Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 629/2021
Applicazione alle pensioni della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali entrata in vigore con il Gabon
Riferimento normativo
Applicazione alle pensioni della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali entrata in vigore con il Gabon
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 12-02-2021
Messaggio n. 629
OGGETTO: Applicazione alle pensioni della Convenzione internazionale contro le
doppie imposizioni fiscali entrata in vigore con il Gabon
Premessa
Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, sottoscritte sulla base del
modello di Convenzione OCSE, regolano la potestà impositiva fra gli Stati contraenti
disciplinando il regime impositivo applicabile ai redditi posseduti dai propri residenti.
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, applica le suddette convenzioni in presenza dei
requisiti previsti dalla normativa tributaria vigente, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia
delle Entrate.
1. Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il
Gabon
Con la legge 13 ottobre 2020, n. 146, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4
novembre 2020, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e
le elusioni fiscali, con annesso Protocollo.
In particolare, si possono distinguere i diversi regimi impositivi applicabili in base alla tipologia
di pensione percepita dai residenti degli Stati contraenti secondo quanto di seguito
rappresentato.
1.1 Pensioni della Gestione previdenziale dei lavoratori privati
L’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il
Gabon prevede per le pensioni della Gestione previdenziale dei lavoratori privati che: “Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego,
sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Pertanto, in base al menzionato articolo 18, le domande di esenzione relative alle prestazioni
della Gestione previdenziale dei lavoratori privati, ai fini dell’accoglimento, dovranno essere
complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della residenza fiscale nel
paese di residenza estero per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per
ottenere l’esenzione del reddito da pensione in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto
d’imposta.
1.2 Pensioni della Gestione previdenziale dei lavoratori pubblici
L’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il
Gabon prevede per le pensioni della Gestione previdenziale dei lavoratori pubblici che: “a) Le
pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi
da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono
imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo
Stato e ne ha la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da cui derivano le pensioni”.
Pertanto, in base al citato articolo 19, le domande di esenzione relative a prestazioni della
Gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, ai fini dell’accoglimento, dovranno essere
complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità esclusiva del
paese di residenza estero per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per
ottenere l’esenzione del reddito da pensione in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto
d’imposta.
1.3 Pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo
Per quanto concerne le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo in linea
generale, ai fini dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, occorre fare
riferimento - come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 35/2019 -
all’articolo della convenzione rubricato “Altri redditi”, per verificare il peculiare regime
impositivo sancito dagli Stati contraenti in riferimento a elementi di reddito non
espressamente disciplinati nei Trattati internazionali. In particolare, nella convenzione entrata
in vigore con il Gabon, all’articolo 22, paragrafo 1, si prevede che: “Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati
trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto
Stato”.
Pertanto, per le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo nell’Accordo in esame
viene sancito il regime della tassazione esclusiva nel paese di residenza estero.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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