Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 13-01-2020
Messaggio n. 78
OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18
gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi.
Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto nei territori colpiti dagli
eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto
2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi
dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Con riferimento ai Comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, l’articolo 8, comma 1, lett.
b), del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, ha altresì disposto la proroga del termine per la ripresa degli
adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 15
gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad
un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata
entro il 15 gennaio 2020.
L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha confermato il termine del 15 gennaio
2020 dal quale far decorrere la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi
sospesi, nonché la rateizzazione nella misura massima di 120 rate mensili, nel limite tuttavia
del 40% degli importi dovuti.
Da ultimo, l’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 123/2019, introdotto in sede di
conversione in legge del provvedimento in questione, ha riconosciuto la riduzione dell’onere
contributivo di cui al predetto comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti “nel rispetto
della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti
del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai
sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12–bis
del decreto–legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229”.
Per effetto di quest’ultima modifica normativa, il riconoscimento della riduzione dell’onere
contributivo alla misura del 40% è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti de minimis e, limitatamente alla misura eccedente, alla previa dimostrazione,
sulla base di apposita certificazione, del danno subito come conseguenza diretta del sisma.
2. Applicabilità del regolamento in materia di aiuti de minimis ed aiuti
esenti da notifica alle agevolazioni contributive riconosciute in favore delle
imprese e dei professionisti. Non configurabilità come aiuto rilevante in
ambito comunitario dell’agevolazione relativa alla quota a carico del
dipendente.
Come sopra evidenziato, l’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 123/2019 ha
subordinato la riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% in favore delle imprese e
dei professionisti al rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis e, per la
misura eccedente il massimale de minimis, al rispetto della normativa relativa agli aiuti esenti
da notifica.
Le disposizioni normative che stabiliscono agevolazioni, tra cui quelle contributive, integrano
un aiuto di Stato solo se riguardano le imprese, in conformità a quanto disposto dall’articolo
107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a norma del quale rientrano
nel campo di applicazione della disciplina in tema di aiuti di stato unicamente gli incentivi che
favoriscono “talune imprese o talune produzioni”.
Ne consegue che la concessione di incentivi finalizzati allo sgravio totale o parziale della quota
di contribuzione previdenziale a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione
non rientra nella nozione di aiuto di stato in quanto trattasi di sgravi usufruiti da persone
fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, non sono
suscettibili di incidere sulla concorrenza (cfr. il messaggio n. 20691/2012).
Premesso quanto sopra, la riduzione contributiva alla misura del 40% del dovuto, applicata
sulla quota a carico del lavoratore, del collaboratore o dell’associato in partecipazione, non
costituisce aiuto di stato alle imprese e, pertanto, non è soggetta all’osservanza delle regole in
materia di de minimis previste dai regolamenti comunitari di settore, né a quelle riferite agli
aiuti esenti da notifica e, come tale, può essere fruita senza le limitazioni previste dai citati
regolamenti.
Al contrario, l’agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro può
essere riconosciuta soltanto all’esito degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA), di cui al successivo paragrafo 3, finalizzata all’accertamento della
compatibilità dell’aiuto con i regolamenti comunitari in materia di concorrenza.
Si precisa infine che, poiché la definizione comunitaria di aiuto attiene esclusivamente ai
soggetti qualificati come datori di lavoro e professionisti esercenti attività d’impresa,
l’agevolazione contributiva può essere riconosciuta senza alcuna limitazione in favore dei datori
di lavoro domestici, in quanto non qualificabili come imprenditori.
3. Obbligo di registrazione della misura agevolativa nel Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato
La misura agevolativa in esame, consistente nella riduzione dell’onere contributivo alla misura
del 40% per la quota a carico del datore di lavoro, costituisce aiuto soggetto all’obbligo di
registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito ai sensi dell’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal D.M.
31 maggio 2017, n. 115.
L’articolo 8 del D.M. n. 115/2017 subordina la concessione della misura alla preventiva
registrazione della stessa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali in qualità di Autorità responsabile della stessa.
Soltanto a seguito della registrazione sarà possibile la concessione degli aiuti individuali da
parte dell’Istituto e l’inserimento degli stessi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, previa
effettuazione delle verifiche previste dagli articoli 13, 14 e 15 del D.M. n. 115/2017.
Nelle more della registrazione della misura sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché della predisposizione da parte
dell’Istituto del modulo telematico contenente l’istanza per la riduzione contributiva ai fini della
concessione dell’aiuto e della successiva implementazione sul RNA, il versamento dei contributi
previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di
lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente, senza applicazione di
sanzioni e interessi, con una delle seguenti modalità:
pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro la data del 15 gennaio 2020;
rateizzazione del debito fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
In deroga a quanto sopra illustrato, e sulla base di quanto evidenziato al precedente paragrafo
2, per i soli datori di lavoro domestico il versamento dovrà essere effettuato nella misura del
40% in unica soluzione ovvero in misura rateale fino a 120 rate mensili.
Nella sospensione in trattazione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di
rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto
ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e ss.mm.ii, già in corso alla data
dell’evento sismico.
Nel caso in cui la domanda di rateizzazione sia già stata presentata entro la scadenza del 15
ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la stessa dovrà
comunque essere riproposta entro il 15 gennaio 2020.
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa
esclusivamente in via telematica direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli
intermediari abilitati.
L’accesso al format della comunicazione è disponibile nel sito Internet dell’Istituto al seguente
percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma
2016-2017”.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate
successive alla prima, in scadenza al 15 gennaio 2020, dovrà essere effettuato entro il giorno
16 di ogni mese.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza del piano
rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso
di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive
attività di recupero.
Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione di cui al citato
articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, e ss.mm.ii., sono quelli con scadenza
legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento
sismico al 30 settembre 2017, ossia, per le aziende con dipendenti, sino al periodo di paga
agosto 2017.
4. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Posto che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 123/2019, è stato confermato il
termine del 15 gennaio 2020 entro il quale effettuare la ripresa degli adempimenti
previdenziali e dei versamenti dei contributi sospesi, tenuto conto dell’obbligo di registrazione
della misura relativa alla riduzione contributiva al 40% per la quota a carico del datore di
lavoro, nonché della necessità di preventiva consultazione del RNA ai fini della concessione
dell’agevolazione, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni per il versamento della
contribuzione sospesa nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella
misura del 40% per la quota a carico del dipendente, in unica soluzione ovvero mediante
rateizzazione, rinviando ad un successivo messaggio le istruzioni per la presentazione in via
telematica dell’istanza di riduzione dell’onere contributivo.
Sul punto si precisa che, successivamente alla concessione dell’aiuto da parte dell’Istituto,
previa effettuazione delle verifiche di cui al D.M. n. 115/2017 ai fini della registrazione sul
RNA, i versamenti effettuati nella misura del 100% saranno imputati, per i soggetti aventi
diritto alla riduzione contributiva, al debito ricalcolato nella misura ridotta del 40%.
A tale riguardo si specifica che l’importo delle contribuzioni previdenziali in ordine alle quali
sarà possibile richiedere l’autorizzazione al versamento nella misura ridotta del 40% deve
intendersi al netto dei versamenti già effettuati per i quali opera il divieto di rimborso di cui
all’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e ss.mm.ii.
Si rammenta inoltre che il versamento nella misura ridotta del 40% non trova applicazione per
la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria. Al riguardo, infatti, il D.M. 30 gennaio 2007,
recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della L.
27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo
tesoreria)”, all’articolo 1, comma 3, dispone che “Ai fini dell'accertamento e della riscossione
del contributo previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con
esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
4.1 Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con
le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed
esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del
credito (N964).
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo al Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal debito
versati
DSOS PPNNNNNCCN964 mm/aaaa mm/aaaa
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli
adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato
in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 15 gennaio 2020.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento
sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N964” e le
relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad
un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”,
ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio si rinvia alle indicazioni fornite
dall’Istituto con la circolare n. 204/2016 (cfr. il paragrafo 3.1).
4.2 Artigiani e commercianti
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 15 gennaio 2020 (in unica
soluzione oppure tramite versamento della prima rata in caso di rateizzazione) i contribuenti
possono utilizzare il modello “F24”, indicando l’apposita codeline presente nelle comunicazioni
bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto:
“Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).
A seguito dell’invio della comunicazione di pagamento rateale, e delle conseguenti verifiche,
l’operatore provvederà alla sua acquisizione e all’elaborazione del piano rateale generando le
codelines specifiche per il versamento delle rate successive alla prima, che saranno fornite ai
contribuenti tramite Cassetto previdenziale nelle comunicazioni bidirezionali (tipo atto: “Esito
Domanda di Rateizzazione”). I soggetti interessati potranno richiedere le codelines anche
direttamente presso le Strutture territoriali. Il versamento deve essere effettuato con il
modello “F24” e nello spazio riservato alla matricola deve essere riportata la codeline.
Considerato che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige
il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della
sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
4.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento relativo al saldo 2016 e al
primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 compilando la “Sezione
INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione
dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 15
gennaio 2020, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
4.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla
compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale e Periodo) sono indicati nella
lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei
contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione con relativa codeline, è inserito nel
Cassetto previdenziale aziende agricole all’interno della sezione “News individuale”. Si
rammenta che i contributi già tariffati, relativi sia al 1° e 2° trimestre 2016 sia ai trimestri
oggetto di sospensione, dovranno essere versati entro il 15 gennaio 2020.
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano trasmesso le
denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre
2017, dovranno provvedere all’invio entro e non oltre il 15 gennaio 2020.
Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad
ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 4° trimestre 2019. Pertanto
la contribuzione dovuta avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 giugno 2020.
4.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla
compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale e Periodo) sono quelli indicati
nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei
contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione con relativa codeline, sarà inoltre
inserito nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “News
individuale”. I contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il 15 gennaio
2020.
4.6 Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi devono essere versati entro la
scadenza del 15 gennaio 2020, nella misura del 40% del dovuto, con le seguenti consuete
modalità:
utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure gli avvisi di pagamento PagoPA generati
attraverso il sito internet www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei
Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”;
rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che
espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);
online, sul sito internet www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei
Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”, tramite la modalità di pagamento immediato/online
pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.
4.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla
Gestione pubblica
Le aziende con natura giuridica privata, che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica,
alle quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali, e che hanno indicato il contributo sospeso nell'elemento Z2 della
ListaPosPA, dovranno effettuare il pagamento tramite il modello F24, sezione "Altri enti
previdenziali ed assistenziali", utilizzando nel campo "causale contributo " gli appositi codici
previsti per questa fattispecie (codice PX33).
5. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici verificatisi a decorrere
dal 24 agosto 2016, la cui ripresa dei versamenti dovrà avvenire entro la data del 15 gennaio
2020, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti, si fa rinvio alle istruzioni contabili
fornite in precedenza con la circolare n. 204/2016 e con il messaggio n. 3124/2017, fatta
eccezione per il paragrafo 2.3 del messaggio stesso, in quanto, essendo variati i codici tributo
da utilizzare per i versamenti, il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla gestione
dei parasubordinati andrà imputato al conto PAR52010.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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