Contribuzione per il finanziamento delle tutele della maternità/paternità per la categoria dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, del D.L. n. 73/2021 che ha inserito l’articolo 59-bis del D.lgs n. 151/2001. Istruzioni contabili
Contribuzione per il finanziamento delle tutele della maternità/paternità per la categoria dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, del D.L. n. 73/2021 che ha inserito l’articolo 59-bis del D.lgs n. 151/2001. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-02-2022
Messaggio n. 550
OGGETTO: Contribuzione per il finanziamento delle tutele della
maternità/paternità per la categoria dei “lavoratori autonomi
esercenti attività musicali”, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, del
D.L. n. 73/2021 che ha inserito l’articolo 59-bis del D.lgs n.
151/2001. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 182/2021 in materia di tutele assicurative di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53” (di seguito, anche T.U. maternità/paternità o testo unico), sono state illustrate le novità
introdotte dall’articolo 66, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore il 26 maggio 2021, che,
inserendo l’articolo 59-bis all’interno del T.U. maternità/paternità, ha previsto che le lavoratrici
e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele
previste dal testo unico, rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
Segnatamente, come specificato nella citata circolare, con la predetta disposizione è stato
chiarito che per i rapporti di lavoro subordinato dello spettacolo sono riconosciute le tutele
previste nel T.U. maternità/paternità per i lavoratori dipendenti, mentre per i rapporti di lavoro
autonomo sono riconosciute le tutele di cui al Capo XI del medesimo testo unico. Con la
medesima circolare, è stato altresì chiarito che, per effetto della novella, a far data dal 26
maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi
“esercenti attività musicali”.
Sul punto, la categoria professionale dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” è
stata introdotta dall’articolo 3, comma 98,della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha
aggiunto il numero 23-bis al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Detti soggetti, in considerazione delle particolari
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di
organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, sono tenuti a provvedere
direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo,
all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi (cfr. la circolare dell’ex ENPALS n.
17/2004). Pertanto, per tali figure, il legislatore, tenuto conto dei predetti profili di
imprenditorialità dell’attività economica, ha ritenuto di introdurre una disciplina previdenziale
analoga a quella spettante agli esercenti attività commerciali.
Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi
esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto
obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo,
concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario
per il riconoscimento delle indennità di maternità.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, come modificato dall’articolo 66,
comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, il contributo di finanziamento dell’indennità
economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00
euro.
Si ricorda che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali è stato effettuato
l’inquadramento automatizzato con il nuovo CSC «7.07.11» con codice Ateco 90.01.09
(Attività artistiche e di intrattenimento), contraddistinto dal codice qualifica 500, e che detti
lavoratori per assolvere agli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano
direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il
versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24 (cfr. il messaggio n. 727/2016).
2. Istruzioni operative
In ordine alle modalità di versamento della contribuzione di maternità pari allo 0,46% nei limiti
del massimale di retribuzione giornaliera, con decorrenza gennaio 2022, i lavoratori autonomi
esercenti attività musicali dovranno attenersi alle indicazioni già fornite per i lavoratori
autonomi e subordinati a tempo determinato dello spettacolo con la circolare n. 154/2014.
In particolare, si rammenta che l’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali
di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le
aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito>
<MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi:<CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.
In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi
assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad
euro 100,00 - è necessario utilizzare il seguente codice:
- “R809”: “Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile
maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo
determinato del settore Spettacolo” che, con riferimento ai lavoratori autonomi esercenti
attività musicali (TipoLavoratore “SC”, “SY”, recante la Qualifica3 “D”), indica l’eccedenza
dell’importo dei contributi assistenziali di maternità da conguagliare, in quanto calcolato su un
imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.
La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere
esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il
codice di nuova istituzione “M218” avente il significato di "Arretrati contributo di maternità";
nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e
nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo pari allo 0,46% dell’imponibile.
Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 del
terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio (cfr. la deliberazione
n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7
ottobre 1993 e la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).
3. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del contributo dovuto a copertura dei trattamenti di
maternità/paternità in argomento, per il periodo da giugno a dicembre 2021, la procedura
automatizzata di ripartizione contabile dei DM, a seguito dell’esposizione degli importi nel
flusso Uniemens al codice “M218”, avente il significato di “Arretrati contributo di maternità”,
imputerà le somme ai conti e con le modalità già in uso:
PTP21011 – Contributi per le prestazioni economiche di maternità dovuti dalle aziende tenute
alla denuncia con il sistema di cui al DM 5/2/69 - anni precedenti;
PTP21071 – Contributi per le prestazioni economiche di maternità dovuti dalle aziende tenute
alla denuncia con il sistema di cui al DM 5/2/69 - anno in corso.
Gli stessi conti verranno valorizzati per quanto esposto in Uniemens con il codice “R809"
avente il significato di "Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un
imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di
lavoro tempo determinato del settore Spettacolo", secondo quanto già definito per lo stesso
codice.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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