Dichiarazione della situazione reddituale
2.1 Dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100.
Modello AP140
Coloro i quali richiedono l’accesso alla pensione Quota 100 devono dichiarare nella domanda,
in via preventiva, l’assenza o meno di redditi incumulabili, secondo quanto precisato nella
circolare n. 117/2019, percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione
all’anno di decorrenza della stessa.
Analogamente, è necessario dichiarare in via preventiva anche:
a) l’importo di eventuali redditi derivanti dalle fattispecie descritte nell’elenco riportato nella
circolare n. 117/2019 al paragrafo 1.3 “Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della
pensione”;
b) l’importo di eventuali redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione
derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa (paragrafo
1.4 “Sospensione del pagamento della pensione”); in tali casi è necessario indicare anche il
periodo temporale in cui l’attività è stata realizzata.
L’Istituto, in ogni caso, verifica l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o
autonomo cumulabili e incumulabili con la pensione Quota 100 attraverso il confronto con i
dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e nelle altre banche dati disponibili.
Il modulo AP140 per la dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100
deve essere presentato a corredo della domanda di pensione.
Il modulo si compone di una copertina che riassume i principi essenziali della normativa in
vigore e indica le fattispecie rilevanti e le modalità di dichiarazione. Nella successiva parte
editabile vengono riportate le seguenti sezioni.
1. Dichiarazione di assenza di redditi da lavoro. Tale opzione deve essere compilata
qualora il soggetto non percepisca redditi da lavoro rilevanti in base al divieto di cumulo
disposto dalla normativa vigente. A tal proposito giova ricordare che, come illustrato
anche nella circolare n. 117/2019, i redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al
lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Pertanto, tale opzione deve
essere utilizzata anche nel caso in cui gli eventuali redditi da lavoro autonomo e
d’impresa percepiti dal dichiarante ammontino ad un importo pari o inferiore ai contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione
previdenziale.
2. Dichiarazione dei redditi da lavoro incumulabili, secondo quanto previsto dalla
circolare n. 117/2019, in quanto percepiti dopo la decorrenza della pensione nell’anno di
decorrenza della stessa e riferiti ad attività lavorativa svolta nel suddetto periodo. Con
riferimento al lavoro autonomo occasionale, ai fini della verifica del superamento del
limite dei 5.000 euro lordi annui, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di
tale attività, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno
precedenti la decorrenza della pensione Quota 100.
3. Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto
derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza della pensione Quota
100. In tali casi è necessario dichiararne la percezione indicando il periodo di svolgimento
della suddetta attività per consentire all’Istituto la corretta gestione dei dati reddituali.
4. Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili, in quanto
riferiti a fattispecie tassativamente elencate nel citato paragrafo 1.3 della circolare n.
117/2019, aventi natura di redditi da lavoro, ma non rilevanti ai fini di cui
trattasi per espresse deroghe normative.
Per esemplificare, se un soggetto al momento della domanda di pensione prevede di percepire
solo redditi rientranti nelle fattispecie derogatorie di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 della circolare n.
117/2019, dovrà compilare solo le apposite sezioni, di cui ai punti 3 e 4 sopra elencati, in base
alle casistiche occorrenti.
2.2 Dichiarazione reddituale per i soggetti già titolari di pensione Quota
100. Modello AP139
Sulla base di quanto già illustrato con riferimento al modulo reso disponibile per la
dichiarazione reddituale da utilizzare in fase di domanda di pensione, è stato realizzato il
modulo AP139 per coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100.
Il modulo è composto dalla copertina con le istruzioni e dalle sezioni editabili, già richiamate in
larga parte nel precedente paragrafo 2.1.
Il titolare di pensione Quota 100 deve dichiarare tempestivamente, a preventivo o, nel più
breve tempo possibile, a consuntivo, la percezione di redditi, incumulabili ovvero cumulabili
per le fattispecie descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, in ciascuno degli anni
compresi nel periodo di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per l’accesso alla
pensione di vecchiaia, presentando all’Istituto una domanda di ricostituzione della pensione,
cui deve essere allegato il modello AP139 debitamente compilato.
Si precisa che coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l’assenza
di redditi solo nel caso in cui nell’anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che
hanno dato luogo alla sospensione della pensione; la dichiarazione di assenza di redditi
consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti. Negli altri casi, i pensionati che,
durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età prevista
per accedere alla pensione di vecchiaia, non prevedono di percepire/non hanno percepito
redditi da lavoro non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all’Istituto.
Pertanto, per esemplificare, i pensionati che, anche prima della pubblicazione della modulistica
di cui trattasi, hanno già dichiarato all’Istituto la presenza di redditi incumulabili per l’anno
2019, con l’effetto di sospensione della pensione per il corrente anno, in caso di variazione
della situazione reddituale per l’anno 2020 sono tenuti a comunicare all’INPS l’assenza di
percezione di redditi incumulabili per richiedere la riattivazione dei pagamenti con riferimento a
tale annualità, secondo le modalità sopra esposte, non operando, ai sensi della normativa
vigente, per l’anno 2020 la sospensione.
Viceversa, il pensionato che ha già dichiarato nella domanda di pensione Quota 100 l’assenza
di redditi per l’anno 2019, in caso di invariabilità della situazione reddituale per l’anno 2020
(assenza di percezione dei redditi incumulabili e/o cumulabili di cui ai punti a) e b) del
precedente paragrafo 2.1), non dovrà effettuare nuovamente la dichiarazione per l’anno 2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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