Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2026-2027
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2026-2027
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Roma, 05-03-2026
Messaggio n. 789
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per
l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di
inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle
domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle
comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2026-2027
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 255 del 17 dicembre 2025 è stato
adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di inclusione (ADI),
delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro
(SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2026-2027 (Allegato n. 1).
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027, viene
sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata,
viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui
Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in argomento.
I CAF, in possesso dell’autorizzazione a esercitare l’attività di assistenza fiscale rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate, nonché dei prescritti requisiti di onorabilità di cui all’allegata istanza
di convenzione (Allegato n. 2), hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base al citato
schema adottato, e potranno richiedere informazioni in merito alla sottoscrizione della
convenzione alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con
i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione e
sostegno alla famiglia e alla genitorialità, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a
trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di
interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che deve riportare il codice univoco “UF5HHG”, deve
essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni - Contratti Riferimento
Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente
percorso: “Avvisi, Bandi e Fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi
per la compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 255
OGGETTO: Schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i
Centri di assistenza fiscale (CAF) per il servizio connesso alla fase di presentazione delle
domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli AdI-COM), delle
domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli
SFL-COM) per gli anni 2026-2027.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 17 dicembre 2025
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con
determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre
2025;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 2023, n. 85, che istituisce, all’articolo 1, l’Assegno di inclusione (ADI), a
decorrere dal mese di gennaio 2024, quale misura nazionale di contrasto alla povertà,
alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento
sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;
Il Segretario Il Presidente
REP. n. 436, 436 INT
Visto, altresì, l’art. 12, comma 1, del medesimo decreto-legge, il quale ha previsto, al
fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione
sociale e lavorativa, l’istituzione, dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione
e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a
progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di
orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque
denominate;
Tenuto conto che l’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, applicabile alla
misura Supporto per la formazione e il lavoro, per effetto del rinvio disposto dal comma
10 del predetto art. 12, prevede che le domande di ADI possano essere presentate
anche tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l’INPS a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dal comma 1-bis del medesimo articolo 4;
Visto l’art. 5 del medesimo decreto-legge n. 48/2023, richiamato dal comma 10 del
precitato art. 12, il quale ha previsto che, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi
personalizzati per i beneficiari dell’ADI e per favorire percorsi autonomi di ricerca di
lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di
analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'ADI, sia istituito presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa
(SIISL), realizzato dall’INPS, nel cui ambito opera la piattaforma di attivazione per
l’inclusione sociale e lavorativa;
Atteso che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 stabilisce che, al
fine di ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso
il SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD);
Visto l’art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dall’art. 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 48/2023, il quale ha disposto che,
a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente del
medesimo comma 479, pari ad euro 35 milioni, sono consentite la presentazione delle
domande di Assegno di Inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro, anche
attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del predetto decreto-legge n. 48/2023, nonché le attività legate all'assistenza
nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza
fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2023, n.
108, adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12, commi 11 e 13, del decreto-legge
n. 48/2023, con cui sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di
richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari,
nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa,
dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione
e le modalità di monitoraggio e valutazione della misura, nell’ambito di programmi
operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione
2021-2027;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 dicembre 2023,
n. 154, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, con cui
sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del
patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato nonché le modalità di conferma
della condizione del nucleo familiare;
Visto l’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto,
tra l’altro, l’innalzamento del valore ISEE utile ai fini dell’accesso alle misure dell’ADI e
del SFL, rispettivamente, da euro 9.360 ed euro 6.000 ad euro 10.140;
Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 agosto 2025, n. 113, che ha introdotto interventi straordinari in materia di ADI per
l'anno 2025, e che, in particolare, all’articolo 10-ter, comma 1, ha previsto, in via
eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del
beneficio economico dell'ADI dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sia riconosciuto un contributo
straordinario aggiuntivo dell'ADI, secondo i modi e i termini specificati al comma 2 del
medesimo articolo 10-ter;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 dicembre 2024, n. 187, che ha modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”, riconoscendo l’ADI ai soggetti titolari di
“Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro”;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 dicembre 2025, n. 179, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare
di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” che ha
apportato ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 286/1998, riconoscendo l’ADI
anche ai soggetti titolari di “Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale” e
di “Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica”;
Vista la determinazione commissariale n. 117 del 28 dicembre 2023, con la quale è
stata adottata la “Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i
Centri di assistenza fiscale (CAF) per il servizio connesso alla fase di presentazione delle
Domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli AdI-COM), delle
domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli
SFL-COM) per gli anni 2024-2025”;
Tenuto conto che la predetta convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025 e che, pertanto, l’Istituto ritiene necessario predisporre un nuovo
schema convenzionale con cui disciplinare l’affidamento del servizio in oggetto per gli
anni 2026 -2027;
Atteso che la convenzione in oggetto potrà essere sottoscritta dai CAF di cui all’articolo
3, comma 3, lettera d), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in possesso dei prescritti
requisiti;
Preso atto che sono stati confermati i compensi unitari in misura pari a quanto previsto
dalla convenzione di cui alla citata determinazione commissariale n. 117/2023, fino a
concorrenza dell’importo di 10 milioni di euro, come di seguito riportati:
Costo unitario
Tipologia
(IVA esclusa)
Domanda € 10,00
Modello Com Ridotto ed Esteso € 4,10
Preso atto che la misura dei compensi è soggetta a riduzione in relazione alla
tempistica di trasmissione delle domande, salvo che il ritardo non sia dovuto a
comprovato malfunzionamento del sistema informatico dell’INPS ovvero ai tempi tecnici
necessari per il rilascio del servizio da parte dell’INPS e che oltre il 30° giorno di ritardo
nella trasmissione non è corrisposto alcun compenso;
Atteso che le attività oggetto della convenzione saranno remunerate, previo effettivo
trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, mediante lo stanziamento previsto dal bilancio preventivo finanziario generale
di competenza e di cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS 2026, di cui alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 181 del 12 novembre 2025, sul
capitolo di spesa n. 3U1210024 “Spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, voce 04 "Spese per
l'assistenza svolta dai CAF in materia di Assegno di Inclusione e Supporto per la
Formazione e il Lavoro", dell’importo di 10 milioni di euro, in attuazione del predetto
art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, della convenzione
in oggetto, l’Istituto procederà a effettuare un periodico monitoraggio delle domande e
a condividerne il risultato con la Consulta dei CAF nell’ambito di un apposito tavolo
tecnico e che, al raggiungimento del limite delle predette risorse, comunicherà al CAF,
entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi, la sospensione del servizio;
Preso atto che l’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande
trasmesse dal CAF, prevedendo il mancato riconoscimento del compenso nelle ipotesi
previste dall’articolo 14, commi 2 e 4 dello schema in oggetto;
Preso atto che, al fine di monitorare l’andamento e la qualità del servizio, la
convenzione prevede, oltre ai controlli automatici, la verifica manuale di un campione
individuato nella misura dell’1,00% calcolato cumulativamente sulle domande ADI, sui
modelli ADI-Com nonché sulle domande SFL e sui modelli SFL-Com trasmessi dal CAF;
Preso atto che la convenzione prevede l’applicazione, per ciascuna pratica risultata
irregolare, di un sistema di penali articolato in fasce progressive, che tiene conto della
percentuale di irregolarità riscontrata sul volume delle pratiche trasmesse nell’anno
corrente, stabilendo altresì una ulteriore penale in relazione alla percentuale di
irregolarità riscontrata nell’anno precedente a quello oggetto di controllo;
Preso atto che la convenzione prevede che, per il servizio svolto, il CAF emetta fatture
semestrali, pari al 95% dei dati trasmessi e riscontrati dall’INPS, e che il pagamento del
saldo avvenga a conclusione del procedimento di verifica e di applicazione del sistema
di penali di cui agli articoli 14 e 15 della convenzione medesima;
Preso atto che l’INPS si riserva in ogni caso di effettuare, anche su segnalazione delle
Autorità competenti ovvero dell’utente, ogni opportuno controllo in attuazione della
Convenzione;
Preso atto, che l’INPS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla
Convenzione, qualora le pratiche acquisite e inviate dal CAF non siano conformi alla
normativa e/o alle disposizioni della Convenzione medesima per una percentuale pari o
superiore al 5% delle pratiche sottoposte a verifiche da parte dell'Istituto, anche diverse
dalle verifiche di cui all'articolo 14 della convenzione stessa, ovvero da parte di
qualunque altra Autorità;
Preso atto, altresì, che l’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere
unilateralmente dalla convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata
anche nell’ambito delle verifiche previste dalla convenzione e nei casi in cui, in base
all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i
requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 241/1997;
Preso atto che la convenzione ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2
luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
amministrazioni pubbliche”;
Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto nell’ambito
dei compiti di informazione e consulenza di cui all’articolo 39 del Regolamento Europeo;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale
DELIBERA
di adottare lo schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e
i Centri di assistenza fiscale (CAF) per il servizio connesso alla fase di presentazione
delle domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli AdI-COM),
delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni
(Modelli SFL-COM) per gli anni 2026-2027, che, allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante.
Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione sottoscriverà, in nome e per conto
dell’Istituto, singole convenzioni aderenti allo schema sopraindicato.
La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
IL CAF …………..……………. PER IL SERVIZIO CONNESSO ALLA FASE DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI),
DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI ADI-COM), DELLE DOMANDE DI
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) E DELLE
COMUNICAZIONI (MODELLI SFL-COM) PER GLI ANNI 2026-2027
LE SOTTOSCRITTE PARTI
il ……. nato a ….. ( ) il …………., domiciliato per la carica in ………….. , il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello
"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico
non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale
80078750587, nella sua qualità di ………………..
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
e
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale
(……..…), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di/delle (luogo) (numero), R.E.A.
(numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri
al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
ovvero
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il
comparente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al
presente atto sotto la lettera “A”;
(in appresso anche più brevemente “CAF” o, congiuntamente all’INPS, “le Parti”)
VISTI
- l’art. 1 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni e
integrazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 che, a decorrere dal mese di gennaio
2024, istituisce l’Assegno di inclusione (ADI), quale misura nazionale di contrasto
alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso
percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva
del lavoro (di seguito “Decreto”);
- l’art. 4, comma 1 del Decreto, che prevede che le domande di ADI possono essere
presentate tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con
l’INPS a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del medesimo articolo
4;
- l’art. 12, comma 1 del precitato Decreto, in virtù del quale, al fine di favorire
l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e
lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il
lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a
progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di
orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro
comunque denominate;
- l’art. 5 del Decreto, richiamato dal comma 10 del precitato art. 12, in virtù del
quale, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari
dell’ADI e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle
competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio,
valutazione e controllo dell'ADI, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL),
realizzato dall’INPS, nel cui ambito opera la piattaforma di attivazione per
l’inclusione sociale e lavorativa;
- l’art. 4, comma 1 del Decreto, richiamato dall’art. 12, comma 10, in virtù del quale,
al fine di ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione
presso il SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD);
- l’art. 4, comma 2 del Decreto, secondo cui il beneficio economico dell’ADI decorre
dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del
richiedente;
- l’art. 1, comma 479 della precitata legge, come modificato dall’art. 4, comma 1-
bis del Decreto, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle
risorse, pari ad euro 35 milioni, sono consentite la presentazione delle domande di
ADI ed SFL, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività
legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai
medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159;
- l’art. 4, comma 7 del Decreto secondo cui le modalità di richiesta della misura, di
sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato,
sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del Decreto;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell’ 8 agosto 2023, n.
108 (d’ora in poi D.M. SFL), adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12,
commi 11 e 13, del citato Decreto, con cui sono state definite, in fase di prima
applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della
misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei
percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio e
valutazione della misura, nell’ambito di programmi operativi nazionali finanziati
con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2023,
n. 154 (d’ora in poi D.M. ADI), adottato ai sensi dell’art. 4, comma 7 del citato
Decreto, con cui sono state definite le modalità di richiesta della misura, di
sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato
nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;
- la circolare del 16 dicembre 2023, n. 105, con la quale l’INPS ha fornito le prime
indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell’ADI,
prevedendo, tra l’altro, che l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possano
essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda;
- l’articolo 1, comma 198, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto,
tra l’altro, l’innalzamento del valore massimo ISEE utile ai fini dell’accesso alle
misure dell’ADI e del SFL, rispettivamente, da euro 9.360 ed euro 6.000 ad euro
10.140;
- il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 agosto 2025, n. 113, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi
e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali”, che ha introdotto
interventi straordinari in materia di ADI per l'anno 2025;
- in particolare, l’articolo 10-ter, comma 1, del citato decreto-legge, che, in via
eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà
e all'esclusione sociale, prevede che ai nuclei familiari interessati dalla sospensione
di un mese del beneficio economico dell'ADI dopo un periodo di fruizione non
superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'ADI, secondo i modi e i
termini specificati al comma 2 del medesimo articolo 10-ter;
- Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 dicembre 2024, n. 187, che ha modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero” (di seguito, TUI), riconoscendo l’ADI ai
soggetti titolari di “Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”;
- il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 1
dicembre 2025, n.179 e recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso
regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno
migratorio” che ha apportato ulteriori modificazioni al TUI, riconoscendo l’ADI
anche ai soggetti titolari di “Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale”
e di “Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica”;
- i modelli della domanda di ADI e di SFL, nonché i modelli di comunicazione adottati
per la gestione delle misure;
- il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di
interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui
è stato introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede
per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di
scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette
amministrazioni non siano debitrici d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in
materia di IVA;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito
“Regolamento UE”);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, (di seguito “Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2
luglio 2015, recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali
tra amministrazioni pubbliche”;
PRESO ATTO CHE
- la convenzione per il servizio connesso alla fase di presentazione delle Domande
di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli AdI-COM), delle
domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni
(Modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025, adottata con la determinazione
Commissariale del 28 dicembre 2023, n. 117, ha validità fino al 31 dicembre 2025;
RAVVISATA LA NECESSITA’ DI
- proseguire con i lavori del tavolo tecnico, istituito tra l’INPS e i rappresentanti della
Consulta dei CAF al fine di efficientare le attività oggetto della presente
convenzione, ivi incluse le attività correlate al conferimento della delega in
modalità digitale, all’esito del quale le Parti concorderanno le azioni da
intraprendere;
Tutto quanto premesso, le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto
segue
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3,
comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di
seguito denominati “CAF”, il servizio connesso alla fase di presentazione della
domanda di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (modello ADI-
Com), delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle
comunicazioni (modello SFL-Com).
