Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti
Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 11-01-2021
Messaggio n. 72
OGGETTO: Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della
somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità
dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti
1. Premessa
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-
19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela
dei livelli occupazionali, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”, ha previsto, all’articolo 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un
esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali
dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è
riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro
subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, “la cui
sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro
capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il
90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
L’Istituto, con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha fornito le prime istruzioni per la
gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione del predetto beneficio
contributivo, chiarendo che la decontribuzione possa essere riconosciuta alle aziende che
abbiano sede legale o unità operativa/e nelle regioni c.d. svantaggiate.
Tanto rappresentato, anche in considerazione delle richieste pervenute all’Istituto, in adesione
agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente
messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti.
2. Somministrazione di lavoro
Come espressamente disposto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, l’esonero in
trattazione spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni
c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità
operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.
Ciò premesso, occorre considerare che, nell’ambito della somministrazione di manodopera, il
rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione;
quest’ultima è parte del contratto individuale di lavoro e, dunque, riveste la qualifica formale di
datore di lavoro richiesta dalla previsione normativa in oggetto ai fini del riconoscimento dei
benefici contributivi.
Con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con un’Agenzia di somministrazione, si
evidenzia che gli obblighi derivanti dallo svolgimento del rapporto, tra i quali gli adempimenti
retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione.
In relazione a tali obblighi, infatti, l’utilizzatore viene coinvolto come responsabile in solido,
salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.
Inoltre, l’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 stabilisce, al riguardo, che: “Con il
contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo […] di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in
favore dei lavoratori.”
Sulla base delle suesposte motivazioni, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il
lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative
dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso
un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire
dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la
sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
3. Lavoratori marittimi
In merito all’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del decreto-legge n.
104/2020 da parte delle imprese armatoriali, con riferimento ai lavoratori marittimi, categoria
gente di mare ai sensi dell’articolo 115 del codice della navigazione, tenuti a svolgere la
propria attività lavorativa a bordo delle navi, si rappresenta quanto segue.
Secondo il codice della navigazione, per nave – sede di lavoro del marittimo – deve intendersi
qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di
diporto, o ad altro scopo (cfr. l’art. 136 cod. nav.).
Tenuto conto della peculiarità della nave quale sede di lavoro, le imprese armatoriali possono
beneficiare dell’esonero contributivo in argomento per i lavoratori marittimi che siano imbarcati
su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni individuate dall’articolo 27
del decreto-legge n. 104/2020, alla luce del criterio già utilizzato dal legislatore nel comma 6-
bis dell’articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, inserito dalla legge di conversione
4 agosto 1984, n. 430, che aveva esteso lo sgravio contributivo nel Mezzogiorno di cui
all’articolo 59 del D.P.R 6 marzo 1978, n. 218, alle imprese di navigazione “per i marittimi
componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del
Mezzogiorno”.
Il riferimento al compartimento marittimo d’iscrizione della singola nave rappresenta un
elemento formale, oggettivo e certo, anche ai fini del collegamento della nave stessa con uno
specifico territorio.
Infatti, dall’iscrizione della nave e dalla connessa abilitazione alla navigazione, scaturiscono
una serie di attività gestionali, sovente collegate con la località d’iscrizione, quali, ad esempio,
richieste di servizi vari (amministrativi, portuali, cantieristici) e di altre prestazioni connesse
con l’esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.
Tale criterio, quindi, è coerente con la ratio dell’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, che
è quella di dare un sostegno alle aziende che operano nelle regioni c.d. svantaggiate,
individuate dalla norma stessa.
L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle imprese armatoriali per i marittimi
imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti
marittimi ubicati nelle regioni individuate dall’articolo 27 del citato decreto-legge n. 104/2020.
Infine, si rappresenta che per i marittimi imbarcati, le imprese armatoriali possono beneficiare
delle seguenti agevolazioni contributive:
1. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali
dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6, del D.L.
n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998);
2. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per
gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis, del D.L. n.
457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998);
3. esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati
sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di
cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai
consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88, del D.L. n. 104/2020).
In proposito, si chiarisce che tali agevolazioni, prevedendo l’esonero totale dei contributi, non
possono essere cumulate con la decontribuzione di cui all’articolo 27 del D.L. n. 104/2020.
4. Riconoscimento della “Decontribuzione Sud” anche per la tredicesima mensilità
Come rilevato in premessa, l’articolo 27 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 in trattazione
riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d.
svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d. “Decontribuzione Sud”), pari al
30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e
dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
In considerazione dell’espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di
fruizione dell’esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), la decontribuzione può trovare
applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre
2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.
Pertanto, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità
limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020.
I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento
sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla
luce delle precisazioni sopra esposte.
La maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita
nelle denunce di competenza gennaio 2021.
A tal fine, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il nuovo codice causale: “M317” che
assume il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020;
nell’ elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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