Articolo 1, comma 74, lett. b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza
Articolo 1, comma 74, lett. b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza
Testo normativo
Roma, 09-02-2022
Messaggio n. 625
OGGETTO: Articolo 1, comma 74, lett. b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di Bilancio 2022). Comunicazione di variazione della
condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza
L’articolo 1, comma 74, lettera b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di
Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, ha modificato
l’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nei seguenti termini: “In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in
forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare
nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all’INPS il giorno
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Pertanto,con decorrenza dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della citata legge n.
234/2021, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività
d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare
percettore del Reddito di cittadinanza (Rdc)deve essere comunicata all’INPS, mediante il
modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno
antecedente l’inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com
Esteso” per le attività di lavoro dipendente.
Tale modifica si riflette anche sulla disciplina del beneficio addizionale.
Ne consegue, pertanto, che per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1°
gennaio 2022, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, il modello “RdC-Com Esteso” deve
essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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