2. La fase di presentazione della domanda può essere comprensiva della iscrizione
nel SIISL e della sottoscrizione del PAD nucleo.
3. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, i CAF si
impegnano a non richiedere corrispettivi all’utenza.
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS indica ai CAF le modalità per lo svolgimento del servizio, a partire da
quanto specificato e contenuto nella presente Convenzione e nell’Atto di nomina
(Allegato 1); in ogni caso, l’INPS si riserva di implementare quanto previsto con
ulteriori istruzioni che verranno convenute con il CAF tramite apposito atto di
modifica/integrazione del citato Atto di nomina.
2. Sinteticamente, si richiamano i seguenti passaggi:
a.acquisizione della delega specifica del richiedente e adozione del registro
cronologico. Ad integrazione di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina,
si chiarisce che nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o
analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della delega, la
stessa può essere presentata priva della firma solo ed esclusivamente
mediante allegazione del documento di identità che riporta l’annotazione
dell’impossibilità alla firma;
b.controllo dell'identità del richiedente;
c. assistenza nella fase di compilazione e presentazione delle domande nei
termini di cui alla Circolare INPS del 16 dicembre 2023, n. 105. Ad integrazione
di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina, si chiarisce che, nel caso in
cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non
consentano la compilazione e firma della domanda, il CAF non acquisisce la
firma ove tale condizione di impossibilità risulti dal medesimo documento
d'identità rilasciato dal Comune;
d.rilascio al richiedente di copia delle domande, anche limitatamente alla parte
in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
e.trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione,
della domanda ADI ed SFL, del modello ADI Com e del modello SFL- Com con
un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 12.000;
f. conservazione della documentazione, secondo le modalità illustrate all’art. 6.
Art. 3
Procedure di supporto
1. L’Istituto fornisce ai CAF per il servizio di cui all’art. 1, comma 1, della presente
Convenzione ed ai fini del completamento dell’iter procedurale per l’erogazione
del beneficio:
a. Gli accessi necessari allo svolgimento del servizio;
b. le specifiche tecniche per le informazioni gestite mediante il canale di
interoperabilità rappresentato dalla piattaforma MODI;
c. la modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale dell’INPS;
d. l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE che, ai sensi
dell’art. 2, comma 2.4, dell’Atto di nomina, il CAF deve rendere disponibile
all’interessato in relazione al trattamento da parte dell’INPS dei dati conferiti
nell’ambito del procedimento per l’erogazione della prestazione di AdI ed SFL;
e. gli esiti delle domande in termini di accoglimento/reiezione con indicazione
della tipologia di reiezione.
Art. 4
Gestione delle domande anomale
1. Per tutti gli errori in fase di compilazione delle domande presentate dal CAF, fino
al momento in cui la domanda entra in fase istruttoria, è possibile richiederne
l’annullamento mediante apposita funzione resa disponibile dal sistema
informativo.
Art. 5
Comunicazioni all’utente
1. Al momento in cui acquisisce le domande, il CAF informa il richiedente di quanto
segue:
a. i dati acquisiti, in osservanza delle disposizioni normative in materia e della
presente convenzione, saranno trasmessi all’INPS e resi disponibili nella
piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del SIISL ai fini
della successiva trasmissione ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro
e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003,
nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del
D.lgs.150/2015;
b. nel caso in cui il modello Com-Ridotto non sia presentato contestualmente alla
domanda: l’INPS sospende l’istruttoria, lasciando la domanda in stato
“acquisita” sino alla trasmissione del modello Com-Ridotto;
c. nel caso di modello Com-esteso, la presentazione deve avvenire entro i termini
previsti dalla vigente normativa;
d. a conclusione dell’istruttoria da parte dell’INPS, il CAF dà notizia al richiedente
dell’esito delle domande presentate per il suo tramite.
Art. 6
Conservazione della documentazione
1. Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una,
datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione di firma
digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di cinque
anni dalla data di trasmissione della dichiarazione.
2. Il CAF, allo scopo di evitare l’onere di conservazione dei modelli cartacei originali,
può procedere alla copia per immagine su supporto informatico del documento
analogico prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da
cui è tratto, previo raffronto dei documenti. A tal fine, il sistema dovrà essere
conforme a quanto previsto nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici” di maggio 2021 emesse da Agid ai sensi
dell’art. 22 e dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale e, dunque,
rispettare i requisiti per la certificazione di processo come espressi nel relativo
allegato 3.
3. Il CAF è altresì tenuto a conservare, per il medesimo periodo di cinque anni, copia
del documento di identità del richiedente e della delega di cui all’art. 2, comma
2, lettera a) della presente Convenzione conformemente a quanto specificato al
precedente comma 2.
4. I CAF procedono alla cancellazione dei dati contenuti nel proprio sistema
informatico, decorso un periodo di tre anni dalla loro trasmissione ad INPS.
Art. 7
Avvalimento
1. Per le attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 4 dell’Atto di nomina, il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto
controllo e assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui
all'art. 11, comma 1, ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
2. L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF,
anche ai fini delle verifiche.
3. In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale,
l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.
Art. 8
Soggetti autorizzati all’accesso
1. Per le attività oggetto della presente convenzione, sono autorizzati ad accedere
alla procedura – nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dell’Atto di
nomina - soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di
abilitazione, in funzione dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui
all’art. 1. Tali soggetti, fatte salve le ipotesi di avvalimento, devono essere legati
al CAF da un rapporto giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a titolo di
collaborazione coordinata e continuativa in quest’ultimo caso così come
disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i.. Gli stessi,
individuati dall’Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità
della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle
operazioni di accesso poste in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 9
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione Titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE, designa il CAF quale “Responsabile del trattamento” come da
allegato Atto di nomina (Allegato 1).
2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt.
9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato
nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal
Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nella presente Convenzione,
nell’Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare
- delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per
quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza
dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti
degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati
personali.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati
per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti,
limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente
Convenzione e all’Atto di nomina, e nell’ambito delle condizioni di liceità
richiamate a fondamento degli stessi; il Responsabile assicura, altresì, che i dati
non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi,
né in alcun modo riprodotti.
4. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza.
5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti
svolti in esecuzione della presente Convenzione e il Responsabile del trattamento
si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di
esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del
medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla
legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di
informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di
competenza, il supporto eventualmente richiesto.
6. Il Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve
informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di
violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei
trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto
significativo sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei
termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per
la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all’art. 33 del
Regolamento UE.
7. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina il CAF,
designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro
Responsabile ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
Art. 10
Misure di sicurezza
1. Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e
l’identificazione certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
• le credenziali di autenticazione:
- identificano in modo univoco una persona fisica;
- sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una
stabilita procedura operativa;
- sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password
(OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano
analoghe condizioni di robustezza;
- per l’accesso alle procedure dalla rete internet è necessario utilizzare
credenziali a 2 fattori (OTP o certificato digitale);
• nel caso in cui le credenziali siano costituite da una coppia
username/password, sono previste politiche di gestione della password che
definiscano almeno i seguenti criteri:
- scadenza della password (non oltre 90 giorni);
- blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di
autenticazione;
- verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri;
regole di complessità nella composizione della password; esclusione di
nome, cognome e codice fiscale);
• la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di
intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza
almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS 1.2.
2. I servizi esposti da INPS su piattaforma di interoperabilità sono erogati secondo
le Regole tecniche AGID pubblicate con determina AGID di Ottobre 2021:
https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-
nuovo-modello-interoperabilita.
L’accesso ai servizi resi disponibili da INPS attraverso il canale
dell’Interoperabilità e della piattaforma MODI è consentito solo attraverso
protocolli e misure in grado di comprovare la titolarità del soggetto che accede.
In particolare, la sicurezza degli accessi sarà garantita dalla sicurezza del canale
attraverso mutua autenticazione https per i servizi erogati da INPS;
In particolare, sarà necessario effettuare una fase preliminare di registrazione,
che prevede lo scambio tra le parti di un certificato di autenticazione digitale e gli
indirizzi IP delle macchine che implementano l’interoperabilità.
Il certificato sarà registrato da INPS per identificare il mittente durante la fase di
mutua autenticazione TSL, in linea con il pattern ID_AUTH_CHANNEL_02 del
nuovo modello di interoperabilità.
I certificati già in possesso di ciascun CAF per l’accesso in cooperazione operativa,
possono essere utilizzati per l’accesso sulla piattaforma MODI.
3. Il CAF comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio
ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle
regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
4. Il CAF non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li
utilizza per la creazione di autonome banche dati.
5. Il CAF assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot)
che consentano agli utenti autorizzati di scaricare i dati in forma massiva dalle
applicazioni web e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati.
6. Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
• un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’utilizzo della
procedura;
• uno o più amministratori locali preposti alla gestione operativa delle utenze e
alla formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
7. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni, attualizzate ai
sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, emanate
dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393, del 2
luglio 2015.
Art. 11
Tracciamento degli accessi e controllo
1. Il CAF comunica ai soggetti di cui all’art. 8 che l’Istituto e il CAF stesso procedono
al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di
verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L’INPS effettua controlli automatici per l’individuazione di eventuali anomalie
nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di
anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in
essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.
Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero l’inoltro di documentazione non
esaustiva, comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui si
riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS
procederà con la segnalazione all’Autorità competente e al Garante per la
protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela
dell’Istituto.
3. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza,
contestualmente all’invio della richiesta di documentazione giustificativa, si
procederà anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata.
Art. 12
Compensi
1. Per il servizio di cui all’articolo 2, INPS riconosce ai CAF i seguenti compensi
unitari IVA esclusa, fatto salvo quanto previsto all’art. 13.
Costo unitario
Tipologia
(IVA esclusa)
Domanda € 10,00
Modello Com Ridotto ed Esteso € 4,10
2. I compensi previsti per la domanda ADI, per la domanda SFL nonché per le
relative comunicazioni sono decurtati nella misura dell’80% in caso di
trasmissione dagli 11 ai 30 giorni solari dalla data di presentazione, salvo che il
ritardo non sia dovuto a comprovato malfunzionamento del sistema informatico
dell’INPS ovvero ai tempi tecnici necessari per il rilascio del servizio da parte
dell’INPS. Oltre il 30° giorno di ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun
compenso.
3. L’attività di raccolta e trasmissione delle domande di ADI, delle domande SFL
nonché delle relative comunicazioni, svolta dai CAF relativamente alla presente
Convenzione sarà remunerata mediante le risorse pari a 10 milioni di euro, tenuto
conto dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 479 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 come modificato dal comma 1-bis dell’articolo 4 del Decreto, il cui
utilizzo è subordinato all’effettivo trasferimento dal Ministero.
4. L’Istituto procederà a periodico monitoraggio delle domande, a condividerne il
risultato con la Consulta dei CAF nell’ambito di un apposito tavolo tecnico, e, al
raggiungimento del limite delle predette risorse, comunicherà al CAF, entro il
termine di cinque giorni lavorativi successivi, la sospensione del servizio definito
all’art. 2 della presente Convenzione.
Art. 13
Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Per il servizio svolto, il CAF emette fatture ogni semestre, pari al 95% dei dati
trasmessi e riscontrati dall’INPS, consultando all’uopo i dati riepilogativi che INPS
rende disponibili sul sito istituzionale entro il termine di 20 giorni dalla scadenza
del semestre.
2. Agli effetti dell'applicazione dei compensi indicati all’art. 12 e ad ogni altro effetto,
vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
3. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico,
attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui
al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG.
Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS sul sito
istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23
gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione “S” - “scissione dei pagamenti” sulla
medesima. Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e
nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura
medesima e l’effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da
garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura all’Istituto, la Direzione centrale
Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità può restituire la fattura
allo SDI per i seguenti motivi:
a. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati
sul sito istituzionale;
b. mancata oppure errata indicazione dei compensi e del periodo di riferimento;
c. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria.
5. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si
sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con
nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura
riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
6. I compensi di cui all’ articolo 12 saranno erogati nella misura del 95% dei dati
riepilogativi entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da
parte dell’Istituto.
7. Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento
delle verifiche di cui all'art. 14: in particolare, il CAF riceve il pagamento, previa
emissione di apposita fattura, a seguito della pubblicazione degli esiti delle
verifiche sul sito Internet dell'Istituto.
8. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori
elementi:
a. avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
b. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite
dalla normativa vigente;
c. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle
prestazioni di cui alla presente convenzione.
Art. 14
Verifiche e penali
1. L’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dal
CAF.
2. All’esito dei controlli automatici, non è riconosciuto al CAF alcun compenso alle
domande che presentino le seguenti caratteristiche:
a. domande con richiedente che risulti deceduto in data antecedente alla data
di presentazione oppure con codice fiscale non validato da Anagrafe
tributaria;
b. domande annullate ai sensi dell’art. 4;
c. domande SFL e ADI presentate con un valore ISEE superiore ad euro 10.140.
d. domande trasmesse all’INPS dal 31° giorno solare dalla data di
presentazione.
3. In applicazione dell’art. 3 comma 2 del D.M. ADI, sarà riconosciuto il compenso
per le domande il cui il valore ISEE risulti rideterminato in misura non superiore
a euro 10.140,00.
4. Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema INPS più domande del
richiedente ovvero del componente del nucleo familiare, l’Istituto non riconosce
alcun compenso a quelle pervenute successivamente alla prima, fatta salva
l’ipotesi in cui la domanda successiva alla prima sia stata verificata.
5. A integrazione dei controlli automatici di cui al comma 1, le Parti stabiliscono che
l'INPS sottopone a verifica manuale un campione nella misura dell’1,00%,
calcolato cumulativamente sulle domande ADI e sui modelli ADI-Com trasmessi
dal CAF. La medesima percentuale viene calcolata cumulativamente sulle
domande SFL e sui modelli SFL-Com.
6. Le Parti stabiliscono di sottoporre ciascuna pratica ai seguenti controlli: pratica
priva di sottoscrizione oppure firmata da soggetto terzo, al di fuori dei casi in cui
possa essere presentata dal rappresentante legale oppure dall’amministratore di
sostegno; pratica recante firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da
parte del soggetto che la disconosce davanti alle competenti autorità, compreso
l’INPS; richiesta di corrispettivi all’utenza da parte del CAF per lo svolgimento del
servizio di cui all’art. 2; mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di
documentazione richiesta dall’INPS in base a quanto previsto dall’art. 6; mancata
tempestiva comunicazione all’Istituto da parte del CAF della decadenza
dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte della
competente Autorità.
7. Le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna pratica irregolare il seguente sistema
di penali articolato in fasce progressive che tiene conto, per ciascun CAF, della
percentuale di irregolarità riscontrata sul volume delle pratiche:
• irregolarità fino all’1%, la penale è pari ad euro 20,00 per le domande ADI
ed SFL ed euro 8,00 per i modelli Com;
• irregolarità superiore all’1% e fino al 3%, la penale è pari ad euro 40,00
per le domande ADI ed SFL ed euro 16,00 per i modelli Com;
• irregolarità superiore al 3% e fino al 5%, la penale è pari ad euro 60,00
per le domande ADI ed SFL ed euro 24,00 per i modelli Com;
• irregolarità superiore al 5% la penale è pari ad euro 100,00 per le domande
ADI ed SFL ed euro 40,00 per i modelli Com.
La penale si applica per ciascuna pratica risultata irregolare.
8. Per tenere conto dell’andamento della qualità del servizio reso dal CAF nell’anno
precedente, se nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 15% ed
al contempo, nell’anno precedente a quello oggetto di controllo, l’irregolarità è
superiore al 10%, si applica la penale di 200,00 euro per le pratiche ADI ed SFL
e la penale di euro 80,00per i modelli Com.
Le penali di cui al presente comma non si applicano unicamente ai CAF per i quali
non vi sono annualità precedenti che possono essere oggetto di verifica.
9. Nel caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, della delega di
cui all’art. 6, l’Istituto può effettuare formale segnalazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
10. In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima pratica
trasmessa dal CAF si applica la sanzione prevista per l’inadempimento più grave.
11. Nel caso in cui l’utente abbia denunciato la richiesta di corrispettivi oppure abbia
disconosciuto la propria firma esclusivamente ad INPS, questi provvede senza
ritardo a sporgere denuncia alle competenti Autorità, anche ai sensi dell’art. 331
c.p.p.
Art. 15
Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di
penali
1. Le verifiche sulle fattispecie di inadempimento di cui all’articolo precedente sono
effettuate dalle Strutture dell'INPS territorialmente competenti secondo modalità
e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo ai CAF mediante i canali
ritenuti più idonei.
2. Le Direzioni regionali/ di Coordinamento Metropolitano sono tenute a monitorare
e coordinare le attività di competenza delle Strutture territoriali di riferimento,
mentre la Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di
coordinamento strategico dell'intero procedimento ed alla validazione degli esiti
dell’istruttoria svolta dalle predette Strutture.
3. A conclusione del procedimento, la Direzione generale determina l’importo
complessivo delle penali e procede alla riscossione delle somme dovute, a tale
titolo, mediante compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all'art. 13,
comma 7.
4. Qualora l’importo delle penali sia superiore al saldo, l’Istituto, per l’eccedenza,
procede con apposita richiesta di recupero delle somme dovute a titolo di penale.
5. A seguito dell'adempimento della penale, l’INPS emette apposita ricevuta, con
contrassegno telematico di euro 2 (due/00) in caso di superamento dell’importo
di euro 77,47 (settantasette/47).
Art. 16
Ulteriori verifiche
1. Fatte salve le verifiche previste dall’articolo 14, l’INPS si riserva di effettuare,
anche su segnalazione delle Autorità competenti ovvero dell’utente, ogni
opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.
Art. 17
Recesso, rifiuto di stipula da parte dell'INPS, sospensione e risoluzione
della convenzione
1. Salva l'applicazione del sistema di penali di cui all’articolo 14, l’INPS si riserva
la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione,
qualora le pratiche acquisite e inviate dal CAF non siano conformi alla normativa
e/o alle disposizioni della presente Convenzione per una percentuale pari o
superiore al 5% delle pratiche sottoposte a verifiche da parte dell'INPS, anche
diverse dalle verifiche di cui all'art. 14, ovvero da parte di qualunque altra
Autorità.
2. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla
presente convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche
nell’ambito delle verifiche previste dalla presente Convenzione.
3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi,
l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha
facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni
scritte, eventualmente corredate da documenti.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica
al CAF il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi
dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali
osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di
esse.
6. Il recesso di cui ai primi due commi del presente articolo ha effetto a decorrere
dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa
comunicazione di cui al comma che precede. Tuttavia, qualora la particolare
gravità e/o connotazione e/o diffusione delle irregolarità accertate sia tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria della Convenzione, l’INPS,
nelle more del procedimento di cui sopra, procede alla immediata sospensione
della Convenzione, prevista dal successivo comma 10.
7. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività
oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due
commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF
interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente
convenzione. L’Istituto potrà, altresì, rifiutare la stipula della convenzione ove
siano in corso degli accertamenti da parte delle Autorità competenti per condotte
irregolari poste in essere dal CAF nell’esercizio delle sue attività.
8. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente
convenzione nei casi in cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del
21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati
soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n.
241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Considerato che il CAF è tenuto alla diligenza professionale di cui all’art. 1176,
comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto
della presente Convenzione, nelle forme, con gli effetti e secondo le modalità
previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a. adozione di misure inibitorie adottate nei confronti del CAF dalle competenti
Autorità giudiziarie o amministrative;
b. mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente
Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle
facoltà da essa conferiti;
c. adozione di misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del
CAF e/o le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste
dallo Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle
proprie funzioni;
d. mancato rispetto degli obblighi, a carico del CAF, indicati nell’articolo 9 in
materia di protezione dei dati personali e nel relativo Atto di nomina;
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di
risoluzione sopraelencate, l’INPS potrà comunicare al CAF la volontà di avvalersi
della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta
elettronica certificata (PEC).
10. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l’efficacia della presente
convenzione ove, durante il corso della convenzione stessa, le persone fisiche
ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i
rappresentanti e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una
Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest’ultimo si avvale ai
sensi dell’art. 7 della presente Convenzione, siano sottoposti ad accertamenti
e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti
compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle attività convenzionate.
Al verificarsi di tali fattispecie, l’Istituto si riserva il diritto di esercitare la facoltà
prevista dal presente comma qualora in ciascuna delle ultime tre annualità
oggetto di verifica ordinaria ai sensi dello schema di Convenzione in materia di
ISEE, la percentuale di irregolarità delle DSU sia almeno pari al 3% delle
dichiarazioni campionate.
11. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l’Istituto disponga la
sospensione dell’efficacia della presente convenzione, ne dà immediata
comunicazione al CAF e procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso
al sistema informativo.
12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da
parte del CAF, della relativa comunicazione sino all’esito degli accertamenti di
cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento
delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa
che ha determinato la sospensione, l’INPS procede all’immediato ripristino delle
credenziali di accesso, dandone tempestiva comunicazione al CAF.
13. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del
quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il
perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma,
ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con
comunicazione scritta indirizzata all'altra.
14. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata).
Art. 18
Durata e adeguamento
1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente
convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le
disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano
immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro
normativo.
3. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli
equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute
impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti
con i CAF, l’Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e
unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 12 agli effetti di dette
disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.
4. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata).
Art. 19
Polizza assicurativa
1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura
per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e
inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche
oggetto della presente convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non
inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
164.
Art. 20
Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1,
lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
Art. 21
Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico
del CAF.
2. Il versamento dell’imposta di bollo dovuto per la sottoscrizione della presente
convenzione non potrà avvenire mediante il ricorso alla compensazione. Il CAF si
impegna a trasmettere all’INPS, in occasione della sottoscrizione della presente
convenzione, quietanza di pagamento.
Art. 22
Foro
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla
presente convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in
via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
PER L’INPS PER IL CAF
………………………….. …..…………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di
avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei
seguenti articoli della convenzione: Art. 1 (Oggetto della convenzione), Art. 4
(Gestione delle domande anomale), Art. 5 (Comunicazioni all’utente), Art.6
(Conservazione della documentazione), Art. 12 (Compensi), Art. 13 (Liquidazione e
pagamento dei compensi), Art. 14 (Verifiche e penali), Art. 15 (Procedimento di
verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali), Art. 16 (Ulteriori
verifiche), Art. 17 (Recesso, rifiuto di stipula da parte dell'INPS, sospensione e
risoluzione della convenzione), Art. 18 (Durata e adeguamento), Art. 19 (Polizza
assicurativa), Art. 20 (Registrazione), Art. 21 (Spese ed oneri), Art. 22 (Foro).
IL RAPPRESENTANTE DEL CAF
………………………..
ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
PER IL SERVIZIO CONNESSO ALLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI
INCLUSIONE (ADI), DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI ADI-COM), DELLE DOMANDE DI SUPPORTO
PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) E DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI SFL-COM) PER GLI ANNI
2026-2027
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO
Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, in via Ciro il Grande 21, C.F. n.
80078750587 rappresentato nella persona di …………. nella sua qualità di ……………….. dell’Ente (di
seguito, per brevità, solo l’”INPS”)
VISTO
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
• il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (di seguito “Codice”);
• il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015,
recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni
pubbliche”;
CONSIDERATO
• che l’art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del
trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
• il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che “Per garantire che siano
rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il
responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando
affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del
trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse,
per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente
regolamento, anche per la sicurezza del trattamento….. L’esecuzione dei trattamenti da
parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da
altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia
disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati
personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del
responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in
relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato…..Dopo il completamento del trattamento
per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del
titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione
o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione
dei dati personali”;
• che l’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che “Qualora un trattamento debba
essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
• che l’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che “I trattamenti da parte di un
responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a
norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la
natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli
obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
• che l’art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell’ambito del contratto
o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il
Responsabile “garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;
• che l’art. 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona;
• che l’art. 10 del Regolamento UE definisce i dati personali che siano relativi alle condanne
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1.
PREMESSO CHE
• l’art. 1 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni e integrazioni
dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, istituisce l’Assegno
di inclusione (ADI), quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e
all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di
formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (di seguito “Decreto”);
• l’art. 4, comma 1 del Decreto, che prevede che le domande di ADI possono essere presentate
tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l’INPS a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal
comma 1-bis del medesimo articolo 4;
• l’art. 12, comma 1 del precitato Decreto, in virtù del quale, al fine di favorire l’attivazione nel
mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1°
settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al
lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e
riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche
attive del lavoro comunque denominate;
• l’art. 5 del Decreto, richiamato dal comma 10 del precitato art. 12, in virtù del quale, al fine
di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’ADI e per favorire
percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei
beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'ADI, è
istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Sistema informativo per
l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall’INPS, nel cui ambito opera la
piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa;
• l’art. 4, comma 1 del Decreto, richiamato dall’art. 12, comma 10, in virtù del quale, al fine di
ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, al
fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD);
• l’art. 4, comma 2 del Decreto, secondo cui il beneficio economico dell’ADI decorre dal mese
successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente;
• l’art. 1 comma 479 della precitata legge, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis del
Decreto, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse, pari ad euro 35
milioni, sono consentite la presentazione delle domande di ADI ed SFL, anche attraverso i
centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU
ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159;
• l’art. 4, comma 7 del Decreto secondo cui le modalità di richiesta della misura, di
sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, sono
definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di
seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto;
• il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell’ 8 agosto 2023, n. 108 (d’ora
in poi D.M. SFL), adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12, commi 11 e 13, del citato
Decreto, con cui sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di
attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure
per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di
monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell’ANPAL e dell’ANPAL Servizi
S.p.A., nell’ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo
Plus nella programmazione 2021-2027;
• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 dicembre 2023, n. 154
(d’ora in poi D.M. ADI), adottato ai sensi dell’art. 4, comma 7 del citato Decreto, con cui sono
state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del patto di
inclusione e del patto di servizio personalizzato nonché le modalità di conferma della
condizione del nucleo familiare;
• la circolare del 16 dicembre 2023, n. 105, con la quale l’INPS ha fornito le prime indicazioni
in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell’ADI, prevedendo, tra l’altro,
che l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possano essere effettuate
contestualmente alla presentazione della domanda;
• l’articolo 1, comma 198, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha apportato
modificazioni ad alcuni articoli del Decreto, prevedendo, tra l’altro, l’innalzamento del valore
ISEE utile ai fini dell’accesso alle misure dell’ADI e del SFL, rispettivamente, da euro 9.360 ed
euro 6.000 ad euro 10.140
• il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2025, n. 113, che ha introdotto interventi straordinari in materia di ADI per l'anno 2025, e ,
in particolare, l’articolo 10-ter, comma 1, che, in via eccezionale per l'anno 2025, al fine di
rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, prevede che ai nuclei
familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'ADI dopo un
periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'ADI, secondo i modi e i
termini specificati al comma 2 del medesimo articolo 10-ter;
• il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2024, n. 187, che ha modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” (di seguito, TUI), riconoscendo l’ADI ai soggetti titolari di
“Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro”;
• il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
2025, n.179, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e
cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” che ha apportato ulteriori
modificazioni al TUI, riconoscendo l’ADI anche ai soggetti titolari di “Permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale” e di “Permesso di soggiorno per le vittime di violenza
domestica”;
• i modelli della domanda di ADI e di SFL, nonché i modelli di comunicazione adottati per la
gestione delle misure;
• il DM 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni;
• l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è stato
introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede per le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da
applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitrici d’imposta ai
sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
• l’INPS, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE e nei termini previsti dall’art. 12 del DM 13
dicembre 2023, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all’oggetto della
Convenzione con i CAF (di seguito solo “Convenzione”) stipulata per lo svolgimento delle
attività di cui all’art. 1 della Convenzione medesima;
• per l’espletamento dei servizi indicati nella Convenzione e all’art. 1 del presente Atto di
Nomina il Titolare (INPS) intende nominare il CAF quale Responsabile per il trattamento dei
dati personali;
• il CAF rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie
sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche
e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento
UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
• il CAF, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle
“categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 del Regolamento UE,
nell’ambito di quanto di seguito indicato all’art. 1 del presente Atto di Nomina e nella
Convenzione, attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare.
Tutto ciò premesso, l’INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali indicati all’art. 1
del presente Atto di Nomina (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”),
DESIGNA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE, il CAF……………………………, con sede legale in
………………………….…. ………………………………………………………………………. n. ……………., C.F. n.
……………………………………………………………………………., quale “Responsabile del trattamento” (di
seguito, per brevità, solo il “Responsabile”) per l’espletamento dei servizi indicati nella Convenzione
e nell’art. 1 del presente Atto di Nomina.
Il CAF in persona di………………………………………………………………………………, nella sua qualità di
…………………………………………………………………………………………………………, con la sottoscrizione del
presente Atto di Nomina dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di
conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto
dal Regolamento UE, dalla Convenzione, dal presente Atto di Nomina, dalle prescrizioni e dal parere
espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il “Garante”)
con il Provvedimento n. 597 del 12 dicembre 2023.
Disciplina dei trattamenti:
compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento
ART. 1
Oggetto del trattamento e compiti del Responsabile del trattamento
1.1. Il Titolare affida al Responsabile lo svolgimento delle attività che comportano operazioni di
trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai
sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 10 del Regolamento UE - esclusivamente per lo svolgimento delle
attività di cui all’art. 1 della Convenzione.
1.2. Il servizio affidato si articola nelle seguenti modalità:
a) acquisizione della delega specifica per lo svolgimento del servizio
La delega contiene le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del richiedente (delegante) e suo codice fiscale;
- dati anagrafici del soggetto impedito/incapace e suo codice fiscale in caso di
domanda presentata nell’interesse o in nome e per conto di altri;
- specificazione dell’oggetto della richiesta di ADI ed SFL;
- data di conferimento della delega.
Le deleghe sono numerate ed annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico,
con l’indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici del richiedente, nonché, ove presenti, del soggetto
impedito/incapace;
- estremi del documento di identità del richiedente.
Nel caso in cui il richiedente deleghi altra persona alla presentazione del modello, il CAF deve
conservare, oltre alla copia del modello firmato dal richiedente, copia del documento
d’identità del richiedente, del documento d’identità del delegato e la delega. Di tale
circostanza viene fatta menzione nel registro delle deleghe di cui sopra. L’Istituto effettua
controlli sulle deleghe acquisite dai CAF.
b) controllo della correttezza del codice fiscale del richiedente anche in qualità di legale
rappresentante e, ove presente, del soggetto impedito/incapace tramite l'interrogazione
dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL o altri strumenti
disponibili);
c) controllo dell'identità del richiedente, tramite il documento di riconoscimento in corso di
validità;
d) assistenza nella compilazione e presentazione delle domande nei termini di cui alla Circolare
INPS del 16 dicembre 2023 n. 105;
e) rilascio al richiedente di copia della domanda, anche limitatamente alla parte in cui sono
raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
f) trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione, della domanda
ADI ed SFL, del modello ADI Com e del modello SFL- Com con un ISEE, in corso di validità,
non superiore a 12.000 euro.
La trasmissione avviene in modalità online attraverso il portale internet dell’INPS con le
credenziali previste dal sistema standard dell’Istituto (sistema “Passi”) o attraverso il canale
dell’Interoperabilità e della piattaforma MODI;
g) conservazione del modello di richiesta di ADI ed SFL per cinque anni dalla data di
trasmissione della domanda ad INPS, della copia del documento di identità del richiedente,
e della delega di cui al punto a);
h) cancellazione dei dati contenuti nel sistema informatico del CAF, decorso un periodo di tre
anni dalla loro trasmissione ad INPS.
1.3. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che
assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria
struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione e al
presente Atto di Nomina nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della
sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il
rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che
gli sono affidati.
1.4. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte
o gli elementi di valutazione in ordine all’incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento
all’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi
i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, considerato che la
sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo
mantenimento.
1.5. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria
nelle operazioni di trattamento dei dati e il Responsabile, e i soggetti autorizzati al trattamento che
opereranno sotto la sua diretta autorità, non potranno effettuare nessuna operazione di
trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella
Convenzione e nel presente Atto di Nomina e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’art. 5 del
Regolamento UE.
ART. 2.
Modalità di espletamento dei compiti
2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente
necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione e
nel presente Atto di Nomina, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo
alle norme del Regolamento UE e del Codice - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare
da quelle indicate nel presente Atto di Nomina, nonché le ulteriori eventualmente contenute in
successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per
effettuare le operazioni affidate, al rispetto delle prescrizioni in tema di modalità tecniche per lo
svolgimento del servizio, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli
adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal
Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per
concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà
tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
2.4 Il Responsabile del trattamento rende disponibile all’interessato l’informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE in relazione al trattamento da parte dell’INPS dei dati conferiti
nell’ambito del procedimento per l’erogazione delle prestazioni di ADI ed SFL;
2.5 Il Responsabile assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che
consentano agli utenti autorizzati di scaricare i dati in forma massiva dalle applicazioni web e di
replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati. Il rispetto di tali regole di accesso sarà
oggetto di controlli da parte dell’INPS ed eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa
in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante.
2.6 Il CAF, in qualità di “Responsabile del trattamento”, non è autorizzato a ricorrere ad “Altro
Responsabile” per il trattamento ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
2.7 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee
a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così
da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla
Convenzione e al presente Atto di Nomina. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di
sicurezza, anche per l’identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui
dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’art. 32 del
Regolamento UE.
ART. 3
Persone autorizzate al trattamento
3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone
dallo stesso preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le
persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate” - a norma degli artt.
29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’ art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo i soggetti
reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni
legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti,
con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la
definizione di regole e modelli di comportamento.
3.2 Tali soggetti, fatte salve le ipotesi di avvalimento, devono essere legati al CAF da un rapporto
giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa in
quest’ultimo caso così come disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i.. Gli
stessi, individuati dall’Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della
procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso
poste in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
3.3 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle “Persone autorizzate” e, in tale ambito,
provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul
corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; inoltre, il Responsabile impegna le “Persone
autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo
legale di riservatezza.
3.4 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle “Persone autorizzate”, recante
altresì l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.
3.5 Il Responsabile provvede, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati
al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui
comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale
di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
3.6 Il Responsabile, in osservanza dell’art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che
chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è
istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli
Stati membri.
ART. 4
Svolgimento del servizio in regime di avvalimento
4.1 Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei
servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1 ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
164.
4.2 L’affidamento e lo svolgimento del servizio in regime di avvalimento sono subordinati
all’osservanza delle previsioni di cui alla Convenzione e al presente Atto di Nomina e avvengono
nello specifico rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
4.3 In ogni caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, di cui ai commi
precedenti, l’INPS intrattiene rapporti con il solo CAF Responsabile del trattamento e l’attività dei
menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del Responsabile del trattamento.
ART. 5
Controlli e tracciamento degli accessi
5.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica
della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle
operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino
l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai rappresentanti
del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con
modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
5.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle “Persone
autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta.
5.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo
stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli
l’opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso
realizzate.
ART. 6
Registro dei trattamenti e nomina RPD
6.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto
per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all’art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
6.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della
protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di
contatto al Titolare.
ART. 7
Comunicazione e diffusione dei dati
7.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare
e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del Titolare.
ART. 8
Obblighi di collaborazione con il Titolare
8.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di
esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE,
per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di
ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per
quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
8.2 Il Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza
ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che
possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia,
nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante in osservanza di
quanto disposto all’art. 33 del Regolamento.
8.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone,
deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del
Regolamento UE. In particolare, conformemente all’art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE,
deve assistere il Titolare nell’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
fornire tutte le informazioni necessarie.
ART. 9
Ulteriori disposizioni
9.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di
“amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre
2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa
individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione
analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato,
attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del
soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi
identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.
9.2 L’INPS, quale Titolare del trattamento dei dati, prende atto che il CAF ottempererà alle richieste
della Guardia di finanza che dovessero pervenire nell’ambito delle attività di controllo previste dal
decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 3 luglio
2023, n. 85
L’INPS, inoltre prende atto che il CAF conserverà la richiesta di dati e notizie e il verbale degli atti
provenienti dalla Guardia di Finanza e copia della documentazione consegnata in ossequio a quanto
previsto dall’articolo 6 della convenzione.
Il CAF, nella qualità di Responsabile del trattamento, s’impegna a consegnare la documentazione di
cui sopra su richiesta espressa dell’Istituto.
ART. 10
Disposizioni finali
10.1 Con la sottoscrizione del presente Atto di Nomina, il Responsabile accetta la nomina
attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche
ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
10.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà,
comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del servizio affidato.
10.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto di Nomina, si rinvia alle
disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare Il Responsabile del trattamento
per accettazione dell’incarico
ALLEGATO 2
COD. MV83
v1.0
* Se si indica la Carta d'Identità Elettronica, precisare il Comune che ha rilasciato il documento.
OLLOCOTORP
Richiesta di convenzione per l'attività di raccolta e trasmissione delle domande di
assegno di inclusione (ADI), delle comunicazioni (modelli ADI-COM), delle domande
di supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-
COM) per gli anni 2026 - 2027 - 1/2
Il modulo compilato e sottoscritto con firma digitale (formato PADES), corredato da un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario, va inviato dall’indirizzo email del CAF a: Convenzioni.CAF@inps.it.
1 Dati richiedente
Io sottoscritto/a
COGNOME NOME
CODICE FISCALE
NATO/A IL GG/MM/AAAA A PROV
TELEFONO
CELLULARE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NUMERO
RILASCIATO DA* SCADENZA
1 Dichiaro di essere Rappresentante legale del
CAF
(indicare denominazione sociale risultante da statuto e/o da visura)
codice fiscale (indicare denominazione sociale risultante da statuto e/o da visura)
iscrizione al Registro Imprese di/delle
(indicare il registro delle imprese riportato in visura es. Registro Imprese di MILANO, MONZA BRIANZA, LODI)
Numero REA (prima del numero, desumibile dalla visura, inserire la sigla della provincia, es: RM-123456)
con Sede legale in
(indicare indirizzo completo: città, via, numero civico)
email del CAF
PEC del CAF
in qualità di
(precisare carica/qualifica ricoperta dal Rappresentante legale: es. Presidente CdA, Amministratore unico, ecc.)
domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri a me spettanti in virtù del vigente Statuto sociale.
1 Chiedo di sottoscrivere la convenzione per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di assegno di inclusione (ADI), delle
comunicazioni (modelli ADI-COM), delle domande di supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-
COM) per gli anni 2026 - 2027.
1 Dichiaro che:
2 il CAF non è stato, al momento della sottoscrizione della presente richiesta di Convenzione, destinatario di provvedimenti da
parte dell’Agenzia delle Entrate - ad eccezione di quelli sospesi o annullati in via cautelare dalle competenti Autorità giudiziarie,
quali sospensione, decadenza, revoca, ecc. - che possano incidere sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza
fiscale
2 il CAF non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana
2 il CAF non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana
2 non sono state adottate misure inibitorie nei confronti del CAF dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative
•
COD. MV83
v1.0
Richiesta di convenzione per l'attività di raccolta e trasmissione delle domande di
assegno di inclusione (ADI), delle comunicazioni (modelli ADI-COM), delle domande
di supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-
COM) per gli anni 2026 - 2027 - 2/2
2 non sono state adottate misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del CAF e/o le persone fisiche che ricoprono
cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni
2 le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i
dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest’ultimo si avvale ai sensi dell’articolo
7 della Convenzione di cui all’oggetto, non sono sottoposte/i ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle
competenti Autorità per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività convenzionate
2 il Rappresentante legale del CAF ed i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno del CAF non si sono resi colpevoli o
comunque non sono sottoposti ad indagini da parte delle Autorità giudiziarie per i reati di cui all’articolo 32 quater Codice penale
e per i reati di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50
2 il Rappresentante legale del CAF ed i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno del CAF non sono destinatari di sentenze
definitive di condanna per i reati di cui all’articolo 32 quater Codice penale e per i reati di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
18 aprile 2016, numero 50.
1 Mi impegno, in ogni caso e senza ritardo alcuno, a trasmettere all’INPS eventuali provvedimenti di analogo tenore a quelli dinanzi
indicati, sopravvenuti alla sottoscrizione della presente richiesta di Convenzione.
1 Allego copia di un mio documento di riconoscimento in corso di validità.
1 Sono consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, che
la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove
dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l’INPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di
diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c.
Luogo Data Firma del richiedente
Referente della Convenzione
COGNOME NOME
EMAIL TELEFONO
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L’INPS, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda,
compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”), sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal
Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 196 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al fine
di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il trattamento dei suoi dati personali
potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli articoli da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti
dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere
attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale
scopo indicate dal Regolamento UE. I suoi dati personali potranno essere diffusi esclusivamente se ciò sia previsto dalla base giuridica per cui si procede e, in linea con tale
requisito, è altresì ammessa la comunicazione di selezionati dati oggetto di trattamento dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati; si tratta di autonomi Titolari del
trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è operata la comunicazione. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco
è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata
fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche
l’applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall’INPS, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero,
all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l’INPS nel garantire il rispetto del Regolamento UE (articolo 45), procede al trasferimento dei dati
soltanto verso quei paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’INPS, in
qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento: l’esercizio dei diritti di cui agli
articoli 15 e seguenti del Regolamento UE può essere effettuato presentando apposita richiesta all'INPS, tramite il Responsabile della protezione dei dati, all’indirizzo: INPS -
Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, 00144, Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata, reperibile sul sito istituzionale alla
voce "Ufficio per le attività del Responsabile della protezione dei dati". Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall’INPS in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (articolo 77 del Regolamento UE) o di adire le
opportune sedi giudiziarie (articolo 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperite
sul sito dell'INPS, “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito del
Garante per la protezione dei dati personali.
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